Estratto determina n. 411/2017 dell'8 marzo 2017 
 
    Medicinale: IMATINIB SANDOZ 
    Titolare AIC: Sandoz S.p.a., L.go U. Boccioni  1,  21040  Origgio
(VA) - Italia 
    Confezioni: 
      «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse  in  blister
pvc/al AIC n. 043805086 (in base 10) 19SUDY (in base 32) 
      «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
pvc/al AIC n. 043805098 (in base 10) 19SUFB (in base 32) 
      «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse  in  blister
pvc/al AIC n. 043805100 (in base 10) 19SUFD (in base 32) 
      «100 mg compresse rivestite con film» 80 compresse  in  blister
pvc/al AIC n. 043805112 (in base 10) 19SUFS (in base 32) 
      «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse  in  blister
pvc/al AIC n. 043805124 (in base 10) 19SUG4 (in base 32) 
      «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse  in  blister
pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805136 (in base 10) 19SUGJ (in base 32) 
      «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805148 (in base 10) 19SUGW (in base 32) 
      «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse  in  blister
pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805151 (in base 10) 19SUGZ (in base 32) 
      «100 mg compresse rivestite con film» 80 compresse  in  blister
pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805163 (in base 10) 19SUHC (in base 32) 
      «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse  in  blister
pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805175 (in base 10) 19SUHR (in base 32) 
      «400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse  in  blister
pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805187 (in base 10) 19SUJ3 (in base 32) 
      «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse  in  blister
pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805199 (in base 10) 19SUJH (in base 32) 
      «400 mg compresse rivestite con film» 80 compresse  in  blister
pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805201 (in base 10) 19SUJK (in base 32) 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Composizione: 
      ogni compressa contiene: Principio attivo: 100 mg,  400  mg  di
Imatinib (come mesilato). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
Imatinib Sandoz e' la seguente: 
      medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica  limitativa,   da
rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su  prescrizione  di
centri ospedalieri o di specialisti ematologo, oncologo, internista e
pediatra in caso di indicazioni pediatriche (RNRL) per le  confezioni
da 20,30,50,80 e 90 compresse da 100 mg. 
      medicinali   soggetti   a   prescrizione   medica   limitativa,
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile (OSP) per le confezioni da  50,60,80  compresse  da
400 mg. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.