IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale
e' stato adottato il regolamento sull'autonomia didattica degli
atenei, in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante
«Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.
240»;
Visto il decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635, recante le
Linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita'
2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei
risultati;
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987,
relativo alla autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica delle
universita', i cui contenuti sostituiscono quelli del decreto
ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la nota prot. n. 31 del 13 gennaio 2017 relativa alla
esigenza di monitorare i corsi professionalizzanti in accordo con gli
esistenti percorsi ITS;
Vista la nota della Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, prot. n. 359-17/P/rg in data 23 gennaio 2017;
Vista la richiesta di parere avanzata dal Capo del Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca all'ANVUR, con nota prot. n.
68 del 23 gennaio 2017;
Vista la nota prot. n. 182/2017 del 24 gennaio 2017, con la quale
il Presidente dell'ANVUR ha trasmesso la proposta di un piu' graduale
adeguamento ai nuovi requisiti richiesti dal decreto ministeriale n.
987/2016;
Ritenuto opportuno adottare una modifica del citato decreto n.
987/2016 per venire incontro alle richieste avanzate dalla suddetta
Conferenza dei rettori, alla proposta dell'ANVUR, nonche' alle citate
esigenze di monitoraggio;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 4, dopo la parola: «permangono» sono
aggiunte le seguenti parole: «fino all'a.a. 2018/2019 e
successivamente,»;
b) all'art. 8, comma 2, dopo le parole «ciascun Ateneo» sono
inserite le seguenti «, per l'a.a. 2018/2019,»;
c) all'art. 10, comma 1, le parole «a.a. 2017/2018» sono
sostituite dalle seguenti «a.a. 2019/2020»;
d) all'allegato A, lettera b), secondo capoverso, con riferimento
al computo del numero di studenti, e' aggiunto il seguente punto:
«per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del
contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli
atenei»;
e) all'allegato A, lettera b), secondo capoverso, con riferimento
al computo del numero di studenti, l'ultimo punto viene sostituito
con il seguente: «per i nuovi corsi di studio di cui si propone
l'accreditamento, e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art.
4, comma 4, all'utenza potenziale sostenibile.».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2017
Il Ministro: Fedeli