IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti; Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che introduce modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto in particolare, l'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che disciplina «Rifiuti di prodotti da fumo ed i rifiuti di piccolissime dimensioni»; Visto l'art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed, in particolare, il comma 3 che vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi; Visto l'art. 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed, in particolare, il comma 1 che vieta l'abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi; Visto l'art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo; Visto in particolare, l'art. 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale stabilisce che «Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'art. 232-ter, nonche' alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma»; Viste le note del Ministero dell'interno (prot. n. 0069395 del 17 ottobre 2016) e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (prot. n. 68668 del 25 agosto 2016) e recepite le osservazioni ivi indicate; Decreta: Art. 1 Oggetto Il presente decreto definisce le modalita' attuative dell'art. 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.