IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della
legislazione in materia portuale», come modificata dal decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 169 del 2016, che prevede che, su richiesta motivata
del Presidente della Regione, da presentarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del medesimo comma 2, puo' essere
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi,
dell'autonomia finanziaria e amministrativa di autorita' portuali
gia' costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994;
Considerato che l'Unione europea ha valutato positivamente il Piano
strategico nazionale della portualita' e della logistica, approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto
2015, chiedendo formalmente - da ultimo con Raccomandazione del
Consiglio dell'Unione europea al Governo italiano del dicembre 2015 -
di darne rapida attuazione;
Considerato che la Corte dei conti europea nel novembre 2015 ha
confermato gli elementi di fatto circa il Controllo di gestione
concernente la strategia e gli investimenti per il trasporto
marittimo di merci cofinanziati dai fondi UE e, a seguito delle
visite di audit svolte presso diversi porti nazionali, ha segnalato
alla Corte dei conti italiana come la frammentazione di governance
tra porti e scali vicini abbia rappresentato e rappresenti un
elemento di scarsa competitivita' del sistema portuale italiano,
oltre che un esempio di utilizzo non virtuoso delle risorse pubbliche
nazionali ed europee in tema di pianificazione dell'offerta
infrastrutturale;
Considerato che il recente Rapporto OCSE 2015 «The competitiveness
of global port-cities» segnala la stringente necessita', per gli
Stati, di procedere a riforme della governance portuale puntando
sull'integrazione tra gli scali al fine di promuovere una migliore
pianificazione infrastrutturale ed una piu' efficiente programmazione
dei traffici;
Considerato che il Consiglio di Stato, con parere n. 1142 del 9
maggio 2016 sullo schema del citato decreto legislativo, ha messo in
evidenza come deroghe agli accorpamenti delle preesistenti autorita'
portuali, possano ritardare la costituzione e la piena funzionalita'
delle istituende autorita' di sistema portuale e vanificare il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla norma, attraverso
l'introduzione di un regime transitorio di non trascurabile durata,
nel quale le neo-istituite autorita' di settore portuale dovrebbero
coesistere con le vecchie autorita' portuali;
Vista la nota n. 13275 dell'8 agosto 2016 con la quale il
Presidente della Regione siciliana ha chiesto il mantenimento, per un
periodo di diciotto mesi, dell'autonomia finanziaria ed
amministrativa dell'Autorita' portuale di Messina «per assicurare la
continuita' procedurale» di talune attivita' di rilievo in itinere
tra cui: «le procedure di gara di appalto in corso per la
valorizzazione del quartiere fieristico, la definizione dell'iter
procedurale per la realizzazione della piattaforma logistica di
Tremestieri, la realizzazione di un pontile industriale in localita'
Giammoro utile a consolidare la posizione strategica rivestita dal
comprensorio del porto di Milazzo, oltre a tutte le azioni di
consolidamento e sviluppo delle attivita' necessarie all'ampliamento
ed evoluzione del traffico commerciale delle due realta' portuali.»;
Visti gli esiti dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale
per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne comunicati con
nota n. 28643 del 25 ottobre 2016;
Rilevato che detti esiti giustificano, relativamente alla richiesta
sopra specificata del Presidente della Regione siciliana,
l'accoglimento della richiesta stessa di mantenimento dell'autonomia
amministrativa e finanziaria dell'Autorita' portuale di Messina
esclusivamente per un breve periodo transitorio e comunque fino al 30
giugno 2017, periodo ritenuto congruo in funzione della
riorganizzazione delle attivita' di competenza finalizzate
all'unificazione con l'Autorita' di sistema portuale dei Mari Tirreno
meridionale e Jonio e dello Stretto, senza nocumento delle procedure
in corso;
Considerato che il menzionato art. 22, comma 2, ultimo periodo del
decreto legislativo n. 169 del 2016 prevede che con il presente
decreto sia disciplinata la nomina e la composizione degli organi di
governo per la fase transitoria connessa al mantenimento, per un
periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e
amministrativa di Autorita' portuali gia' costituite ai sensi della
citata legge n. 84 del 1994;
Ritenuto opportuno avvalersi, nel corso della fase transitoria di
cui sopra, di una figura commissariale straordinaria che sia in
grado, per le competenze professionali possedute e l'esperienza
acquisita nella gestione dell'Autorita' portuale di Messina, di
amministrare l'Ente fino al termine del suddetto periodo di autonomia
amministrativa e finanziaria;
Valutata l'opportunita' di affidare al suddetto Commissario
straordinario, in ragione della durata temporale della fase
transitoria e della necessaria tempestivita' nell'adozione delle
determinazioni, anche i compiti attribuiti dalla legge n. 84 del 1994
al comitato di gestione, garantendo comunque la partecipazione al
processo decisionale dell'Autorita' portuale di Messina delle
rappresentanze territoriali ed istituzionali piu' prossime alle
dinamiche portuali dello scalo siciliano secondo modalita'
organizzative che saranno individuate dal Commissario medesimo,
nonche', nello spirito di partecipazione e condivisione proprio del
decreto legislativo n. 169 del 2016, il coinvolgimento, su
determinate tematiche, del cluster marittimo interessato;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1
Mantenimento dell'autonomia finanziaria ed amministrativa
dell'Autorita' portuale di Messina
1. L'Autorita' portuale di Messina, come costituita ai sensi della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla data d'entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 169, mantiene la propria autonomia finanziaria e
amministrativa fino al 30 giugno 2017.