IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27, che prevede che con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda
all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso
decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 che
modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della
direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo
esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di
ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di
dispositivi medici o di microscopi elettronici;
Viste le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della
Commissione, del 19 aprile 2016, che modificano, adattandolo al
progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE,
introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e
del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate
2016/585/UE, 2016/1028/UE e 2016/1029/UE provvedendo, a tal fine, a
modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 27;
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono pportate le seguenti modifiche:
a) il punto 26 e' sostituito dal seguente:
+---------+-------------------------------+-------------+
| |Piombo nelle seguenti | |
| |applicazioni usate per periodi | |
| |prolungati a una temperatura | |
| |inferiore a -20 °C in | |
| |condizioni di funzionamento | |
| |normale e di stoccaggio: a) | |
| |saldature su schede a circuiti | |
| |stampati; b) rivestimenti di | |
| |terminazioni di componenti | |
| |elettrici ed elettronici e | |
| |rivestimenti di circuiti | |
| |stampati; c) saldature per la | |
| |connessione di fili e cavi; d) | |
| |saldature per la connessione di| |
| |trasduttori e sensori. Piombo | |
| |nelle saldature di connessioni | |
| |elettriche a sensori per la | |
| |misurazione della temperatura | |
| |in dispositivi progettati per | |
| |essere usati periodicamente a | |
| |temperature inferiori a -150 |Scade il 30 |
|«26. |°C. |giugno 2021» |
+---------+-------------------------------+-------------+
b) il punto 31 e' soppresso;
c) e' aggiunto il seguente punto 31 bis:
+------------+---------------------------+--------------------------+
| |Piombo, cadmio, cromo | |
| |esavalente ed eteri di | |
| |difenile polibromurato | |
| |(PBDE) nei pezzi di | |
| |ricambio recuperati da e | |
| |usati per la riparazione o | |
| |il rinnovo di dispositivi | |
| |medici, compresi i | |
| |dispositivi |Scade il: a) 21 luglio |
| |medico-diagnostici in vitro|2021 per l'uso nei |
| |o i microscopi elettronici |dispositivi medici diversi|
| |e i relativi accessori, |dai dispositivi |
| |purche' il riutilizzo |medico-diagnostici in |
| |avvenga in sistemi |vitro; b) 21 luglio 2023 |
| |controllabili di |per l'uso nei dispositivi |
| |restituzione a circuito |medico-diagnostici in |
| |chiuso da impresa a impresa|vitro; c) 21 luglio 2024 |
| |e che ciascun riutilizzo di|per l'uso nei microscopi |
| |parti sia comunicato al |elettronici e nei relativi|
|«31-bis. |consumatore. |accessori.» |
+------------+---------------------------+--------------------------+
d) dopo il punto 42 e' aggiunto il seguente:
+---------+---------------------------+-------------+
| |Anodi di cadmio nelle celle| |
| |di Hersch dei sensori per | |
| |la rilevazione | |
| |dell'ossigeno usati negli | |
| |strumenti di monitoraggio e| |
| |controllo industriali, in | |
| |cui e' richiesta una | |
| |sensibilita' inferiore a 10|Scade il 15 |
|«43. |ppm. |luglio 2023» |
+---------+---------------------------+-------------+