IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                            di intesa con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il  Fondo  Europeo  per
gli Investimenti Strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero
3) che definisce «banche  o  istituti  nazionali  di  promozione»  le
entita'  giuridiche  che  espletano  attivita'  finanziarie  su  base
professionale, cui e' stato conferito un mandato da uno Stato  membro
o da un'entita' di uno Stato membro, a livello centrale, regionale  o
locale, per svolgere attivita' di sviluppo o di promozione; 
  Vista la Comunicazione COM(2015) 361  final  della  Commissione  al
Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che  chiarisce
il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di
investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2  secondo
cui «Uno dei possibili modi  per  favorire  la  cooperazione  tra  le
banche  nazionali  di  promozione  e  la  BEI  sono  le   piattaforme
d'investimento»  e  «Le  piattaforme  d'investimento  possono  essere
societa' veicolo, conti gestiti,  accordi  di  cofinanziamento  o  di
condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi  stabiliti
con altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano  un  contributo
finanziario  al  fine  di  finanziare  una  serie  di   progetti   di
investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare  le
piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano piu' progetti di
investimento sul territorio di un dato Stato membro,  le  piattaforme
multinazionali o regionali che  raggruppano  partner  di  piu'  Stati
membri o paesi terzi interessati a progetti in una  determinata  zona
geografica e le piattaforme  tematiche  che  riuniscono  progetti  di
investimento in un dato settore»; 
  Vista  la   Comunicazione   (2008/C   155/02)   della   Commissione
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE  agli  aiuti
di Stato concessi sotto forma di garanzia che, tra l'altro, individua
alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti  di  Stato,
tra le quali: i) che  il  mutuatario  non  si  trovi  in  difficolta'
finanziarie;  ii)  che  l'entita'   della   garanzia   possa   essere
correttamente misurata al momento  della  concessione;  iii)  che  la
garanzia non assista piu' dell'80 percento del prestito  o  di  altra
obbligazione finanziaria in essere; iv) che  per  la  garanzia  venga
pagato un prezzo orientato al mercato; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in  particolare,  l'art.
1, commi da 822 a 830,  il  quale  prevede  la  possibilita'  che  le
operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli Investimenti
Strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.a.,
quale  istituto  nazionale  di  promozione,  siano  assistite   dalla
garanzia dello Stato e in particolare, l'art. 1, comma  823,  secondo
il quale: «Le piattaforme di investimento ammissibili  alla  garanzia
dello Stato sono approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati» e il  comma  828,
secondo il quale «La Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo'  impiegare
le risorse della gestione separata di cui all'art. 5,  comma  8,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per  contribuire
a realizzare  gli  obiettivi  del  FEIS,  tra  l'altro,  mediante  il
finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti  ai
sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»; 
  Visto l'art. 5, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi
e prestiti S.p.a.  della  gestione  separata  per  il  finanziamento,
mediante utilizzo del risparmio postale, di  attivita'  di  interesse
pubblico; 
  Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003,  il  quale
prevede che «Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni  e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di  impiego,  sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui  al  comma
8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione,  alle  garanzie
anche reali di qualunque tipo da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento
prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni  altra  imposta
indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non  si  applica  la
ritenuta di cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
interessi e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
gestione separata di cui al comma 8.»; 
  Visto il documento «European Fund for strategic investments,  Rules
applicable to  operations  with  investment  platforms  and  national
promotional banks or institutions», pubblicato il 18 marzo 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  3
agosto 2016, pubblicato nella GURI 6 ottobre 2016, n.  234,  che,  in
attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 824, della  legge  28
dicembre 2015, n.  208,  definisce  i  criteri,  le  modalita'  e  le
condizioni per la concessione e l'operativita' della  garanzia  dello
Stato di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208; 
  Visto in particolare l'art. 5 del menzionato decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  3  agosto  2016,   concernente
l'ammissione alla garanzia dello Stato delle  operazioni  finanziarie
ricomprese  nelle  piattaforme  di  investimento  promosse  da  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. che, tra l'altro, al comma 2, prevede  che
«Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia  del  Fondo
sono approvate, ai sensi dell'art.  1,  comma  823,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i  Ministri  interessati.  Ciascun  decreto  di
approvazione puo' individuare, nei limiti indicati dalla legge e  dal
presente decreto, ulteriori modalita' e  condizioni  di  operativita'
della  garanzia  in  relazione  alle  specificita'  delle  operazioni
finanziarie da garantire»; 
  Visto l'art. 11 del decreto interministeriale 31  maggio  1999,  n.
248, che prevede che al fine di ampliare la capacita'  di  intervento
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  «Le  garanzie  da   esso
prestate possono essere assistite dalla  garanzia  del  F.E.I.  o  di
altri fondi di garanzia  istituiti  dall'Unione  europea  o  da  essa
cofinanziati. Le deliberazioni adottate dal comitato a tal fine  sono
disciplinate ai sensi dell'art. 13 e possono stabilire l'addebito  al
Fondo dei relativi costi»; 
  Vista la nota n. CE/GS & M/2016-00016435/MCA/ed del  Fondo  Europeo
per  gli  Investimenti  che  comunica  la  approvazione  in  data  21
settembre 2016 da  parte  del  Fondo  Europeo  per  gli  Investimenti
dell'operativita' promossa dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.,
relativa  alla  possibilita'  di   contro-garantire   fino   al   50%
dell'importo  nominale  degli  impegni  di  garanzia  assunti   dalla
medesima Cassa depositi e prestiti  S.p.a.,  destinando  a  tal  fine
risorse del programma COSME (Competitiveness of Enterprises and Small
and Medium-sized Enterprises) fino ad  un  valore  di  €  112.500.000
(i.e., un limite massimo alle prime perdite garantite pari al 9%  del
valore della porzione del relativo portafoglio  contro-garantita  dal
Fondo Europeo per gli Investimenti), nell'ambito di  una  piattaforma
tematica di investimento finalizzata a favorire l'accesso al  credito
delle PMI; 
  Vista la nota n. CE/GS & M/2016-00016435/MCA/ed del  Fondo  Europeo
per gli Investimenti con la quale e' stata comunicata l'approvazione,
in data 23 settembre  2016,  da  parte  del  Fondo  Europeo  per  gli
Investimenti  Strategici  della  costituzione  di   una   piattaforma
tematica di investimento, ai sensi dal regolamento (UE) 2015/1017 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  giugno  2015,  denominata
«EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs», costituita  tra
la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,  in  qualita'  di  Istituto
Nazionale di Promozione e il  Fondo  Europeo  per  gli  Investimenti,
finalizzata a implementare  iniziative  di  condivisione  dei  rischi
nell'ambito della «SME Window» a valere sul  Fondo  Europeo  per  gli
Investimenti Strategici. Nell'ambito  della  piattaforma,  una  prima
iniziativa e' finalizzata  a  contro-garantire  portafogli  di  nuove
garanzie concesse da Cassa depositi e prestiti S.p.a.  in  favore  di
uno o piu' Sub-intermediari, tra i quali il Fondo di garanzia per  le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2,  comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, a valere sulle risorse del programma europeo COSME; 
  Visto l'accordo sottoscritto in data 15  dicembre  2016  tra  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e Fondo Europeo per gli Investimenti,  che
prevede, nell'ambito della richiamata  piattaforma  di  investimento,
che il Fondo Europeo per  gli  Investimenti  contro-garantisca  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. per un importo pari al 50% del  valore  di
un portafoglio di nuove garanzie o contro-garanzie  rilasciate  dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  in  favore  di   uno   o   piu'
Sub-intermediari (ivi incluso il Fondo di garanzia per le  piccole  e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662), in  relazione  ad  operazioni  finanziarie
ammissibili  al  Programma  COSME,  prevedendo   che   l'operativita'
attivata con il Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese  di
cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662 e successive  modificazioni  e  integrazioni  si  limiti  alla
contro-garanzia, da parte di Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.,  di
interventi promossi dal suddetto Fondo di garanzia per le  piccole  e
medie imprese nella forma della  garanzia  diretta,  per  un  importo
nominale complessivo in relazione a tutti i Sub-intermediari  fino  a
euro 2.500 milioni, con un intervento di contro-garanzia da parte del
Fondo Europeo per gli Investimenti fino a euro 1.250 milioni,  e  con
un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e  cioe'  per  un
importo pari  ad  euro  112,5  milioni,  con  efficacia  dell'accordo
subordinata al rilascio della garanzia dello Stato di cui all'art. 1,
comma 822 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in favore della  Cassa
depositi e prestiti S.p.a.; 
  Visto lo schema di accordo tra Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  e
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., in qualita'  di
mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che  gestisce  il
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'art.  2,
comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e
successive modificazioni e  integrazioni,  in  base  al  quale  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. contro-garantisce un importo massimo  pari
all'80% di un portafoglio di nuove garanzie dirette emesse dal  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese di importo nominale fino a
euro 3.000 milioni, ammissibili al Programma COSME,  rilasciando  una
contro-garanzia su un importo nominale aggregato fino  a  euro  2.400
milioni, con un limite al valore delle prime perdite pari  al  9%,  e
cioe' fino a euro 216  milioni.  Nell'ambito  di  tale  accordo,  tra
l'altro, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese  di  cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.
662 e successive modificazioni e integrazioni  prende  atto  che  (i)
sulle contro-garanzie rilasciate  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a.,  la  stessa  ha  attivato  per   il   50%   del   valore   la
contro-garanzia rilasciata dal Fondo Europeo per gli  Investimenti  a
valere su risorse del Programma COSME nell'ambito  della  piattaforma
di investimento approvata dal  Fondo  Europeo  per  gli  Investimenti
Strategici; (ii) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. intende attivare
per un'ulteriore quota del 30%  la  contro-garanzia  statale  di  cui
all'art. 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208;  (iii)
entrambe le contro-garanzie prevedono un limite al valore delle prime
perdite pari al 9%, e cioe', rispettivamente, fino a euro 108 milioni
a carico del Fondo Europeo per gli Investimenti, e, fino a euro  64,8
milioni, a carico del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  a
valere sul fondo istituito ai sensi dell'art.  1,  comma  825,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, determinando  un'esposizione  residua
al rischio fino a euro 43,2 milioni a carico della Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a.; e (iv) l'efficacia della contro-garanzia  rilasciata
dal  Fondo  Europeo   per   gli   Investimenti   e'   sospensivamente
condizionata al rilascio della garanzia dello Stato di  cui  all'art.
1, comma 822 della legge 28 dicembre 2015, n.  208  in  favore  della
Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
  Vista l'istanza presentata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
al Ministero dell'economia e delle finanze in data 12  dicembre  2016
ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 3 agosto 2016, contenente (i)  la  documentazione
relativa all'ammissione dell'intervento  al  Fondo  Europeo  per  gli
Investimenti  Strategici;  (ii)   la   tipologia   delle   operazioni
ammissibili nell'ambito della piattaforma di investimento  denominata
«EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs»; (iii) l'importo
massimo da garantire da parte dello Stato, pari a euro  750  milioni,
corrispondente a una percentuale  massima  del  30%  dell'esposizione
garantita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con  un  limite  al
valore delle prime perdite pari al 9%,  e  cioe'  pari  a  euro  67,5
milioni; (iv) i criteri di calcolo delle commissioni dovute al  Fondo
di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
come definiti  nel  documento  tecnico  denominato  «Criteri  per  la
determinazione della remunerazione a mercato di portafogli  originati
nell'ambito  della  piattaforma  di   investimento   "EFSI   Thematic
Investment Platform for Italian SMEs"»; 
  Preso atto che, in relazione alle garanzie rilasciate  dalla  Cassa
depositi e prestiti  S.p.a.  a  valere  su  portafogli  originati  da
Sub-intermediari diversi dal Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e  integrazioni,  le
stesse andranno a coprire un portafoglio di  crediti  ammissibili  al
programma COSME di importo nominale fino a euro 125 milioni, con  una
quota garantita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. pari  all'80%,
corrispondente a un valore massimo di euro 100 milioni, su cui  sara'
attivata la contro-garanzia del Fondo Europeo  per  gli  Investimenti
per un valore massimo di euro 50 milioni e la  contro-garanzia  dello
Stato per un valore massimo di euro 30 milioni, a  valere  sul  fondo
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 825, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208 e che, in considerazione  del  limite  al  valore  delle
prime perdite pari al 9%, le stesse incideranno  rispettivamente  per
un importo massimo di euro 4,5 milioni a carico del Fondo Europeo per
gli Investimenti, di euro 2,7 milioni a carico dello Stato e di  euro
1,8 milioni a carico della Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
  Ritenuto  necessario,  in   relazione   alle   specificita'   delle
operazioni  finanziarie   da   garantire   contenute   nella   citata
piattaforma tematica di investimento, indicare ulteriori modalita'  e
condizioni  di  operativita'  della  garanzia,  cosi'  come  previsto
all'art.  5,  comma  2,   del   menzionato   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016; 
  Vista la nota prot. n. 690 del 13 gennaio  2017  con  la  quale  il
Ministro dello sviluppo economico ha espresso la  propria  intesa  ai
sensi dell'art. 1, comma 823 della predetta legge 28  dicembre  2015,
n. 208; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Accordo  CDP-Fondo  PMI»:  indica  l'accordo  in  corso   di
formalizzazione  tra  CDP  e  BdM-MCC,  attraverso   il   quale   CDP
contro-garantisce, mediante emissione delle relative Garanzie CDP, un
importo massimo pari all'80% di  un  portafoglio  di  nuove  Garanzie
Dirette emesse dal Fondo PMI, ammissibili al Programma COSME, per  un
importo nominale aggregato fino a euro 3.000 milioni e  pertanto  per
un ammontare massimo garantito fino a euro 2.400  milioni  e  con  un
limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioe' fino a  euro
216 milioni; 
    b) «Accordo FEI-CDP»: indica l'accordo sottoscritto  in  data  15
dicembre 2016 tra CDP ed  il  FEI,  che  prevede,  nell'ambito  della
piattaforma di investimento richiamata nelle  premesse,  che  il  FEI
contro-garantisca CDP per un importo pari al 50%  del  valore  di  un
portafoglio di Garanzie CDP, in relazione ad  operazioni  finanziarie
ammissibili al Programma COSME; 
    c) «BdM-MCC»: la Banca del  Mezzogiorno -  Mediocredito  Centrale
S.p.a., quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che
agisce in qualita' di soggetto gestore del Fondo PMI; 
    d) «CDP»: la Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.,  quale  Istituto
nazionale di promozione, ai sensi dell'art. 1, comma 826 della Legge; 
    e) «decreto»: il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 3 agosto 2016; 
    f) «Earn-out»: indica, ove prevista ai sensi dei relativi accordi
sottoscritti da CDP, l'obbligazione di quest'ultima di restituire  al
Fondo PMI e/o agli altri Sub-intermediari, a  titolo  commissione  di
successo, una porzione delle commissioni di garanzia da questi ultimi
corrisposte a CDP ai sensi dei relativi accordi sottoscritti; 
    g) «FEI»: il Fondo Europeo per gli Investimenti; 
    h) «FEIS»: il Fondo Europeo per gli  Investimenti  Strategici  di
cui  al  regolamento  (UE)  2015/1017  del  Parlamento  europeo   del
Consiglio del 25 giugno 2015; 
    i) «Finanziamenti garantiti»: i finanziamenti (anche nella  forma
del leasing finanziario), concessi in favore dei Prenditori Finali da
parte dei Soggetti Finanziatori e/o dei Sub-intermediari, che abbiano
i  requisiti  oggettivi  per  accedere  al  Programma  COSME  e   che
beneficiano: (i)  di  una  Garanzia  diretta  emessa  dal  Fondo  PMI
contro-garantita da una Garanzia CDP ovvero (ii) di una Garanzia  CDP
(nella forma della garanzia  o  della  contro-garanzia)  prestata  in
favore di altri Sub-intermediari; 
    j) «Fondo»: il Fondo istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825,
della Legge; 
    k) «Fondo PMI»: il Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    l)  «Garanzia  diretta»:  la  garanzia  prestata  dal  Fondo  PMI
direttamente a favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse  dei
Prenditori Finali, a garanzia dei Finanziamenti garantiti ed avente i
requisiti indicati nell'Accordo FEI-CDP e nell'Accordo CDP-Fondo PMI; 
    m) «Garanzia CDP»: indica (i) ciascuna contro-garanzia emessa  da
CDP in favore del Fondo PMI ai sensi dell'Accordo  CDP-Fondo  PMI,  a
garanzia dell'esposizione per capitale e  interessi  di  quest'ultimo
derivante dalle Garanzie dirette dallo stesso prestate a garanzia  di
Finanziamenti garantiti; e/o (ii) ciascuna garanzia o contro-garanzia
emessa da CDP in favore di altri  Sub-intermediari,  a  garanzia  per
capitale e interessi, a seconda dei  casi,  (ii.1)  di  Finanziamenti
garantiti   erogati   da   tali   Sub-intermediari   ovvero    (ii.2)
dell'esposizione di tali Sub-intermediari derivante  da  garanzie  da
questi emesse a garanzia di Finanziamenti garantiti, in ogni caso per
un importo massimo garantito non eccedente l'80% del valore  nominale
originario dell'esposizione in linea capitale, a  seconda  dei  casi,
del Fondo  PMI  o  del  relativo  Sub-intermediario.  In  ogni  caso,
l'importo massimo escutibile aggregato non potra' eccedere il 9%  del
suddetto importo massimo  garantito  a  valere  sulle  prime  perdite
occorse in conseguenza delle escussioni delle Garanzie CDP; 
    n) «Gestore»: la CONSAP S.p.a., societa' a  capitale  interamente
pubblico, di cui  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  si
avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, per la gestione del  Fondo,  previa  emanazione  di  un
apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione  da  CONSAP
S.p.a.; 
    o) «Legge»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    p)   «Prenditori   finali»:   le   PMI   (come   definite   nella
Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, come  di  volta  in
volta  modificata,   integrata   o   sostituita)   economicamente   e
finanziariamente sane, costituite  anche  in  forma  cooperativa,  in
possesso  dei  parametri  dimensionali   di   cui   alla   disciplina
comunitaria in materia di aiuti  di  Stato  alle  PMI  ed  aventi  le
caratteristiche soggettive per accedere al Programma COSME e comunque
indicate nell'Accordo FEI-CDP; 
    q) «Programma COSME»: indica il programma denominato «Program for
the Competitiveness of Enterprises and small and  medium  enterprises
(COSME)» istituito con Regolamento (EU) n. 1287/2013  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio; 
    r)  «Soggetti  finanziatori»:  indica  i  soggetti  che   abbiano
concesso Finanziamenti garantiti in favore dei Prenditori Finali (ivi
inclusi, se del caso, Sub-intermediari) e che siano: (i)  istituzioni
finanziarie e/o di credito autorizzate (ove applicabile) a  porre  in
essere attivita' di erogazione del credito,  di  leasing  finanziario
e/o di emissione di  garanzie;  e  (ii)  in  possesso  dei  requisiti
soggettivi per  accedere  al  Programma  COSME  e  comunque  indicati
nell'Accordo FEI-CDP; 
    s) «Sub-intermediari»: indica i  soggetti  che  abbiano  concesso
Finanziamenti garantiti in favore dei Prenditori  Finali  ovvero  che
abbiano prestato garanzie  su  Finanziamenti  garantiti  concessi  da
altri Soggetti finanziatori, che siano: (i)  istituzioni  finanziarie
e/o di credito  autorizzate  (ove  applicabile)  a  porre  in  essere
attivita' di erogazione del credito, di leasing  finanziario  e/o  di
emissione di garanzie; e (ii) in possesso  dei  requisiti  soggettivi
per accedere al Programma  COSME  e  comunque  indicati  nell'Accordo
FEI-CDP.