IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, e in particolare gli
articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso nella
seduta del 22 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata con nota del 30 dicembre 2016;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita' del decreto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di costituzione
delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di
risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29,
comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 29,
comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247
(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
2013, n. 15:
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). -
(Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
(Omissis).».
«Art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio). - 1. Il
consiglio:
(Omissis);
n) puo' costituire camere arbitrali, di conciliazione
ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie,
in conformita' a regolamento adottato ai sensi dell'art. 1
e con le modalita' nello stesso stabilite;
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 29, comma 1, lettera n della
citata legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle
premesse.