L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle  assicurazioni
e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  Statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS  ed  il  relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con  delibere  n.
112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del  4  agosto  2015,  n.  77  del  23
settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n.  6  del  19  gennaio
2017, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  dello
Statuto dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  l'attuazione  della   direttiva
91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modifiche e integrazioni, recante il Testo unico  delle  disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8
e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private, come modificato e  integrato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della  direttiva
n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita'  di
assicurazione e riassicurazione e,  in  particolare,  l'art.  190-bis
(Informazioni statistiche), che regola la  raccolta  di  informazioni
per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative
al  mercato  assicurativo  e  conferisce  all'IVASS  il   potere   di
stabilirne la periodicita', le modalita', i contenuti  ed  i  termini
per la relativa trasmissione; visto inoltre l'art.  5  (Autorita'  di
vigilanza),  comma  3,  ai  sensi  del  quale  l'IVASS  promuove   la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche
ed economiche e la raccolta  di  elementi  per  l'elaborazione  delle
linee di politica assicurativa; 
  Visto il provvedimento IVASS n. 53, del 6  dicembre  2016,  recante
modifiche al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile  2008,  concernente
le  disposizioni  e  gli  schemi  per  la  redazione   del   bilancio
d'esercizio  e  della   relazione   semestrale   delle   imprese   di
assicurazione e di riassicurazione, e al regolamento ISVAP n.  7  del
13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle  imprese
di assicurazione e di riassicurazione che  sono  tenute  all'adozione
dei principi contabili internazionali; 
  Visto il regolamento IVASS n. 29  del  6  settembre  2016,  recante
disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali  ai  sensi
degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del titolo IV, capi I e  II,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante  il  codice
delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal  decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  Vista la circolare n. 53 del 23 giugno 1986,  recante  disposizioni
per la raccolta dei dati anagrafici degli enti  e  delle  imprese  di
assicurazione e riassicurazione, e le  successive  comunicazioni  con
cui sono state fornite indicazioni sulla modalita' di trasmissione di
tali informazioni; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio  2009  e  successive
modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di  parita'
di  trattamento  tra  uomini  e   donne   nell'accesso   ai   servizi
assicurativi e, in particolare, l'art. 5, recante deroga al principio
di parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi
e altri servizi finanziari, come  disciplinato  dall'art.  55-quater,
comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna),  novellato  dall'art.  25  della
legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 - bis); 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
  Considerata l'evoluzione delle basi di dati  anagrafiche  IVASS,  a
seguito dell'entrata in vigore nel  2007  del  Registro  unico  degli
intermediari assicurativi e riassicurativi, nel 2008 degli Albi delle
imprese  e  dei  gruppi  e  nel  2016  del  registro  anagrafico  dei
segnalanti per la BCE (Lettera al mercato IVASS n.  65848/16  del  31
marzo 2016); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               INDICE 
 
                              Titolo I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  Art. 1. - Fonti normative 
  Art. 2. - Definizioni 
  Art. 3. - Ambito di applicazione 
  Art. 4. - Raccolta di dati e informazioni a fini statistici 
  Art. 5. - Politica delle informazioni statistiche 
  Art. 6. - Qualita' dei dati 
 
                              Titolo II 
                   DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 
               E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE 
 
                               Capo I 
                        Bilancio di esercizio 
 
  Art.  7.  -  Informazioni  statistiche  relative  al  bilancio   di
esercizio 
  Art. 8. - Trasmissione  all'IVASS  delle  informazioni  statistiche
relative al bilancio di esercizio 
 
                               Capo II 
                 Anticipazioni dei dati del bilancio 
         di esercizio e informazioni integrative statistiche 
 
  Art. 9. - Informazioni statistiche relative alle anticipazioni  dei
dati  del  bilancio  di  esercizio,  comprensive  delle  informazioni
integrative statistiche 
  Art. 10. - Trasmissione all'IVASS  delle  informazioni  statistiche
relative alle anticipazioni  dei  dati  del  bilancio  di  esercizio,
comprensive delle informazioni integrative statistiche 
 
                             Titolo III 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
  Art. 11. - Abrogazioni e disposizioni transitorie 
  Art. 12. - Pubblicazione 
  Art. 13. - Entrata in vigore 
 
                       ELENCO DEGLI ALLEGATI: 
 
  1. Raccolte dati in base a lettere  al  mercato  o  circolari  gia'
emanate; 
  2.  Politica  delle  informazioni  statistiche -  Indicazioni   sul
contenuto; 
  3. Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio; 
  4. Istruzioni per la compilazione  delle  informazioni  statistiche
relative al bilancio di esercizio; 
  5. Informazioni relative  al  contenzioso  r.c.  auto  e  natanti -
portafoglio del lavoro diretto italiano; 
  6. Istruzioni per la compilazione delle  informazioni  relative  al
contenzioso r.c. auto e  natanti -  portafoglio  del  lavoro  diretto
italiano; 
  7. Informazioni statistiche relative alle  anticipazioni  dei  dati
del bilancio di esercizio comprensive delle informazioni  integrative
statistiche; 
  8. Istruzioni per la compilazione  delle  informazioni  statistiche
relative alle anticipazioni  dei  dati  del  bilancio  di  esercizio,
comprensive delle informazioni integrative statistiche. 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi  dell'art.  190-bis
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante  il  codice
delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal  decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74.