Estratto determina AAM/PPA n. 189/2017 del 20 febbraio 2017 
 
    Autorizzazione  della  variazione  B.V.b.1.z)  Aggiornamento  del
fascicolo qualita'  destinato  ad  applicare  le  conclusioni  di  un
procedimento di  rinvio  dell'Unione  -  Altra  variazione,  C.I.  z)
Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza
dei medicinali per  uso  umano  e  veterinario  -  Altra  variazione,
relativamente al medicinale PROTAMINA MEDA nelle forme e confezioni: 
      AIC n. 004698027 - «50 mg/5 ml soluzione  iniettabile  per  uso
endovenoso» 1 fiala 5 ml; 
      AIC n. 004698039 - «50 mg/5 ml soluzione  iniettabile  per  uso
endovenoso» 10 fiale 5 ml, 
    aggiornamento del modulo  3  del  dossier  di  registrazione  con
particolare riguardo ai produttori dei materiali di  partenza,  della
sostanza attiva e del  prodotto  finito  e  alla  composizione  degli
eccipienti. (variazione B.V.b.1 z); 
    le modifiche del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto,
del foglietto  illustrativo  e  delle  etichette  relativamente  alla
composizione degli eccipienti. (variazione B.V.b.1 z); 
    le  modifiche  del  foglietto  illustrativo  e  delle   etichette
richieste  sulla  base  dei  risultati  del  test   di   leggibilita'
effettuato al fine di  conformarsi  all'art.  59(3)  della  direttiva
europea 2001/83/EC. (variazione C.I. z). 
    Titolare AIC Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152)  con
sede legale e domicilio fiscale in Via Felice  Casati,  20,  20124  -
Milano (MI) Italia. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che  intende  avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta  ai  sensi
dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del  14  aprile  2014
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.