IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                e il 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in  materia  di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014,  n.  183»,  come  modificato
dall'art.  2,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  24
settembre 2016, n. 185; 
  Visto l'art. 8, comma 1-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016,  n.
225; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Ritenuta la necessita' di individuare, in attuazione dell'art.  42,
comma 5, del decreto legislativo n.  148  del  2015,  i  criteri  per
autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1,  e  22,
commi 1, 3 e 4, del  citato  decreto  legislativo  n.  148  del  2015
nonche' i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di
cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Con riferimento agli accordi conclusi  e  sottoscritti  in  sede
governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti  casi  di  rilevante
interesse strategico per l'economia nazionale che comportano notevoli
ricadute occupazionali,  tali  da  condizionare  le  possibilita'  di
sviluppo economico territoriale, e il cui piano  industriale  prevede
l'utilizzo di  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale
oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e
4, del decreto legislativo n. 148  del  2015  oppure  l'utilizzo  del
contratto    di    solidarieta',    possono    essere    autorizzate,
rispettivamente, le misure di cui all'art. 42, commi 3 e  4-bis,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e  alle  condizioni
certificate dalla commissione  di  cui  all'art.  42,  comma  4,  del
medesimo  decreto  legislativo  e  secondo  i  criteri  definiti  dal
presente decreto.