IL DIRIGENTE 
       della Divisione 3 autotrasporto internazionale di merci 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  l'Istituzione   dell'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011,
n. 277; 
  Visto  il  decreto-legge  9  febbraio  2012  n.  5  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Capo  del  Dipartimento  del  9  luglio  2013,
recante «Disposizioni di  applicazione  del  decreto  ministeriale  2
agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni  internazionali  al
trasporto di merci su strada», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
Serie generale n. 168, del 19 luglio 2013 e sua  successiva  modifica
(decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015). 
  Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari
e dei trasportatori che utilizzano il Contingente multilaterale; 
  Visto  il   documento   ITF/TMB/TR(2016)9,   trasmesso   con   nota
SA/185.2016 del 22 novembre 2016 dall'International Transport  Forum,
contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2017 fra
i vari Paesi aderenti; 
  Viste le disposizioni generali di  utilizzazione  pubblicate  sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; 
  Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT  per
l'anno  2017  e'  stato  fissato   a   268   autorizzazioni   annuali
utilizzabili con veicoli di categoria almeno Euro IV; 
  Considerato che alcune autorizzazioni  CEMT  non  sono  valide  per
l'Austria e per la Fed. Russa e alcune non sono valide per l'Austria,
per la Fed. Russa e per la Grecia; 
  Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di
categoria Euro IV o superiore, sono cosi' strutturate: 
    64 senza limitazioni; 
    26 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa; 
    178 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa; 
  Considerato che, sulla base del decreto del Capo  del  Dipartimento
del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione  del  decreto
ministeriale 2 agosto 2005, n.  198,  in  materia  di  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su  strada»,  e  sua  successiva
modifica (decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale Serie generale n. 223 del 25  settembre  2015)  sono  state
attribuite  per  rinnovo  alle   imprese   aventi   diritto   n.   85
autorizzazioni (38 senza limitazioni, 8 non valide  per  l'Austria  e
per la Fed. Russa e 39 non valide per la Grecia, per l'Austria e  per
la Fed. Russa), restano disponibili da  attribuire  con  la  presente
graduatoria  n.  183  autorizzazioni  multilaterali   CEMT   annuali,
ripartite come segue: 
    26 senza limitazioni territoriali  utilizzabili  con  veicoli  di
categoria Euro IV o superiore; 
    18 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili  con
veicoli di categoria Euro IV o superiore; 
    139 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la  Fed.  Russa
utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  5,  comma  1  lettera  a)  del
decreto del Capo del Dipartimento del 9  luglio  2013,  per  ottenere
l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere  in
disponibilita' veicoli idonei di tipo Euro IV o superiore, in  numero
almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto  del
Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da  decreto
del Capo del Dipartimento dell' 11 settembre 2015), le autorizzazioni
CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio
di  cui  all'introdotto  allegato  9  del  decreto   del   Capo   del
Dipartimento  del  9  luglio  2013,  alle  imprese  classificate   in
graduatoria; 
  Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del  9  luglio
2013 come modificato dal decreto del Capo  del  Dipartimento  dell'11
settembre  2015,  sulla  ripartizione   delle   autorizzazioni   CEMT
disponibili; 
  Visto l'art. 1  del  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  del  16
novembre 2016 n. 172; 
  Esaminate le 46 domande pervenute, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata la graduatoria  di  merito  di  cui  all'elenco  n.  1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2017 per  il  rilascio
delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di  merci  su  strada
della ITF-Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT).