Secondo  quanto  indicato  nella  parte   A   dell'allegato   del
regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 luglio 2017 scade il  periodo  di
approvazione della sostanza attiva etofumesate. 
    Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le  modalita'
previste all'art. 1 del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  844/2012
della  Commissione  e'  stata  presentata,  una  domanda  di  rinnovo
dell'approvazione, ritenuta completa dallo Stato membro relatore  che
ha redatto una  relazione  di  valutazione,  trasmessa  sia  all'EFSA
(Autorita' europea per la sicurezza alimentare) che alla  Commissione
europea. 
    L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea  le
sue  conclusioni  confermando  che  la  sostanza  attiva  etofumesate
soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n.
1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette  conclusioni,
ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali,  gli
alimenti ed i mangimi il progetto  di  rapporto  di  riesame  per  la
sostanza attiva in questione. 
    Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etofumesate e'
confermato  fino  al  31  ottobre  2031,  alle  condizioni  riportate
nell'allegato I al reg. (UE) n. 1426/2016. 
    Per la procedura  relativa  al  rinnovo  dell'autorizzazione  dei
relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'articolo 43,  del  reg.
(CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare
di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato,  entro  tre  mesi  dal
rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza  di  rinnovo
del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di  cui  al
paragrafo 2, del suddetto articolo 43. 
    I prodotti fitosanitari, allegati al presente Comunicato, a  base
della sostanza attiva etofumesate, per i quali le Imprese interessate
non hanno presentato istanza, sono revocati a partire  dal  7  aprile
2017. Il periodo  di  tolleranza,  come  previsto  dall'art.  46  del
medesimo regolamento, non puo' essere superiore a  sei  mesi  per  la
vendita e la distribuzione, a partire dalla data di revoca, e  di  un
anno per lo smaltimento,  l'immagazzinamento  e  l'uso  delle  scorte
esistenti dei prodotti fitosanitari revocati. 
    Cio'  premesso,  al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
registrazioni (commercializzazione  ed  impiego),  nelle  more  della
procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva etofumesate, come riportato nella Banca
dati, sono prorogate fino al 31 ottobre 2031, fermo restando  l'esito
della valutazione. 
    E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento
ed  adeguamento  delle  condizioni  di  autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze  attive  componenti  i
singoli prodotti fitosanitari. 
    Il presente comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana e avra' valore  di  notifica  alle  imprese
interessate,  mentre  sul  portale  del   Ministero   unitamente   al
Comunicato  sara'   pubblicato   l'elenco   completo   dei   prodotti
fitosanitari oggetto di revoca.