IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e il
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24
settembre 2016, n. 185;
Visto l'art. 8, comma 1-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n.
225;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuta la necessita' di individuare, in attuazione dell'art. 42,
comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i criteri per
autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22,
commi 1, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015
nonche' i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di
cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Con riferimento agli accordi conclusi e sottoscritti in sede
governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante
interesse strategico per l'economia nazionale che comportano notevoli
ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di
sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevede
l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale
oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e
4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 oppure l'utilizzo del
contratto di solidarieta', possono essere autorizzate,
rispettivamente, le misure di cui all'art. 42, commi 3 e 4-bis, del
decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni
certificate dalla commissione di cui all'art. 42, comma 4, del
medesimo decreto legislativo e secondo i criteri definiti dal
presente decreto.