L'AUTORITA' NAZIONALE 
                           ANTICORRUZIONE 
 
1. Oggetto. 
  1.1 Le  presenti  linee  guida  disciplinano  il  procedimento  per
l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192,  comma  1,  del  codice
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti  aggiudicatori  che
operano  mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti   di   propri
organismi in  house  di  cui  all'art.  5  del  codice  (di  seguito,
«Elenco») e hanno carattere vincolante. 
2. Contenuto dell'elenco. 
  2.1 L'Elenco contiene le seguenti informazioni: 
    a)   Denominazione    dell'amministrazione    aggiudicatrice/ente
aggiudicatore (controllante o controllanti) 
    b) Codice fiscale 
    c) Sede 
    d) Organismo in house  nei  cui  confronti  si  vogliono  operare
affidamenti diretti 
      1. Denominazione 
      2. Codice fiscale 
      3. Atto deliberativo  di  costituzione/acquisto  partecipazioni
(data e tipologia di atto) 
      4. Forma giuridica 
      5.  Stato   dell'organismo   in   house   (in   attivita',   in
liquidazione, etc.) 
      6. Sede legale 
      7. Oggetto sociale 
      8. Settori di attivita' 
      9. Detenzione di quote di partecipazione nell'organismo  (quote
di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso,  indicazione
della «societa' tramite») 
      10. Presenza di partecipazioni private prescritte da  norme  di
legge 
      11. Indici della presenza del controllo  analogo  di  cui  agli
articoli 5 del Codice e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175: 
        -  Presenza  di  rappresentanti  negli  organi   di   governo
dell'organismo in house  societa'  (nominativo  -  codice  fiscale  -
inizio e fine incarico - compensi) 
        - Clausole statutarie 
        - Patti parasociali 
      12. Clausola  statutaria  che  impone  che  piu'  dell'80%  del
fatturato sia svolto  in  favore  dell'ente  pubblico  o  degli  enti
pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a  detto  limite
sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di
efficienza sul complesso dell'attivita' principale dell'organismo  in
house. 
    e)  denominazione   delle   amministrazioni   aggiudicatrici/enti
aggiudicatori che in presenza dei presupposti previsti dagli articoli
5 del Codice e  4  e  16  del  decreto  legislativo  175/2016,  hanno
manifestato l'intenzione di operare affidamenti diretti all'organismo
in house controllato dal soggetto iscritto nell'Elenco, in  forza  di
un controllo orizzontale, invertito o a cascata 
    f) data di presentazione della domanda 
    g) estremi del provvedimento di iscrizione nell'Elenco 
    h) estremi del provvedimento di cancellazione. 
3. Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco. 
  3.1  Sono  tenuti  a   richiedere   l'iscrizione   nell'Elenco   le
amministrazioni aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori  che,  al
ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5  del  Codice  e  dagli
articoli 4 e 16 del decreto legislativo 175/2016,  intendano  operare
affidamenti diretti in favore di organismi in house in  forza  di  un
controllo analogo diretto, invertito, a cascata o  orizzontale  sugli
stessi. 
  3.2 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di  rilevanza
economica, gli enti di governo  degli  ambiti  ottimali  istituiti  o
designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma  1,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, devono richiedere  l'iscrizione  nell'Elenco,
indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai
sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis. 
4. Presentazione della domanda. 
  4.1  La  domanda  di  iscrizione   e'   presentata,   a   pena   di
inammissibilita',  dalle  persone  fisiche  deputate   ad   esprimere
all'esterno la volonta' del soggetto richiedente. 
  4.2 Nel caso di controllo a cascata (art. 5, comma 2, del  Codice),
invertito o orizzontale (art. 5, comma 3), la domanda  di  iscrizione
dovra'  contenere  tutte  le  informazioni  utili  a  dimostrare   il
controllo analogo sull'organismo in house. 
  4.3 Nel caso in cui il controllo  su  un  organismo  in  house  sia
esercitato congiuntamente da piu'  amministrazioni  aggiudicatrici  o
enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e  5,  del  Codice,
deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti  i  soggetti
interessati all'iscrizione. 
  4.4 La domanda e' presentata in modalita' telematica  accedendo  al
sito web dell'Autorita' ed utilizzando  l'apposito  applicativo  reso
disponibile on line. 
  4.5 L'Autorita'  acquisisce  d'ufficio  le  informazioni  richieste
nella domanda di cui al punto precedente gia' contenute nelle proprie
banche dati o disponibili presso altre banche dati detenute da  altre
pubbliche amministrazioni. Le informazioni non disponibili attraverso
l'accesso alle predette banche dati sono comunicate all'Autorita' dai
soggetti istanti mediante l'applicativo on line di cui al  precedente
punto 4.4. 
  4.6 Delle domande pervenute sara'  data  evidenza  nell'Elenco  con
indicazione della data di presentazione. 
5. Avvio del procedimento. 
  5.1  I  procedimenti  per  l'iscrizione  nell'Elenco  sono  avviati
secondo l'ordine di ricezione della domanda. 
  5.2 Entro 30 giorni dalla data di presentazione  della  domanda  di
iscrizione  e'  avviato  il  procedimento  per   l'accertamento   dei
requisiti  di  iscrizione.  Il  termine  per   la   conclusione   del
procedimento e' di 90 giorni decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale
termine e' sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste
di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio
deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio  dello  stesso.
Di  tali  termini  e'  data  comunicazione  ai  soggetti  richiedenti
mediante l'applicativo di cui al punto 4.4; le date  di  avvio  e  di
conclusione del procedimento sono pubblicate nell'Elenco. 
  5.3 In  fase  di  prima  applicazione  della  presente  disciplina,
l'Autorita' si riserva la possibilita' di dare avvio ai  procedimenti
di verifica del possesso dei requisiti per  l'iscrizione  nell'Elenco
con  modalita'  e  tempi  che  saranno  resi  noti   con   successive
comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento  delle  attivita'
compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta
fermo che la domanda  di  iscrizione  consente  alle  amministrazioni
aggiudicatrici e agli  enti  aggiudicatori  di  effettuare  sotto  la
propria   responsabilita'   affidamenti   diretti    dei    contratti
all'organismo in house, cosi' come prescritto dall'art. 5,  comma  1,
del Codice. 
  5.4 All'esito  positivo  delle  verifiche,  effettuate  secondo  le
modalita' e i criteri indicati  nel  punto  6,  l'ufficio  competente
dispone l'iscrizione nell'Elenco dandone  comunicazione  al  soggetto
richiedente.  A  partire  da  tale  data,  i   riferimenti   relativi
all'iscrizione nell'Elenco sono riportati negli atti  di  affidamento
all'organismo   in   house   (determina   a   contrarre,   contratto,
convenzione, ecc.). 
  5.5 Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti  richiesti  ai
fini dell'iscrizione, l'Autorita' comunica al soggetto richiedente le
risultanze istruttorie, indicando gli  elementi  ritenuti  carenti  e
invitando lo stesso a far  pervenire  eventuali  controdeduzioni  e/o
documentazione  integrativa  nel  termine  di  30  giorni.   Con   le
controdeduzioni, il soggetto interessato puo' impegnarsi ad eliminare
la causa ostativa all'iscrizione medesima nel termine massimo  di  60
giorni. Il termine per la conclusione  del  procedimento  e'  sospeso
dall'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla
scadenza  del  termine   assegnato   per   la   presentazione   delle
controdeduzioni   o   per   l'eliminazione   della   causa   ostativa
all'iscrizione. L'Autorita', esaminata  la  documentazione  acquisita
agli atti, puo': 
    a) riscontrare la sussistenza  dei  requisiti  di  legge  e,  per
l'effetto, disporre l'iscrizione nell'Elenco,  dandone  comunicazione
al soggetto richiedente, nel caso in cui sia accertata la sussistenza
di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione; 
    b) riscontrare l'assenza dei requisiti di legge e, per l'effetto,
disporre il diniego di iscrizione nell'Elenco. 
  5.6 Il provvedimento finale di accertamento negativo dei  requisiti
di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'Elenco  e'
comunicato al soggetto istante e indica i presupposti di fatto  e  le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.  Esso  indica,
altresi', il termine e la possibilita'  di  impugnazione  innanzi  ai
competenti organi della giustizia amministrativa. Il provvedimento di
cancellazione e' pubblicato sull'Elenco. 
  5.7   Il   provvedimento   di   accertamento   negativo    comporta
l'impossibilita'  di  operare  mediante   affidamenti   diretti   nei
confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica. Per
i  contratti  gia'  aggiudicati  mediante  il  modulo  dell'in  house
providing l'Autorita' puo' esercitare il  potere  di  raccomandazione
vincolante di cui all'art. 211,  comma  2,  del  decreto  legislativo
50/2016. Il provvedimento di accertamento negativo  non  preclude  la
possibilita'  di  presentare  una  nuova  domanda  di  iscrizione  al
ricorrere dei requisiti  previsti  dalla  legge,  ovvero,  una  volta
venuti meno gli elementi alla base del provvedimento medesimo. 
6. La verifica dei requisiti di cui all'art.  5  del  codice  e  agli
  articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  6.1  L'Ufficio  competente  valuta  la  sussistenza  dei  requisiti
richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli articoli 4 e 16 del  decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  (Testo  Unico  in  materia  di
societa'  a  partecipazione   pubblica)   ai   fini   dell'iscrizione
nell'Elenco   dell'amministrazione   aggiudicatrice    o    dell'ente
aggiudicatore richiedente. 
  6.2  L'Ufficio  competente  accerta,  mediante  l'esame   dell'atto
costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso
abbia come oggetto sociale esclusivo una o piu'  delle  attivita'  di
cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo  Unico  in
materia di societa' a partecipazione pubblica. 
  6.3   Ai   fini   della   verifica    dell'esercizio    da    parte
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore,  sulla
persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo  a  quello
esercitato sui propri servizi, l'Autorita' accerta la sussistenza  in
capo  agli  stessi  di  poteri  di  controllo,  di  ingerenza  e   di
condizionamento superiori a quelli  tipici  del  diritto  societario,
previsti in  specifiche  disposizioni  dell'atto  costitutivo,  dello
statuto o di appositi patti parasociali. 
    6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalita'  temporali
di controllo da considerarsi cumulative: 
      a)  un  «controllo  ex   ante»,   esercitabile,   ad   esempio,
attraverso: 
        la    previsione,    nel    documento    di    programmazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, degli  obiettivi  da  perseguire
con l'in house providing, anche  mediante  l'utilizzo  di  indicatori
qualitativi e quantitativi; 
        la preventiva  approvazione,  da  parte  dell'amministrazione
aggiudicatrice  o   dell'ente   aggiudicatore,   dei   documenti   di
programmazione, delle  deliberazioni  societarie  di  amministrazione
straordinaria, degli  atti  fondamentali  della  gestione  quali,  la
relazione programmatica, il piano degli  investimenti,  il  piano  di
sviluppo, il piano industriale, il  piano  economico-finanziario,  il
piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli
impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc. 
      b)  un  «controllo  contestuale»,  esercitabile,  ad   esempio,
attraverso: 
        la richiesta di  relazioni  periodiche  sull'andamento  della
gestione; 
        la verifica dello stato di attuazione  degli  obiettivi,  con
individuazioni delle azioni  correttive  in  caso  di  scostamento  o
squilibrio finanziario; 
        la  previsione  della  possibilita'  di   fornire   indirizzi
vincolanti  sulle  modalita'  di  gestione  economica  e  finanziaria
dell'organismo in house; 
        la previsione di controlli ispettivi; 
        il potere  di  modifica  degli  schemi-tipo  degli  eventuali
contratti di servizio con l'utenza. 
      c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di
approvazione del  rendiconto,  dando  atto  dei  risultati  raggiunti
dall'organismo  in  house  e  del   conseguimento   degli   obiettivi
prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la
programmazione successiva. 
    6.3.2  A  titolo  esemplificativo,  sono  considerati  idonei   a
configurare il  controllo  analogo  anche  gli  elementi  di  seguito
indicati: 
      a) il divieto di cessione delle quote a privati,  ad  eccezione
di  forme  di  partecipazione  di  capitali  privati  previste  dalla
legislazione  nazionale,  in  conformita'  dei  trattati,   che   non
esercitano  un'influenza   determinante   sulla   persona   giuridica
controllata; 
      b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore del  potere  di  nomina  e  revoca  quanto  meno  della
maggioranza   dei   componenti   degli   organi   di   gestione,   di
amministrazione e di controllo; 
      c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere  di
veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e
sulle  sue  modifiche  o  di   un   parere   vincolante   in   merito
all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla societa' in
funzione del perseguimento dell'oggetto sociale; 
      d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione  ordinaria
e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede  di
controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti; 
      e)  la  disciplina  precisa  e  puntuale   dell'esercizio   del
controllo da parte del socio pubblico. 
    6.3.3 La sussistenza  del  requisito  del  controllo  analogo  e'
accertata dall'Autorita' attraverso una  valutazione  complessiva  di
tutte  le  circostanze  del  caso,  mediante   l'esame   degli   atti
costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali  degli  organismi
coinvolti. L'onere della prova e' posto a carico dell'amministrazione
aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore  che,  al  momento  della
presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco o  a  richiesta
dell'Autorita', deve indicare  gli  elementi  da  cui  si  desume  la
sussistenza  del  controllo  analogo  e  la  relativa  documentazione
probatoria. 
    6.3.4 L'Autorita' puo' richiedere ulteriore documentazione utile,
quale  -   a   titolo   esemplificativo   -   delibere   assembleari,
determinazioni dell'organo amministrativo, contratti di  affidamento,
documenti di programmazione, ecc.,  laddove  ritenuti  utili  per  la
completezza dell'istruttoria. 
    6.3.5 Tenuto conto  delle  diverse  forme  di  controllo  analogo
individuate dall'art. 5 del Codice, l'Autorita'  esegue  le  seguenti
verifiche: 
      a) in caso  di  in  house  «a  cascata»,  (l'amministrazione  A
controlla  un  soggetto  in  house  B  che  a  sua  volta   controlla
l'organismo in  house  C  -  A  concede  affidamento  diretto  a  C),
l'Autorita' verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e
di B su C al fine di consentire l'iscrizione nell'Elenco  di  A  come
amministrazione che concede affidamenti diretti a C; 
      b) in caso di in house «verticale invertito» o  «capovolto»  (A
controlla B che e' un'amministrazione aggiudicatrice - B  concede  un
affidamento  diretto  ad  A),  le  verifiche  da  svolgere  ai   fini
dell'iscrizione nell'Elenco sono le medesime previste per l'in  house
classico; 
      c) in caso di in house «orizzontale» (A controlla sia B che C -
B concede un affidamento diretto a C), i requisiti dell'in house sono
controllati sia con riferimento al rapporto tra A e B che al rapporto
tra A e C. 
      d) in caso di controllo congiunto, e' verificata la sussistenza
delle condizioni previste dall'art. 5, comma 5, del Codice. 
  6.4  L'Ufficio  competente  accerta,  mediante  l'esame   dell'atto
costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza  di  partecipazione
di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta  da  norme  di
legge.  In  tali  casi  eccezionali,  l'Autorita'  accerta   che   la
partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di  legge  non
comporti controllo, poteri di veto, ne' l'esercizio  di  un'influenza
determinante sull'organismo in house, compiendo le medesime verifiche
descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo. 
  6.5 L'Ufficio competente  accerta  che  lo  statuto  dell'organismo
partecipato  preveda  che  oltre  l'80%  del  proprio  fatturato  sia
effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso  affidati  dall'ente
pubblico o dagli enti pubblici soci e  che  la  produzione  ulteriore
rispetto al suddetto  limite  di  fatturato  sia  consentita  solo  a
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di  scala  o
altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'  principale
dell'organismo in house. 
  6.6 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di  rilevanza
economica, l'accertamento in merito alla  sussistenza  dei  requisiti
per  l'iscrizione  nell'Elenco  e'  effettuato  tenuto  conto   delle
particolari disposizioni normative applicabili al caso concreto. 
7. Comunicazione di variazioni. 
  7.1  L'amministrazione  aggiudicatrice   o   l'ente   aggiudicatore
iscritto nell'Elenco deve tempestivamente  comunicare  all'Autorita',
mediante l'applicativo on line, ogni circostanza sopravvenuta  idonea
a  incidere  sui  requisiti   richiesti   ai   fini   dell'iscrizione
nell'Elenco. 
  7.2  La  corrispondenza   tra   l'Autorita'   e   l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore  e'  effettuata  esclusivamente
tramite l'applicativo on  line  e,  ove  necessario,  mediante  posta
elettronica certificata ai sensi della normativa vigente. 
8. La cancellazione dall'elenco. 
  8.1  La  conoscenza  della  carenza  dei  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione  nell'Elenco,  in  qualsiasi  modo  acquisita  da  parte
dell'Autorita', anche all'esito di  controlli  periodici  a  campione
sugli iscritti, comporta l'avvio di un  procedimento  finalizzato  ad
accertare il mantenimento o la perdita  delle  condizioni  necessarie
per l'iscrizione. 
  8.2 Il procedimento di cui al precedente punto 8.1 e' avviato anche
laddove l'Autorita' o gli altri enti preposti  alla  vigilanza  sulle
societa' a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto,  da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti  aggiudicatori
e degli organismi in house nello svolgimento della propria attivita',
delle disposizioni contenute nell'art. 5 del Codice e negli  articoli
4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  8.3  L'Autorita'  comunica  all'amministrazione  aggiudicatrice   o
all'ente  aggiudicatore  interessato  l'avvio  del  procedimento   di
cancellazione,  invitando  lo  stesso  a  far   pervenire   eventuali
controdeduzioni e/o documentazione  integrativa  nel  termine  di  30
giorni. 
  8.4 Con le controdeduzioni, il soggetto interessato puo' impegnarsi
a eliminare la causa ostativa all'iscrizione nel termine  massimo  di
60 giorni. 
  8.5 Il termine per la conclusione del procedimento e' di 90 giorni.
Tale termine e' sospeso dall'invio della comunicazione di avvio  fino
alla scadenza  dei  termini  assegnati  per  la  presentazione  delle
memorie e per l'eliminazione della causa ostativa. Il procedimento e'
sospeso, altresi', per una sola volta e al massimo per 30 giorni,  in
caso di approfondimenti istruttori o  di  richiesta  di  integrazione
documentale. 
  8.6 L'Autorita', esaminata la documentazione acquisita  agli  atti,
puo': 
    a) disporre il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco,  dandone
comunicazione al soggetto richiedente; 
    b) adottare il provvedimento finale di cancellazione. 
  8.7 Il provvedimento finale di cancellazione indica  i  presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la  decisione.
Esso indica, altresi', il termine e la possibilita'  di  impugnazione
innanzi ai  competenti  organi  della  giustizia  amministrativa.  Il
provvedimento di cancellazione e' pubblicato sull'Elenco. 
  8.8 Dalla  data  di  cancellazione  dall'Elenco,  l'amministrazione
aggiudicatrice o  l'ente  aggiudicatore  non  puo'  effettuare  nuovi
affidamenti diretti in favore  dello  specifico  organismo  in  house
oggetto di accertamento. Per i contratti gia' aggiudicati mediante il
modulo dell'in house providing l'Autorita' puo' esercitare il  potere
di raccomandazione vincolante di  cui  all'art.  211,  comma  2,  del
decreto legislativo 50/2016. 
9. Entrata in vigore. 
  9.1 Le presenti linee guida entrano in vigore 15 (quindici)  giorni
dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  9.2 A partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle
linee  guida  i  soggetti  di  cui  al  punto  3  possono  presentare
all'Autorita' la domanda di iscrizione nell'Elenco e a  far  data  da
tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituira'
presupposto  legittimante  l'affidamento   in   house.   La   mancata
trasmissione  all'Autorita'  delle  informazioni  o   dei   documenti
richiesti con l'applicativo on line di  cui  al  punto  4.4,  oppure,
richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione  di
informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti  di  cui
al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.
213, comma 13, del decreto legislativo 50/2016. 
  9.3 Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3
possono continuare ad  effettuare  affidamenti  in  house,  sotto  la
propria responsabilita' e nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice. 
    Roma, 15 febbraio 2017 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
                               ------ 
 
    Depositata presso la Segreteria del Consiglio  in  data  7  marzo
2017 
Il Segretario: Esposito