IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  108152  del  22  dicembre  2016,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2017 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto  il  decreto  n.  85018  del  6  ottobre  2016  («decreto  di
massima»),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 237  del  10  ottobre  2016,  con  il  quale  sono  state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la  modalita'
di emissione dei  titoli  di  Stato  a  medio  e  lungo  termine,  da
emettersi tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017,
con il quale si e' provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del  6
ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10  e
12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del
Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293
del 17 dicembre 2012,  recante  disposizioni  per  le  operazioni  di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale  di
rimborso dei titoli di Stato; 
  Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  con
cui e' stato stabilito il  limite  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici per l'anno 2017, cosi' come modificato dal decreto-legge  23
dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; 
  Considerato che l'importo delle  emissioni  disposte  a  tutto  l'8
marzo 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 24.906 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data  11  ottobre  e  10  novembre  2016,
nonche' 11 gennaio e 9 febbraio 2017, con i quali e'  stata  disposta
l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro  poliennali
0,05% con godimento 15 ottobre 2016 e scadenza 15 ottobre 2019; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  nona  tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione  di  una  nona  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 0,05%, avente godimento 15  ottobre  2016  e  scadenza  15
ottobre 2019. L'emissione della predetta tranche viene  disposta  per
un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni
di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello  0,05%  pagabile  in
due semestralita' posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di  ogni
anno di durata del prestito. La prima semestralita' e' pagabile il 15
aprile 2017 e l'ultima il 15 ottobre 2019. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.