IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private; 
  Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  dicembre  2016
recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione
e nomina del Ministro  per  la  cooperazione  internazionale  di  cui
all'art. 58, comma 2, del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  che  il
Ministro concertante, ai fini del presente decreto,  e'  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, in data 17 dicembre 2012,  n.  18478
recante «Indirizzi, modalita' e strumenti  per  la  distribuzione  di
derrate  alimentari  agli  indigenti»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45,  che
definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie  delle  derrate
alimentari da distribuire agli indigenti come  i  soggetti  (singoli,
enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti
e iscritti all'Albo dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura  -
AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234, del  Consiglio
del 22 ottobre 2007; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, n.  18478,  che
dispone, tra  l'altro,  la  gestione  del  fondo  da  parte  di  AGEA
attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo  del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  dando
priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, secondo le modalita'
stabilite dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e
trasformazione delle derrate alimentari e, quindi,  al  rimborso  dei
costi  dei  servizi  logistici  ed  amministrativi   prestati   dalle
Organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione  e
la gestione amministrativa del processo  distributivo  delle  derrate
alimentari; 
  Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di Stabilita' 2016), recante «Disposizioni per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2016)», che ha finanziato il fondo per la distribuzione delle derrate
alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, in data 23 giugno 2016, n. 3924, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2016, n. 187,  con
il quale e' stato adottato  il  programma  annuale  di  distribuzione
delle derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016; 
  Visto l'art. 23, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti  territoriali  e  il
territorio», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2016,
n. 160, che ha rifinanziato  il  fondo  per  la  distribuzione  delle
derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali,  in  data  24  novembre  2016,  n.   6352,   in   corso   di
registrazione, con il quale e' stato integrato il  programma  annuale
di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti  per
l'anno 2016, di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016, n.  3924,
citato; 
  Visto l'art. 11, comma 1, della  legge  19  agosto  2016,  n.  166,
recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione  di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e
per  la  limitazione  degli  sprechi»,  che,  per  l'anno  2016,   ha
ulteriormente  integrato  le  risorse  stanziate  del  fondo  per  la
distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti; 
  Considerato che  nella  seduta  del  20  ottobre  2016  del  Tavolo
permanente di  coordinamento  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro per la cooperazione internazionale  e  l'integrazione
del 17 dicembre 2012, e' emersa la necessita' di integrare il paniere
di beni alimentari disponibili attraverso prodotti a base di frutta e
si e' proposto di destinare l'importo stanziato di 2 milioni di  euro
dell'art. 11, comma 1, della  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  per
l'acquisto di mele da trasformare in succo di mela naturale  al  100%
ottenuto dalla sola spremitura delle mele senza concentrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Rifinanziamento del fondo 
 
  1. Il  Fondo  per  il  finanziamento  dei  programmi  nazionali  di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti»,  di  cui
al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  per
l'attuazione  del  programma  annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016,  e'  rifinanziato,
per il medesimo anno, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della  legge
19 agosto 2016, n. 166, per un importo pari a 2.000.000,00 di euro. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma  annuale  sono
riportate  nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. Le risorse riportate  nell'allegato  1  integrano  il  programma
nazionale  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti, adottato con decreto del 23 giugno 2016 e si aggiungono  a
quelle riportate nell'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, n.  3924
e nell'allegato 1 del decreto 24 novembre 2016, n. 6352. 
  4. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione di mele da  trasformare  in  succo  di  mela  naturale
ottenuto dalla sola spremitura delle mele senza  concentrazione,  per
la successiva  consegna  alle  Organizzazioni  caritatevoli  definite
dall'art. 1,  comma  4  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, n.
18478. 
  5. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi prestati dalle  Organizzazioni  caritatevoli,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari e, comunque, in valore non devono superare 75.000,00  euro
per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.