IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 720, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), che, ai fini della verifica del  rispetto
dell'obiettivo di saldo per l'anno 2016, prevede che gli enti di  cui
all'art. 1, comma 709, della medesima legge sono tenuti  ad  inviare,
entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  2017,  al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato  -  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto      per      il      pareggio      nel       sito       web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione dei  risultati
conseguiti nell'anno 2016, firmata digitalmente, ai  sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  dal  rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario  e  dall'organo  di
revisione  economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le
modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma
719 del medesimo art. 1; 
  Visto il secondo periodo del comma 720 dell'art. 1 della richiamata
legge n. 208 del 2015, il quale precisa che la trasmissione  per  via
telematica  della  certificazione  ha  valore  giuridico   ai   sensi
dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82
recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7  aprile  2014,  n.  56  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e
degli obiettivi di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.
210, che dispone che per i comuni istituiti a seguito dei processi di
fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso  tali
processi entro il 1°  gennaio  2016,  l'obbligo  del  rispetto  delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 709 a 734,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017; 
  Visto l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
che dispone che i comuni colpiti dagli eventi sismici  del  2016,  di
cui agli allegati 1 e 2 del medesimo  decreto-legge,  non  concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di  finanza  pubblica  per  l'anno
2016 di cui all'art. 1, commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'art. 1
della legge n. 208 del 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, in  cui  e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto
disposto dai commi da 707 a 734  e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza pubblica, gli enti locali di cui  al
comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato  le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710,  in  termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, con  tempi  e
modalita' definiti con decreto del  predetto  Ministero,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
53279 del 20 giugno 2016, che definisce le modalita' di  trasmissione
e i prospetti per acquisire le  informazioni  utili  al  monitoraggio
periodico al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e  al  31  dicembre
2016, dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016, in
attuazione di quanto disposto dal citato comma 719 dell'art. 1  della
legge n. 208 del 2015; 
  Visto il terzo periodo del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015 che dispone  che  la  mancata  trasmissione  della  predetta
certificazione  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 31 marzo 2017, costituisce  inadempimento  all'obbligo
del pareggio di bilancio; 
  Visto il quarto periodo del comma 720 dell'art. 1  della  legge  n.
208 del 2015 che dispone che, nel  caso  in  cui  la  certificazione,
sebbene in ritardo, sia trasmessa entro  trenta  giorni  dal  termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e  attesti
il conseguimento dell'obiettivo di saldo di  cui  al  comma  710,  si
applica solo la sanzione  di  cui  al  comma  723,  lettera  e),  del
medesimo art. 1, relativa al divieto di  assunzione  di  personale  a
qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi',  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi di tale disposizione; 
  Visto l'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, che dispone
che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di
commissario ad  acta,  provvede,  pena  la  decadenza  dal  ruolo  di
revisore,  ad  assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a
trasmettere la certificazione entro i successivi trenta  giorni.  Nel
caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario  ad  acta
entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto di gestione e attesti il conseguimento  dell'obiettivo  di
saldo di cui al comma 710 si applicano le sole disposizioni di cui al
comma 723, lettere e) ed f), relative al  divieto  di  assunzione  di
personale   a   qualsiasi   titolo,   con   qualsivoglia    tipologia
contrattuale, - ivi compresi i rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa  e  di  somministrazione,  anche  con  riferimento  ai
processi di stabilizzazione in atto - e alla  rideterminazione  delle
indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del  presidente,  del
sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui
e' avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare  risultante  alla  data  del   30   giugno   2014.   Il
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  provvede   a
trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione  per  la
sospensione, sino alla data di trasmissione della  certificazione  da
parte  del  commissario  ad  acta,  delle  erogazioni  di  risorse  o
trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma  722,  della  legge  n.  208  del  2015,  che
stabilisce che, decorsi sessanta giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti locali di  cui
al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica
di quelle precedenti. Sono  comunque  tenuti  ad  inviare  una  nuova
certificazione, a rettifica  della  precedente,  solo  gli  enti  che
rilevano, rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo  di  saldo  di  cui  al
comma 710, espresso in termini di competenza, tra  le  entrate  e  le
spese finali; 
  Visto l'art. 1,  comma  723,  della  legge  n.  208  del  2015  che
disciplina le sanzioni da  applicare  all'ente  locale,  in  caso  di
mancato conseguimento del  saldo  di  cui  al  comma  710,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza; 
  Visto il primo periodo del comma 724 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015, che prevede che agli enti locali per  i  quali  il  mancato
conseguimento  del  saldo  sia  accertato  successivamente   all'anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di  cui
al comma 723 del medesimo art. 1 si applicano nell'anno successivo  a
quello della comunicazione del  mancato  conseguimento  del  predetto
saldo; 
  Visto l'art. 1, comma  725,  della  legge  n.  208  del  2015,  che
stabilisce che gli enti locali di cui al precedente  comma  724  sono
tenuti   a   comunicare   l'inadempienza    entro    trenta    giorni
dall'accertamento della violazione del saldo mediante l'invio di  una
nuova certificazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il primo periodo del comma 728 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015, che stabilisce che le regioni possono autorizzare gli  enti
locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui  al  comma
710 del medesimo art. 1  per  consentire  esclusivamente  un  aumento
degli impegni di spesa in conto capitale; 
  Visto il quarto periodo del comma 730 dell'art. 1  della  legge  n.
208 del 2015, che stabilisce  che  gli  spazi  finanziari,  acquisiti
nell'ambito dei patti di solidarieta' e non utilizzati per impegni in
conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento  del  saldo  di
cui al comma 710 del medesimo art. 1; 
  Visto il primo periodo del comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015 che stabilisce che gli spazi finanziari acquisti nell'ambito
del patto «orizzontale nazionale» sono destinati a impegni  di  spesa
in conto capitale; 
  Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della dichiarazione di
dissesto,  e  sino  all'emanazione  del   decreto   di   approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall'art.
261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini  per  la
deliberazione del bilancio; 
  Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede
all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato,
stabilendo prescrizioni  per  la  corretta  ed  equilibrata  gestione
dell'ente; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 2 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Certificazione 
 
  1. Le citta' metropolitane, le province  e  i  comuni  trasmettono,
entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  2017,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
pareggio    di    bilancio     nel     sito     web     all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it,   una   certificazione,   firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario   e   dai    componenti    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art.  237,
comma 1, del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  relativa  al
rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica espresso in  termini  di
pareggio di bilancio per l'anno 2016, secondo il  prospetto  «Certif.
2016» e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che
ne costituisce parte integrante. La trasmissione per  via  telematica
della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Le citta' metropolitane, le province e i comuni  che,  nell'anno
2016,  hanno  acquisito  spazi  finanziari  nell'ambito   dei   patti
regionali e del patto «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art.  1,
commi 728 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attestano
mediante la compilazione del prospetto «Certif.  Spazi  2016»  che  i
suddetti   maggiori   spazi   finanziari   sono   stati    utilizzati
esclusivamente per impegni di spesa in conto capitale. 
  3. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante  il  meccanismo
dei patti regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 730, della legge  n.
208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto
capitale, non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui  al
comma 710 e vengono recuperati attraverso una  modifica  peggiorativa
del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo pari  ai  predetti
spazi non utilizzati. Restano comunque  validi  i  peggioramenti  dei
saldi obiettivi del biennio successivo. 
  4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante  il  meccanismo
del patto «orizzontale nazionale» di cui all'art. 1, comma 732, della
legge n. 208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa
in  conto  capitale,  vengono  recuperati  attraverso  una   modifica
peggiorativa del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo  pari
ai  predetti  spazi  non  utilizzati.  Restano  comunque   validi   i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 
  5. Qualora la certificazione digitale di cui al comma 1 attesti  il
mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si
applicano le sanzioni previste  dal  comma  723,  lettere  a),  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. 
  6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento  del  saldo
di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015,  trasmessi
con  la  certificazione  digitale  di  cui   al   comma   1,   devono
corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno
2016. A tal fine, qualora  la  certificazione  di  cui  al  comma  1,
trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, sia difforme
dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali  sono
tenuti  ad  inviare,  secondo  le   stesse   modalita',   una   nuova
certificazione, a rettifica della precedente, entro  sessanta  giorni
dal  termine  stabilito  per  l'approvazione  del  rendiconto   della
gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017). 
  7. Per le finalita' di cui al comma 5, gli enti  locali  che  hanno
dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai  sensi  dell'art.
248, comma 1, del decreto legislativo n.  267  del  2000,  a  seguito
della dichiarazione di  dissesto,  sono  sospesi  i  termini  per  la
deliberazione del bilancio 2016, sono tenuti a trasmettere  la  nuova
certificazione  entro  sessanta  giorni   dal   nuovo   termine   per
l'approvazione del  rendiconto  della  gestione  2016,  previsto  dal
decreto del Ministro dell'interno  di  approvazione  dell'ipotesi  di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai  sensi  dell'art.
261 del decreto legislativo n.  267  del  2000.  Si  precisa  che  la
sospensione del termine di invio della nuova certificazione di cui al
periodo precedente opera solo se l'anno per il  quale  non  e'  stata
ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato  e'
lo  stesso  dell'anno  della  certificazione  del  saldo   (2016)   o
precedente (e non successivo/i); cio' in quanto  la  sospensione  del
termine  di  invio  della  certificazione  trova   fondamento   nella
sospensione  dei  termini  per  la  deliberazione  del   bilancio   e
conseguentemente del relativo  rendiconto  ai  sensi  dell'art.  248,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  8. A decorrere  dal  1°  aprile  2017,  il  Ministero  dell'interno
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto  finanziario,  per  i  quali,  ai  sensi
dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267  del  2000,  a
seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i  termini  per
la deliberazione del bilancio 2016, con indicazione del  decreto  del
Ministro dell'interno di approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale  nuovo  termine
previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016. 
  9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (ovvero a partire dal  30  giugno
2017), ai sensi dell'art. 1, comma 722 della legge n. 208  del  2015,
l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione,
a rettifica della precedente, solo se rileva, rispetto a quanto  gia'
certificato, un peggioramento  del  proprio  posizionamento  rispetto
all'obiettivo di saldo.