IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali per
la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea ed in particolare
l'articolo 33;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione 2013 - secondo semestre ed
in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al
sistema penale e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici
persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH);
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(CLP);
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 176, recante ratifica della
convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a
priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10
settembre 1998;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200 recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il
sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per
l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH).
(Rep. n. 181/CSR);
Ravvisata la necessita' di fornire disposizioni per l'attuazione
del regolamento (CE) n. 649/2012 per quanto concerne in particolare,
la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni
del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie
affinche' esse siano attuate in applicazione dell'articolo 28 del
medesimo regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 22 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello
sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del Ministro per
gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012,
sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di
seguito denominato «regolamento».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1,
lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art.
31.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 ottobre 2014, n.
154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.
251, cosi' recita:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
attuate in via regolamentare o amministrativa o in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non
sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche
pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201.
- Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli
inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva
79/117/CEE, pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L
158, e' stato sostituito in base alla rettifica pubblicata
nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele (CLP) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.
- Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.
- Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla
messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e'
pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2012, n. L 167.
- La legge 11 luglio 2002, n. 176, recante ratifica
della convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso
informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi
pericolosi nel commercio internazionale, con allegati,
fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2002, n. 186, S.O.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose, e successive modificazioni e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58,
S.O.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive
modificazioni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2003, n. 87, S.O.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200
recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008
sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche
pericolose e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
dicembre 2011, n. 283 S.O.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- L'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e
relative linee di indirizzo per l'attuazione del
regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche
(REACH), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre
2009, n. 285.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
649/2012 si veda nelle note alle premesse.