IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e in
particolare l'articolo 19;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione
del codice civile;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le
disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione
nel settore privato e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 luglio
2003, n. L 192.
- Il testo dell'art. 19, della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 204 del 1° settembre
2016, cosi' recita:
«Art. 19 (Delega al Governo per l'attuazione della
decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto
legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel
settore privato, nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri direttivi generali rispettivamente
stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e
dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' delle disposizioni
previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in
cui non richiedono uno specifico adattamento
dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni
incriminatrici gia' vigenti, che sia punito chiunque
promette, offre o da', per se' o per altri, anche per
interposta persona, denaro o altra utilita' non dovuti a un
soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o
che comunque presta attivita' lavorativa con l'esercizio di
funzioni direttive presso societa' o enti privati,
affinche' esso compia od ometta un atto in violazione degli
obblighi inerenti al proprio ufficio;
b) prevedere che sia altresi' punito chiunque,
nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo,
ovvero nello svolgimento di un'attivita' lavorativa con
l'esercizio di funzioni direttive, presso societa' o enti
privati, sollecita o riceve, per se' o per altri, anche per
interposta persona, denaro o altra utilita' non dovuti,
ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere
un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio
ufficio;
c) prevedere la punibilita' dell'istigazione alle
condotte di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che per il reato di corruzione tra
privati siano applicate la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo
a tre anni nonche' la pena accessoria dell'interdizione
temporanea dall'esercizio dell'attivita' nei confronti di
colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso
societa' o enti privati, ove gia' condannato per le
condotte di cui alle lettere b) e c);
e) prevedere la responsabilita' delle persone
giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati,
punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento
quote e non superiore a seicento quote nonche' con
l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento
della decisione quadro di cui al comma 1 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo
le modalita' e i termini di cui all'articolo 31, comma 3,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla
sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
approvazione del codice civile e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordinaria.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, supplemento straordinario.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro
2003/568/GAI si veda nelle note alle premesse.