IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti  della  cooperativa  «Calabria  terra  e  lavoro   societa'
cooperativa» conclusa  in  data  16  giugno  2016  e  del  successivo
accertamento ispettivo concluso in  data  15  novembre  2016  con  la
proposta di adozione del provvedimento di gestione  commissariale  di
cui all'art. 2545-sexiesdecies codice civile; 
  Considerato che dall'esame delle  citate  risultanze  ispettive  e'
emerso che la cooperativa era stata diffidata a  sanare  nel  termine
di trenta giorni le irregolarita'  riscontrate  e  che,  in  sede  di
accertamento, talune gravi irregolarita' non  erano  state  sanate  e
precisamente: il regolamento di cui alla legge  n.  142/2001  non  e'
stato redatto approvato e depositato presso la DTL competente; non e'
stata  presentata   la   documentazione   contabile   attestante   la
sussistenza dei parametri previsti in tema di  mutualita'  prevalente
per gli anni 2014/2015 ai sensi dell'art. 2513 del codice civile; non
e' stato possibile  verificare  la  correttezza  della  procedura  di
ammissione dei soci in quanto non  sono  state  esibite  le  relative
domande;  non  risulta  istituito  il  libro   delle   determinazioni
dell'amministratore unico; 
  Considerato, altresi', che alcuni soci non  partecipano  alla  vita
sociale ne' al raggiungimento dello scopo sociale  dell'ente  con  il
quale non hanno istaurato rapporti di lavoro; 
  Vista la n. 387640 trasmessa via Pec in data 12 dicembre  2016  con
la quale ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e'
stato  comunicato  l'avvio  del  procedimento  per   l'adozione   del
provvedimento di gestione  commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies
codice civile, risultata regolarmente  consegnata  nella  casella  di
posta certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies codice
civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 20 gennaio 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta ai' sensi dell'art. 2545-sexiesdecies  codice
civile  che  prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza,  in  caso   di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto. altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Emanuela Iaccino; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Calabria terra e lavoro societa' cooperativa» con  sede  in  Campana
(Cosenza) codice fiscale 03093720781 costituita in  data  14  ottobre
2010, e' revocato.