Estratto determina n. 291/2017 del 17 febbraio 2017 
 
    Medicinale: TIOTROPIO TEVA. 
    Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 -
20123 Milano. 
    Confezioni: 
      «10 microgrammi polvere  per  inalazione,  capsula  rigida»  15
capsule in flacone hdpe - AIC n. 043756016 (in base  10)  19RBHJ  (in
base 32); 
      «10 microgrammi polvere  per  inalazione,  capsula  rigida»  30
capsule in flacone hdpe - AIC n. 043756028 (in base  10)  19RBHW  (in
base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida. 
    Validita' prodotto integro: 24 mesi. 
    Dopo la prima apertura: trenta giorni (flacone da 15  capsule)  o
sessanta giorni (flacone da 30 capsule). 
    Composizione: ciascuna capsula contiene: 
      principio  attivo:  16  microgrammi   di   tiotropio   bromuro,
equivalenti a 13 microgrammi di tiotropio. La dose erogata e'  di  10
microgrammi di tiotropio per capsula; 
      eccipienti: 
        lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte); 
        capsula   contenente   idrossipropilmetil-cellulosa   (HPMC),
comunemente nota come ipromellosa. 
    Indicazioni  terapeutiche:  «Tiotropio  Teva»  e'  indicato  come
terapia broncodilatatoria di mantenimento per il sollievo dai sintomi
in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Tiotropio Teva» e' la seguente: medicinale soggetto  a  prescrizione
medica (RR). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
farmaco generico e' esclusivo responsabile  del  pieno  rispetto  dei
diritti  di  proprieta'  industriale  relativi   al   medicinale   di
riferimento  e  delle  vigenti  disposizioni  normative  in   materia
brevettuale. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
farmaco generico e'  altresi'  responsabile  del  pieno  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 14, comma  2  del  decreto  legislativo  n.
219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare  dell'autorizzazione
all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'Agenzia  italiana  del  farmaco  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'articolo  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.