IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale
e' stato  adottato  il  regolamento  sull'autonomia  didattica  degli
atenei, in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.
509; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240»; 
  Visto il decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635, recante le
Linee generali d'indirizzo  della  programmazione  delle  universita'
2016-2018  e  gli  indicatori  per  la  valutazione   periodica   dei
risultati; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  12  dicembre  2016,  n.  987,
relativo alla autovalutazione, accreditamento  iniziale  e  periodico
delle sedi e dei  corsi  di  studio  e  valutazione  periodica  delle
universita',  i  cui  contenuti  sostituiscono  quelli  del   decreto
ministeriale del 30 gennaio 2013, n.  47  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la nota prot.  n.  31  del  13  gennaio  2017  relativa  alla
esigenza di monitorare i corsi professionalizzanti in accordo con gli
esistenti percorsi ITS; 
  Vista la  nota  della  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane, prot. n. 359-17/P/rg in data 23 gennaio 2017; 
  Vista la richiesta di parere avanzata dal Capo del Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca all'ANVUR, con nota prot. n.
68 del 23 gennaio 2017; 
  Vista la nota prot. n. 182/2017 del 24 gennaio 2017, con  la  quale
il Presidente dell'ANVUR ha trasmesso la proposta di un piu' graduale
adeguamento ai nuovi requisiti richiesti dal decreto ministeriale  n.
987/2016; 
  Ritenuto opportuno adottare una  modifica  del  citato  decreto  n.
987/2016 per venire incontro alle richieste avanzate  dalla  suddetta
Conferenza dei rettori, alla proposta dell'ANVUR, nonche' alle citate
esigenze di monitoraggio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto ministeriale del  12  dicembre  2016,  n.  987,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art.  4,  comma  4,  dopo  la  parola:  «permangono»  sono
aggiunte   le   seguenti   parole:   «fino   all'a.a.   2018/2019   e
successivamente,»; 
    b) all'art. 8, comma 2, dopo  le  parole  «ciascun  Ateneo»  sono
inserite le seguenti «, per l'a.a. 2018/2019,»; 
    c)  all'art.  10,  comma  1,  le  parole  «a.a.  2017/2018»  sono
sostituite dalle seguenti «a.a. 2019/2020»; 
    d) all'allegato A, lettera b), secondo capoverso, con riferimento
al computo del numero di studenti, e'  aggiunto  il  seguente  punto:
«per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore  del
contingente di studenti iscrivibili al  primo  anno  attribuito  agli
atenei»; 
    e) all'allegato A, lettera b), secondo capoverso, con riferimento
al computo del numero di studenti, l'ultimo  punto  viene  sostituito
con il seguente: «per i nuovi corsi  di  studio  di  cui  si  propone
l'accreditamento, e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art.
4, comma 4, all'utenza potenziale sostenibile.». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 febbraio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli