IL DIRETTORE GENERALE 
                        per la motorizzazione 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                del personale e degli affari generali 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice  della  strada»  in  particolare  l'art.  121,  comma  3,  che
stabilisce che gli esami per il conseguimento della patente di  guida
e delle altre abilitazioni professionali per la guida di  autoveicoli
sono effettuati da dipendenti  del  Dipartimento  dei  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida», in  particolare,  l'allegato  IV,  punto  4.2  che
stabilisce che il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli
affari generali ed  il  personale,  organizza  ai  propri  funzionari
esaminatori corsi di formazione periodica, la cui  partecipazione  e'
condizione imprescindibile per poter  effettuare  gli  esami  per  il
conseguimento delle patenti di guida; 
  Visto l'art. 332 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione  del
Nuovo codice della strada), concernente le competenze dei  dipendenti
della Direzione generale  della  M.C.T.C.  (ora  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il  personale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia  di  esami
di idoneita' per  il  conseguimento  della  patente  di  guida  e  la
connessa tabella IV 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati  civili  dello  Stato»,  in  particolare  l'art.  16,
relativamente al  dovere  dei  pubblici  impiegati  di  svolgere  gli
incarichi  assegnatigli  dal  superiore  relativamente  alle  proprie
funzioni o mansioni; 
  Considerato che l'attivita'  di  esaminatore  costituisce  mansione
specifica  di  competenza  dei  funzionari  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  personale,  non
delegabile ad altri soggetti, e considerata, altresi', la  necessita'
di prevedere disposizioni per i funzionari esaminatori  del  predetto
Dipartimento che,  ancorche'  abilitati,  non  frequentano  corsi  di
formazione; 
  Vista la necessita' di prevedere disposizioni specifiche in materia
di organizzazione dei corsi di formazione periodica; 
 
                              Decreta: 
 
  1. I funzionari esaminatori, abilitati ai sensi della tabella IV  -
1 art. 332 del decreto del Presidente della  Repubblica  16  dicembre
1992, n. 485, sono tenuti obbligatoriamente a frequentare un corso di
formazione annuale organizzato dal Dipartimento per i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed il personale. 
  2. Qualora un funzionario sia impossibilitato, per cause  di  forza
maggiore, a frequentare il corso, potra' essere  ammesso  a  svolgere
gli esami solo previa frequenza del primo corso utile  di  formazione
periodica, ove non sussistono altri impedimenti. 
  3. Il funzionario che non frequenta il corso di formazione  di  cui
al comma 1, senza giustificato motivo, incorre nella  responsabilita'
disciplinare. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 8 marzo 2017 
 
                                                Il direttore generale 
                                                per la motorizzazione 
                                                       Vitelli        
 
 Il direttore generale 
     del personale 
e degli affari generali 
       Chiovelli