Estratto determina AAM/PPA n. 239 del 27 febbraio 2017 
 
    Autorizzazione nuove confezioni in sostituzione. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
«PARACETAMOLO DOC» nelle forme e confezioni di seguito  indicate,  in
sostituzione delle confezioni gia'  autorizzate  «1000  mg  compressa
effervescente» 12 compresse in blister AL/PE» (A.I.C. n.  043659010),
«1000 mg compressa  effervescente»  16  compresse  in  blister  AL/PE
(A.I.C.  n.  043659022)  e  «1000  mg  compressa  effervescente»   20
compresse in blister AL/PE (A.I.C. n. 043659034): 
      confezioni: 
        «1000 mg compressa effervescente» 12  compresse  in  tubo  PP
- A.I.C. n. 043659046 (base 10) 19NCT6 (base 32); 
        «1000 mg compressa effervescente» 16  compresse  in  tubo  PP
- A.I.C. n. 043659059 (base 10) 19NCTM (base 32); 
        «1000 mg compressa effervescente» 20  compresse  in  tubo  PP
- A.I.C. n. 043659061 (base 10) 19NCTP (base 32). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
«C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura:  RR  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti, contraddistinti dai numeri di  A.I.C.  nn.
043659010,  043659022  e  043659034,  possono  essere  mantenuti   in
commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA  n.  371
del 14 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101  del  3
maggio 2014. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.