IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Viste in particolare le tabelle I, II, III e IV  del  testo  unico,
che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno  e  oggetto
di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso  e  dipendenza,
la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le
sostanze che hanno attivita' farmacologica e sono pertanto  usate  in
terapia, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di
cui al citato art. 14 del testo unico; 
  Considerato che la sostanza  DOC  (4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina)
e' un potente allucinogeno e che tale molecola e' un analogo del DOB,
presente nella tabella I del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 309/90, in cui l'atomo di bromo  e'  sostituito  con  l'atomo  del
cloro; 
  Vista la nota di allerta di grado 2 del 14  giugno  2016,  diramata
dall'Unita'  di  coordinamento  del  Sistema  nazionale  di   allerta
precoce, del Dipartimento politiche antidroga  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, relativa all'identificazione  della  molecola
DOC in 14 francobolli, sequestrati da parte dei Carabinieri - Comando
provinciale di Brescia, in data 11 maggio 2016, ed alla  segnalazione
di un caso di intossicazione mista da DOC e altre sostanze,  avvenuto
in provincia di Brescia; 
  Tenuto conto dei rischi, connessi all'uso  della  citata  sostanza,
documentati  da  casi  di  intossicazioni  e  decessi  riportati   in
letteratura, e della diffusione sul mercato europeo ed italiano; 
  Considerato      che       la       sostanza       Acriloilfentanil
(N-(1-fenetilpiperidin-4-il)N-fenilacrilamide o anche  acrilfentanil)
e' un potente oppiode, che presenta una similitudine strutturale  con
la molecola Fentanil, gia' inserita nella tabella I del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/90; 
  Vista la nota di Allerta di grado 3 del 29 agosto  2016,  trasmessa
dall'Unita'  di  coordinamento  del  Sistema  nazionale  di   allerta
precoce, del Dipartimento politiche antidroga  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, relativa a 23 decessi avvenuti  in  Svezia  e
associati all'uso di Acriloilfentanil nel  periodo  di  aprile-agosto
2016; 
  Vista la successiva nota di aggiornamento  del  29  settembre  2016
della citata Allerta di grado 3, pervenuta in seguito alla diffusione
di un documento da parte dell'European Monitoring  Centre  for  Drugs
and Drug Addiction (EMCDDA), contenente informazioni addizionali  sui
consumatori e sui sequestri di Acriloilfentanil  in  5  Stati  membri
(Danimarca,  Estonia,  Finlandia,  Slovenia  e  Svezia)  nel  periodo
aprile-settembre 2016; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 7 novembre 2016, favorevole all'inserimento nella tabella  I  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  309/90  delle  sostanze:
DOC(4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina)        e        Acriloilfentanil
(N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide        o         anche
Acrilfentanil); 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 13 dicembre 2016, favorevole all'inserimento nella tabella
I  del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 309/90   delle
sostanze:  DOC(4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina)  e   Acriloilfentanil
(N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide        o         anche
Acrilfentanil); 
  Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle  citate  sostanze
nella tabella I del testo unico - in  considerazione  delle  analogie
strutturali con sostanze gia' presenti nella stessa tabella I, tenuto
conto di casi di intossicazione e  decessi  attribuibili  all'uso  ed
alla diffusione di dette sostanze sul  mercato  europeo  -  a  tutela
della salute pubblica 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
  2. Acriloilfentanil: denominazione comune 
  N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide:        denominazione
chimica 
  Acrilfentanil: altra denominazione 
    
  DOC: denominazione comune 
    4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina: denominazione chimica