Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 luglio 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva etofumesate. Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalita' previste all'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione e' stata presentata, una domanda di rinnovo dell'approvazione, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorita' europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea. L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva etofumesate soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione. Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etofumesate e' confermato fino al 31 ottobre 2031, alle condizioni riportate nell'allegato I al reg. (UE) n. 1426/2016. Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza di rinnovo del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto articolo 43. I prodotti fitosanitari, allegati al presente Comunicato, a base della sostanza attiva etofumesate, per i quali le Imprese interessate non hanno presentato istanza, sono revocati a partire dal 7 aprile 2017. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non puo' essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione, a partire dalla data di revoca, e di un anno per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati. Cio' premesso, al fine di assicurare la continuita' delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etofumesate, come riportato nella Banca dati, sono prorogate fino al 31 ottobre 2031, fermo restando l'esito della valutazione. E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari. Il presente comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e avra' valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al Comunicato sara' pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di revoca.