L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576,   e   le   successive
modificazioni ed integrazioni, recante  la  riforma  della  vigilanza
sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  le
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art.  13  che  istituisce
l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  15  dicembre  2016,   n.   229   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016» ed in particolare l'art. 48, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi
interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori
interessati dagli eventi sismici  del  2016»  abrogato  dall'art.  1,
comma 2,  della  legge  15  dicembre  2016,  n.  229  riguardante  la
«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore  delle  popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga  e
definizione dei termini»; 
 
                             A d o t t a 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  provvedimento  si   applica   alle   imprese   di
assicurazione aventi sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica
italiana e alle sedi secondarie di imprese  di  assicurazione  aventi
sede legale in Stati terzi  per  l'attivita'  svolta  nel  territorio
della Repubblica. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si   applicano,
altresi', alle imprese di altri Stati dell'Unione europea che operano
nel territorio della Repubblica con una sede secondaria o in liberta'
di prestazione dei servizi.