IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in
particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 -
secondo semestre ed, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il
regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE
del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del
Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio,
93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione
2004/217/CE della Commissione e in particolare l'articolo 31;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto
rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine
animali a basso rischio, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49;
Vista la legge del 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, recante
attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE,
della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli
animali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante
attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia di alimenti dietetici per animali;
Visto il decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 190, recante
disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza
alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene
dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, attuazione
delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 10 novembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009
del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il
regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE
del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del
Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio,
93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione
2004/217/CE della Commissione, di seguito denominato «regolamento».
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 ottobre 2014, n.
154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.
251, cosi' recita:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
attuate in via regolamentare o amministrativa o in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non
sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.».
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1999, n. 306, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e
sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n.
1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del
Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del
Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del
Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio
e la decisione 2004/217/CE della Commissione (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 1°
settembre 2009, n. L 229.
- Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso
pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8.
- La legge 9 marzo 2001, n. 49 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la distruzione del
materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche'
per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
marzo 2001, n. 59.
- La legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti
alimentari), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 2011, n. 41.
- Il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149
(Attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva
2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva
2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2004, n. 139.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45
(Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e
95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54,
S.O.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190
(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel settore della sicurezza alimentare), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
- Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per
l'igiene dei mangimi e' pubblicato nella G.U.U.E. 8
febbraio 2005, n. L 35. Entrato in vigore l'8 febbraio
2005.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che
stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2009, n.
239.
- Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223
(Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE
relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione animale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
767/2009 si veda nelle note alle premesse.