IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo  2011,
n. 28, come introdotto dall'art. 30, comma 1,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, con il quale si dispone che la comunicazione per
la realizzazione, la connessione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  di  cui  ai
paragrafi  11  e  12  delle  linee  guida   approvate   con   decreto
ministeriale  10  settembre  2010  nonche'  per   l'installazione   e
l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite  dall'art.
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio  2007,  n.
20, viene effettuata  utilizzando  un  modello  unico  approvato  dal
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas ed il sistema idrico, che  sostituisce  i  modelli
eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal  Gestore
dei Servizi Energetici S.p.a.; 
  Visto l'art. 6, commi 2 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante  codice
dei beni culturali e del  paesaggio  e  in  particolare  l'art.  149,
lettera a), ai sensi del quale l'autorizzazione paesaggistica non  e'
prescritta   per gli   interventi    di    manutenzione    ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di  restauro  conservativo
che non alterino lo stato dei  luoghi  e  l'aspetto  esteriore  degli
edifici; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e, in particolare, l'art. 272 che individua le
tipologie di impianti non sottoposte ad autorizzazione alle emissioni
in atmosfera; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.  20
del 2007, ai sensi del quale  per  unita'  di  microcogenerazione  si
intende un'unita' di cogenerazione con una capacita'  di  generazione
massima inferiore a 50 kWe; 
  Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30  maggio  2008,
n. 115, il quale prevede che l'istallazione di  microcogeneratori  ad
alto rendimento, come definiti dal  decreto  legislativo  n.  20  del
2007, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria; 
  Visto l'art. 27, comma 20 della legge 23 luglio 2009, n. 99 secondo
il   quale   l'installazione   e    l'esercizio    di    unita'    di
microcogenerazione cosi' come definite dall'art. 2, comma 1,  lettera
e), del decreto legislativo n. 20 del 2007,  sono  assoggettati  alla
sola comunicazione da presentare all'autorita'  competente  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia, di cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151  in  materia  di  prevenzione  incendi  ed,  in  particolare,  il
combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e del n. 49 dell'allegato  I,
in base al quale gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva
fino a 25 kWe non sono soggetti alla  normativa  antincendio,  mentre
quelli con potenza ricompresa tra 25 kWe e 350 kWe sono  assoggettati
a segnalazione certificata di inizio attivita'  (SCIA)  corredata  da
asseverazione,  a  firma  di   tecnico   abilitato,   attestante   la
conformita' dell'attivita' stessa ai requisiti del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 10, comma 2 del medesimo decreto del Presidente  della
Repubblica n.  151  del  2011,  ai  sensi  del  quale  ai  soli  fini
antincendio le attivita' di cui all'allegato I, categoria A, ricadono
nel procedimento automatizzato di cui al capo  III  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre
2011, recante «Definizione  del  nuovo  regime  di  sostegno  per  la
cogenerazione  ad  alto  rendimento»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale, Serie  generale  n.  218  del  19  settembre  2011  ed  in
particolare l'art. 6 in materia di cumulabilita'; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  27
ottobre   2011,   recante   «Semplificazioni    per    impianti    di
microcogenerazione ad alto  rendimento»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2012, Serie generale n. 14; 
  Vista la delibera 20 dicembre 2012 n. 570/2012/r/efr dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il  sistema  idrico,  nel  seguito
Autorita', in base alla  quale  possono  accedere  al  meccanismo  di
scambio sul posto gli impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  di
potenza superiore a 20 kWe e fino a 200  kWe,  entrati  in  esercizio
dopo il  31  dicembre  2007  e  gli  impianti  cogenerativi  ad  alto
rendimento di potenza fino a 200 kWe; 
  Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2015  recante  approvazione
del modello unico per la realizzazione, la connessione e  l'esercizio
di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. 
  Visto il punto 103 della sezione II  -  Edilizia  della  tabella  A
allegata al decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  222,  con  il
quale si conferma quanto previsto al citato art.  7-bis  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
  Considerato che l'art. 7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28
del 2011 stabilisce che, con riferimento alle comunicazioni destinate
al Comune, il modulo contiene esclusivamente: 
    a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia  titolo  per
presentare  la  comunicazione,   l'indirizzo   dell'immobile   e   la
descrizione sommaria dell'intervento; 
    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso  della
documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 
  Ritenuto che, fermi restando gli eventuali  successivi  decreti  di
semplificazione con riferimento alle  altre  tipologie  di  impianti,
puo'  essere  ottenuta  una  significativa  riduzione   degli   oneri
amministrativi in particolar modo per gli interventi di realizzazione
di impianti di  microcogenerazione  ad  alto  rendimento  e  per  gli
impianti di microcogenerazione alimentati da  fonti  rinnovabili  che
presentano le seguenti caratteristiche: 
    i) che richiedono di operare e sono ammessi al regime di  scambio
sul posto; 
    ii) che non comportano  un  incremento  dell'impegno  di  potenza
sulla rete; 
    iii) che, ove ricadenti nell'ambito di  applicazione  del  Codice
dei beni e delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004, non alterano lo stato dei luoghi e  l'aspetto  esteriore
degli edifici. 
  Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti  e'
possibile ridurre i numerosi adempimenti a due  soli  passaggi  verso
un'unica interfaccia, vale a dire la trasmissione del modello unico e
la comunicazione della fine lavori; 
  Ritenuto di prevedere due distinti modelli  unici,  rispettivamente
per gli impianti microcogenerazione ad  alto  rendimento  e  per  gli
impianti di microcogenerazione alimentati da  fonti  rinnovabili,  in
considerazione delle differenti modalita' di  accesso  al  regime  di
scambio sul posto; 
  Vista la delibera 16 febbraio 2017,  numero  63/2017/I/efr  con  la
quale l'Autorita' ha espresso parere favorevole  ai  sensi  dell'art.
7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011  suggerendo  di
valutare l'opportunita': 
    a) di  esplicitare  la  possibilita'  di  connettere  sistemi  di
accumulo e di comunicarne la marca e il modello; 
    b) di prevedere  che  nella  parte  I  dei  modelli  unici  venga
specificata  l'utenza  termica  presso  la  quale  l'energia  termica
prodotta sara' utilizzata; 
  c)  di  prevedere  la  possibilita'  di  iniziare   i   lavori   di
realizzazione prima dell'invio della parte I dei modelli unici; 
  d) di prevedere che il soggetto  richiedente  utilizzi  come  unica
interfaccia il sistema Gaudi' ai fini dell'avvio della  procedura  di
connessione; 
  e) di estendere la previsione di  cui  alla  lett.  d)  anche  agli
impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015; 
  f) di estendere l'applicazione dei modelli unici ad altri  impianti
a fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 7-bis, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011; 
  Ritenuto di accogliere i suggerimenti sub a) e  sub  b)  e  di  non
poter recepire il suggerimento sub c) in quanto nei casi prospettati,
relativi  ad  interventi  di  nuova  edificazione  e   di   rilevante
ristrutturazione,  l'impianto  di  produzione  o  e'  integrato   nel
progetto edilizio e quindi non e'  necessaria  la  comunicazione  con
modello unico ovvero integra un intervento successivo e non  sussiste
quindi la necessita' di avviare prima i lavori; 
  Ritenuto, riguardo ai suggerimenti di cui alle lett. d), e)  ed  f)
che: 
  fatte salve valutazioni di opportunita', sarebbe almeno  necessario
adeguare il sistema Gaudi' allo scopo di renderlo idoneo a fungere da
unica  interfaccia  non  solo  per  le  informazioni  relative   alla
connessione degli impianti, ma anche per quelle attinenti gli aspetti
realizzativi  e  di  incentivazione,  in  ossequio  ai  principi   di
semplificazione sottesi al citato art. 7-bis; 
  e' opportuno limitare in questa  fase  l'applicazione  del  modello
unico agli impianti di microcogenerazione  ad  alto  rendimento  come
definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e  agli  impianti  di
microcogenerazione alimentati  da  fonti  rinnovabili,  rimandando  a
successivi provvedimenti l'implementazione di modelli  unici  per  le
altre casistiche piu' complesse 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la   semplificazione   delle
procedure per  realizzare  impianti  di  microcogenerazione  ad  alto
rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e gli
impianti  di  microcogenerazione  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
razionalizzando altresi'  lo  scambio  di  informazioni  fra  Comuni,
gestori di rete e GSE. 
  2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e  delle
imprese, per la realizzazione, la  connessione  e  l'esercizio  degli
impianti di cui al comma 1, sono approvati i  modelli  unici  di  cui
all'allegato 1, relativo agli  impianti  microcogenerazione  ad  alto
rendimento,   e   all'allegato   2,   relativo   agli   impianti   di
microcogenerazione alimentati da fonti  rinnovabili,  entrambi  parti
integranti del presente decreto. Gli allegati 1 e 2  sono  costituiti
da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori
e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.