IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2016, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 709, della medesima legge sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio nel sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno 2016, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 719 del medesimo art. 1; Visto il secondo periodo del comma 720 dell'art. 1 della richiamata legge n. 208 del 2015, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica; Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, che dispone che per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017; Visto l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 che dispone che i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui all'art. 1, commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015; Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti locali di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, con tempi e modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio periodico al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016, dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 719 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015; Visto il terzo periodo del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio; Visto il quarto periodo del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applica solo la sanzione di cui al comma 723, lettera e), del medesimo art. 1, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione; Visto l'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710 si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) ed f), relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, - ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto - e alla rideterminazione delle indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento; Visto l'art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti locali di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali; Visto l'art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015 che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; Visto il primo periodo del comma 724 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede che agli enti locali per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 del medesimo art. 1 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo; Visto l'art. 1, comma 725, della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del saldo mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; Visto il primo periodo del comma 728 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale; Visto il quarto periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che gli spazi finanziari, acquisiti nell'ambito dei patti di solidarieta' e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1; Visto il primo periodo del comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che stabilisce che gli spazi finanziari acquisti nell'ambito del patto «orizzontale nazionale» sono destinati a impegni di spesa in conto capitale; Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio; Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 2 marzo 2017; Decreta: Art. 1 Certificazione 1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio per l'anno 2016, secondo il prospetto «Certif. 2016» e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le citta' metropolitane, le province e i comuni che, nell'anno 2016, hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito dei patti regionali e del patto «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 1, commi 728 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attestano mediante la compilazione del prospetto «Certif. Spazi 2016» che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per impegni di spesa in conto capitale. 3. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante il meccanismo dei patti regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 730, della legge n. 208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto capitale, non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710 e vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante il meccanismo del patto «orizzontale nazionale» di cui all'art. 1, comma 732, della legge n. 208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto capitale, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 5. Qualora la certificazione digitale di cui al comma 1 attesti il mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. 6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2016. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalita', una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017). 7. Per le finalita' di cui al comma 5, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, sono tenuti a trasmettere la nuova certificazione entro sessanta giorni dal nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si precisa che la sospensione del termine di invio della nuova certificazione di cui al periodo precedente opera solo se l'anno per il quale non e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e' lo stesso dell'anno della certificazione del saldo (2016) o precedente (e non successivo/i); cio' in quanto la sospensione del termine di invio della certificazione trova fondamento nella sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio e conseguentemente del relativo rendiconto ai sensi dell'art. 248, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. 8. A decorrere dal 1° aprile 2017, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, con indicazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale nuovo termine previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016. 9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (ovvero a partire dal 30 giugno 2017), ai sensi dell'art. 1, comma 722 della legge n. 208 del 2015, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.