IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica. 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n.  526  ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  97
del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione Frodi,  ora  ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  Frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  134  del  12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004  n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio  2005
- recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e  deroga
all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto  2005
- recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014  -
recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1200/2013  della  Commissione  del  25
novembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L. 315 del 28 novembre 2013 con il quale e' stata  registrata
la denominazione di origine protetta «Cozza di Scardovari»; 
  Vista l'istanza presentata in data 24 novembre 2015  (prot.  Mipaaf
n. 79734 del 24 novembre 2015) dal Consorzio di tutela della Cozza di
Scardovari DOP con sede legale in Scardovari di Porto Tolle alla  via
della Sacca n. 11, presso  il  Consorzio  cooperative  Pescatori  del
Polesine O.P., intesa ad ottenere il riconoscimento dello  stesso  ad
esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15,  della  citata
legge n. 526/1999; 
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti alla categoria pescatori e/o  allevatori  nella
filiera «pesci, molluschi, crostacei  freschi  e  prodotti  derivati»
individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano  almeno  i
2/3 della produzione  controllata  dall'organismo  di  controllo  nel
periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita
sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e
delle attestazioni rilasciate  dall'organismo  di  controllo  privato
CSQA, autorizzato a svolgere le  attivita'  di  controllo  sulla  DOP
Cozza di Scardovari; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio di  tutela  della  Cozza  di  Scardovari  DOP  al  fine  di
consentirgli  l'esercizio  delle   attivita'   sopra   richiamate   e
specificatamente  indicate  all'art.  14,  comma  15,   della   legge
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  Consorzio  di  tutela  della  Cozza  di  Scardovari  DOP  e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999 n. 526 ed e' incaricato di svolgere  le  funzioni  previste  dal
medesimo  comma  sulla  DOP  «Cozza  di  Scardovari»  registrata  con
regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 315 del 28
novembre 2013.