IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.  99,  (nel
seguito legge n. 99/09)  recante  «Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia» che prevede: 
    che la gestione economica  del  mercato  del  gas  naturale  (nel
seguito MGAS)  e'  affidata  in  esclusiva  al  Gestore  del  mercato
elettrico (ora Gestore dei Mercati Energetici e nel seguito  GME)  di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  che  la
organizza secondo criteri di neutralita', trasparenza,  obiettivita',
nonche' di concorrenza; 
    che la Disciplina del  mercato  del  gas  naturale  (nel  seguito
Disciplina)  predisposta  dal  GME,  e'  approvata  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti  Commissioni
parlamentari e l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il
sistema idrico (nel seguito Autorita'); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6  marzo
2013 recante: «Approvazione della  Disciplina  del  mercato  del  gas
naturale»; 
  Visto il vigente testo  della  Disciplina,  come  risultante  dalle
precedenti  modifiche  approvate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico e, in particolare, l'art. 3, comma 3.5 che prevede
che «Il GME predispone le proposte di modifica della Disciplina e  le
rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o  altro
mezzo idoneo,  ai  soggetti  interessati,  fissando  un  termine  non
inferiore a quindici  giorni  entro  il  quale  gli  stessi  soggetti
possono far pervenire  eventuali  osservazioni.  Tenuto  conto  delle
osservazioni ricevute, il GME  trasmette  le  proposte  di  modifica,
adeguatamente motivate, al  Ministro  dello  sviluppo  economico  per
l'approvazione, sentita l'Autorita'.»; 
  Visto il Regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26  marzo
2014 (nel seguito Regolamento) che ha istituito il codice di rete per
il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati  membri  al
fine di armonizzare, a livello europeo, le norme relative  al  citato
bilanciamento e di fornire, agli utenti della rete del gas  naturale,
la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento nelle
diverse zone dell'Unione Europea con modalita' non discriminatorie ed
efficienti anche dal punto di vista dei costi; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS del 16  giugno
2016 e il suo allegato A recante «Testo Integrato del  Bilanciamento»
(nel seguito TIB)  che,  nel  recepire  le  disposizioni  di  cui  al
Regolamento, ha dato avvio, dal 1° ottobre 2016, al nuovo  regime  di
bilanciamento del gas naturale definendo i principi e le disposizioni
nel rispetto dei  quali  Snam  Rete  Gas  (nel  seguito  SRG),  quale
responsabile del  bilanciamento  della  rete  di  trasporto  del  gas
naturale, deve erogare  il  nuovo  servizio  di  bilanciamento  della
citata rete nell'ambito del  nuovo  regime  che,  a  partire  dal  1°
ottobre 2016, ha sostituito il sistema di bilanciamento  semplificato
disciplinato  dall'Autorita'  con  deliberazione  ARG/gas   45/11   e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  502/2016/R/GAS   del   15
settembre 2016  che,  nell'ambito  dell'avvio  del  nuovo  regime  di
bilanciamento del gas naturale, ha definito in particolare: 
    i principi di costituzione e  funzionamento  dell'apposito  fondo
MGAS a copertura dell'eventuale  debito  derivante  da  inadempimenti
degli operatori sul mercato del gas naturale per importi eccedenti le
garanzie escusse, abrogando e sostituendo le precedenti  disposizioni
regolatorie vigenti in materia; 
    la procedura di registrazione delle transazioni da parte del  GME
presso il PSV,  prevedendo  che  essa  sia  consentita  per  la  sola
consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in  esito
alle transazioni concluse sul MGAS,  da  effettuarsi  nel  corso  del
relativo periodo di negoziazione nell'ambito del mercato  del  giorno
prima del gas naturale (MGP-GAS) e del mercato  infragiornaliero  del
gas naturale (MI-GAS), nonche' al termine di tali sessioni secondo la
frequenza individuata dal GME e da  SRG,  modificando  le  precedenti
disposizioni vigenti in materia; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  16
novembre 2016 recante: «Approvazione delle modifiche alla  Disciplina
del mercato del gas naturale» con il quale sono  state  approvate  le
modifiche urgenti alla citata  Disciplina  necessarie  all'avvio  del
nuovo regime di bilanciamento del  gas  naturale,  secondo  l'assetto
transitorio per la gestione dei mercati  di  cui  alla  deliberazione
312/2016/R/GAS sopra richiamata; 
  Visto il documento di consultazione del  GME  DCO  06/2016  con  il
quale il  GME,  ai  fini  del  passaggio  alla  fase  di  regime  del
bilanciamento del  sistema  del  gas  naturale,  ha  presentato  agli
operatori la nuova struttura del mercato del gas (MGAS)  che  prevede
la riconduzione del mercato  dei  prodotti  locational  (MPL)  e  del
mercato organizzato per la negoziazione di gas  in  stoccaggio  (MGS)
nell'ambito del MGAS e,  di  conseguenza,  la  cessazione  definitiva
dell'esercizio operativo della Piattaforma per il  bilanciamento  del
gas naturale (PB-GAS) di  cui  alla  deliberazione  ARG/gas  45/11  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  nonche'  altre  proposte  di
modifica della Disciplina volte a rivedere  altri  aspetti  operativi
del   mercato   del   gas   naturale   funzionali    ad    assicurare
complementarieta', contiguita' e coerenza logico-funzionale tra tutti
i mercati componenti l'MGAS; 
  Vista la lettera del 1° febbraio 2017 n. 000001112-DGP  inviata  al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  Direzione  generale  per   la
sicurezza dell'approvvigionamento e  le  infrastrutture  energetiche,
con la quale il GME ha  trasmesso  le  osservazioni  formulate  dagli
operatori nel corso del procedimento consultivo DCO 06/2016  che,  in
particolare, evidenziano l'opportunita' di: 
    consentire la partecipazione di Edison Stoccaggio al MGS; 
    ridurre le tempistiche di mantenimento del riserbo sulle  offerte
presentate dagli operatori  nei  mercati  dell'MGAS  in  modo  che  i
medesimi possano disporre, con maggior anticipo,  delle  informazioni
sulle contrattazioni; 
    introdurre  l'attivita'  di  «market   making»   sul   MGAS   per
migliorarne la liquidita'; 
  Vista la deliberazione 66/2017/R/gas del 16 febbraio con  la  quale
l'Autorita' ha adottato le disposizioni  funzionali  all'avvio  della
fase di regime del nuovo bilanciamento gas ed ha approvato  il  testo
integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per
lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei mercati fisici del  gas
naturale (TICORG); 
  Vista la lettera del GME del 17 febbraio 2017 n. P000001726  -  DGP
inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per
la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche,
con la quale il  GME  ha  trasmesso  le  proposte  di  modifica  alla
Disciplina ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, della Disciplina medesima
volte in particolare a regolamentare: 
    a) per il passaggio alla fase di  regime  del  bilanciamento  del
sistema del gas naturale: 
      la nuova configurazione dell'insieme dei mercati a  pronti  del
MGAS che include anche i mercati MPL e MGS; 
      le modalita' di organizzazione e funzionamento dei mercati  MPL
e MGS in linea con le disposizioni di cui alla  deliberazione  AEEGSI
312/2016/R/GAS che prevedono, tra l'altro,  l'acquisizione  da  parte
del GME dei dati e delle informazioni nella disponibilita' di  SRG  e
delle imprese di stoccaggio necessarie al corretto funzionamento  dei
citati  mercati,  nonche'  il   mantenimento   della   modalita'   di
negoziazione ad asta, con la  quale  tali  mercati  sono  attualmente
gestiti nell'ambito della PB-GAS; 
      l'assunzione, da  parte  del  GME,  del  ruolo  di  controparte
centrale delle transazioni concluse anche sui mercati MPL e MGS; 
      la  riduzione  da  dodici  a  tre  mesi  della  tempistica   di
mantenimento del riserbo  sulle  offerte  presentate  sul  MGAS,  con
l'eccezione per il mercato MGS per il quale, in base alle indicazioni
fornite al GME dall'AEEGSI, il termine di riserbo e' stato  mantenuto
a sette giorni; 
    b) per altri aspetti non  strettamente  legati  all'attivita'  di
bilanciamento del sistema del gas naturale: 
      la  previsione  dell'attivita'  di  market  making,   volta   a
migliorare la liquidita' dei mercati del gas,  le  cui  modalita'  di
organizzazione e gestione sono  rinviate  alla  futura  adozione,  da
parte del GME, di norme attuative e procedimentali  della  Disciplina
del MGAS; 
      l'eliminazione delle previsioni  riguardanti  la  procedura  di
gestione degli errori sul MT-GAS, in  ragione  della  coesistenza  di
presidi nella gestione diretta degli  operatori,  introdotti  per  la
prevenzione  di   errori   materiali   evidenti   nell'attivita'   di
presentazione delle offerte; 
  Vista la lettera del 24 febbraio  2017  n.  0004761  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  Direzione  generale  per  la   sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale
e' stato richiesto  all'Autorita'  il  parere  sulle  modifiche  alla
Disciplina MGAS di cui al punto  precedente  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 3.5 della Disciplina; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' n. 98/2017/I/Gas del 3  marzo
2017 recante «Parere  al  Ministro  dello  sviluppo  economico  sulla
modifica della disciplina del mercato del gas  naturale,  predisposte
dal Gestore dei Mercati  Energetici»  con  la  quale  l'Autorita'  ha
espresso il parere favorevole alle modifiche  alla  Disciplina  prima
citate, ed ha confermato la richiesta di mantenere a sette giorni  il
termine di riserbo sulle offerte presentate dagli operatori sul MGS; 
  Considerato che l'Autorita',  con  deliberazione  66/2017/R/gas  ha
disposto che,  con  l'esecuzione  delle  transazioni  concluse  nelle
sessioni di mercato relative al giorno-gas 31 marzo  2017,  cessi  di
operare la PB-GAS e ha previsto che, le disposizioni transitorie  per
la gestione  dei  mercati  di  cui  all'art.  2  della  deliberazione
312/2016/R/gas, perdano efficacia a partire dal giorno gas 1°  aprile
2017  e  che  quindi,  al  fine  di  garantire  la  continuita'   del
funzionamento dei mercati del gas naturale gestiti dal GME, la  nuova
disciplina MGAS debba acquisire efficacia dal 1° aprile 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Approvazione delle modifiche alla Disciplina 
 
  1. Sono approvate le modifiche alla Disciplina ai  sensi  dell'art.
3, comma 3.5, della Disciplina medesima. 
  2. La Disciplina come modificata a seguito dell'approvazione di cui
al comma 1 e' allegata al presente decreto  e  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  3. Il  GME  da'  ampia  diffusione  dell'approvazione  della  nuova
versione della Disciplina, in particolare anche  tramite  il  proprio
sito internet. 
 
          Avvertenza: 
              L'allegato, citato nell'art. 1 comma 2 - non pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - e' pubblicato nel sito  internet
          del Ministero dello sviluppo economico ed e' scaricabile al
          link:
          http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/DecretiMinist
          eriali