IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  e  in  particolare  gli
articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n); 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso nella
seduta del 22 aprile 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota del 30 dicembre 2016; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e finalita' del decreto 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  di  costituzione
delle camere arbitrali  e  di  conciliazione  e  degli  organismi  di
risoluzione alternativa delle controversie di  cui  all'articolo  29,
comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e  29,
          comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012,  n.  247
          (Nuova  disciplina   dell'ordinamento   della   professione
          forense), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  18  gennaio
          2013, n. 15: 
              «Art.  1  (Disciplina  dell'ordinamento   forense).   -
          (Omissis). 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              (Omissis).». 
              «Art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio). - 1. Il
          consiglio: 
              (Omissis); 
                n) puo' costituire camere arbitrali, di conciliazione
          ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie,
          in conformita' a regolamento adottato ai sensi dell'art.  1
          e con le modalita' nello stesso stabilite; 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 29, comma 1, lettera  n  della
          citata legge n. 247 del  2012,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.