IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti
d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online
nel mercato interno;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in
particolare, l'articolo 20;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo
14;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,
relativa alla istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo
16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e, in particolare, l'articolo 39;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2013, recante individuazione, nell'interesse dei titolari
aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e
corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi
al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio
2014, recante riordino della materia del diritto connesso al diritto
d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto provvede al recepimento nell'ordinamento
nazionale della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti
d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online
nel mercato interno. Esso stabilisce i requisiti necessari per
garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e
dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva
e delle entita' di gestione indipendente, nonche' i requisiti per la
concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di
gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere
musicali nel mercato interno.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e
dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso
online nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84.
- Il testo dell'art. 20 della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2015) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
«Art. 20. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva
dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su
opere musicali per l'uso online nel mercato interno
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva
dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su
opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il
Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'art. 1, comma 1, anche ai seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) assicurare che la Societa' italiana degli autori ed
editori e gli altri organismi di gestione collettiva
garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e
rappresentativita', comunque adeguati a fornire ai titolari
dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attivita'
svolta nel loro interesse;
b) vietare alla Societa' italiana degli autori ed
editori e agli altri organismi di gestione collettiva di
imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non
sia oggettivamente necessario per la gestione e per la
protezione dei loro diritti e interessi;
c) definire i requisiti di adesione alla Societa'
italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di
gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori;
d) prescrivere che gli statuti della Societa' italiana
degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione
collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci
meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo
decisionale dell'organismo;
e) stabilire che la Societa' italiana degli autori ed
editori e gli altri organismi di gestione collettiva
distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza
gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro
conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove
mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel
corso del quale sono stati incassati i proventi dei
diritti;
f) prevedere che la Societa' italiana degli autori ed
editori e gli altri organismi di gestione collettiva
ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con
criteri di economicita', quanto piu' possibile su base
analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle
opere;
g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a
presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori e
agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto
dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo
accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato,
nonche' ogni informazione necessaria relativa alle
utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti;
stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo,
conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il
diritto alle azioni civili;
h) assicurare la messa a disposizione, da parte della
Societa' italiana degli autori ed editori e degli altri
organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e
tempestive per il trattamento dei reclami,
l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione
alternativa delle controversie e il ricorso a procedure
giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva
2014/26/UE;
i) riformare l'attivita' di riscossione della Societa'
italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di
gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la
diligenza e in particolare, con riferimento all'attivita'
dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti
modalita' di selezione pubblica sulla base di adeguati
requisiti di professionalita' e di onorabilita', il
rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e
proporzionata distribuzione territoriale nonche' l'uniforme
applicazione delle tariffe stabilite, evitando la
costituzione di situazioni di potenziale conflitto di
interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla
corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a
organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento
partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di
diritti d'autore, nonche' in caso di eventi o ricorrenze
particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, garantendo che, in
tali ipotesi, la Societa' italiana degli autori ed editori
remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
m) assicurare la trasparenza della Societa' italiana
degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione
collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di
pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto,
delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti
applicabile, delle tariffe e delle linee di politica
generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai
titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale
nonche', per gli organismi di gestione collettiva operanti
in virtu' di specifiche disposizioni di legge, attraverso
la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una
relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta;
n) ridefinire, in conformita' alle disposizioni della
direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze
rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per
le imprese che intendono svolgere attivita' di
intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'art. 39, comma 3, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente
riforma.».
- La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo del
Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e' pubblicata nella
G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi'
recita:
«Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
S.O.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, S.O., cosi' recita:
«Art. 52. Attribuzioni.
1. Il ministero per i beni e le attivita' culturali
esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le
attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni
culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.».
- La legge 9 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n.
21.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n.
274.
- Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2010, n. 100.
- La legge 29 giugno 2010, n. 100 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010,
n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di
spettacolo e attivita' culturali) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2010, n. 150.
- Il testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita') e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.. Il testo
dell'art. 39 dello stesso, abrogato dal presente decreto,
recava: «Liberalizzazione del sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di
diritti connessi al diritto d'autore.».
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2014/26/UE si veda nelle note alle premesse.