IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,  di  seguito  denominato
«decreto n. 633 del 1972»; 
  Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n.  633  del
1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per  le  cessioni
dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima,
allegata allo stesso decreto, un regime di  detrazione  forfettizzata
dell'imposta  sul  valore  aggiunto   basato   sull'applicazione   di
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di  prodotti,  con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche agricole; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  del  12  maggio  1992,
emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste
e il Ministro della  marina  mercantile,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha
stabilito nuove percentuali  di  compensazione  per  le  cessioni  di
prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella  A,  parte  prima,
allegata al decreto n. 633 del 1972; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 30  dicembre  1997,
emanato di concerto  con  il  Ministro  per  le  politiche  agricole,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  303
del 31 dicembre 1997, concernente modificazioni di talune percentuali
di compensazione stabilite con il citato decreto del 12 maggio 1992; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
dicembre 2005, emanato di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole e  forestali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  304  del  31  dicembre  2005,   concernente
modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con  i
citati decreti del 12 maggio 1992 e del 30 dicembre 1997; 
  Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del
citato art. 34 del  decreto  n.  633  del  1972,  sono  innalzate  le
percentuali  di  compensazione  applicabili  a  taluni  prodotti  del
settore lattiero-caseario in misura non superiore  al  10  per  cento
nonche', entro il limite di 20 milioni di  euro  di  minori  entrate,
quelle applicabili nell'anno 2016  agli  animali  vivi  delle  specie
bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al  7,7  per
cento ed all'8 per cento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  26
gennaio 2016, emanato di concerto con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 39 del  17  febbraio  2016,  concernente
modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con  i
citati decreti del 30 dicembre 1997 e del 23 dicembre  2005,  ed,  in
particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo  anno
2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per
cento le percentuali di compensazione applicabili agli  animali  vivi
delle specie bovina e suina; 
  Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che
stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali entro il 31  gennaio  2017  ai  sensi
dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972,  sono  innalzate,
entro il  limite  di  20  milioni  di  euro  di  minori  entrate,  le
percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 agli  animali
vivi  delle  specie  bovina  e  suina  in   misura   non   superiore,
rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento; 
  Considerato che, al fine di rispettare il limite di 20  milioni  di
euro  per  il  2017  relativamente  alle  minori  entrate   derivanti
dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per gli  animali
vivi delle specie bovina e suina,  tali  percentuali  possono  essere
fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del  7,95
per cento e che, conseguentemente, le misure contenute  nell'art.  1,
comma 2, del citato  decreto  del  26  gennaio  2016  possono  essere
applicate anche nell'anno 2017; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Proroga di talune percentuali di compensazione 
 
  1. All'art. 1, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, emanato di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  del  26  gennaio  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  39  del  17
febbraio 2016, le parole «Per  l'anno  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».