IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto in  particolare  l'art.  5,  commi  4-ter  e  4-quater  della
medesima legge n. 225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2016,  con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 30  ottobre  al  2  novembre  2015  hanno  colpito  il
territorio delle Province  di  Catanzaro,  di  Cosenza  e  di  Reggio
Calabria, nonche' la delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  25
agosto 2016, con la quale il predetto stato  di  emergenza  e'  stato
prorogato di ulteriori centottanta giorni; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 330 del 1° aprile 2016 e n. 413 del 18 novembre 2016; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Vista la nota del  1°  marzo  2017  del  Presidente  della  Regione
Calabria - Commissario delegato; 
  Acquisita l'intesa della Regione Calabria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Calabria  e'  individuata  quale   Amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1  il  dirigente  dell'Unita'
operativa  autonoma  (U.O.A.)  «Protezione  Civile»   della   Regione
Calabria  e'  individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta  giorni  dalla  data  di  adozione  del
presente   provvedimento,    sulla    base    della    documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in
possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al  comma  2  il  dirigente  dell'Unita'
operativa  autonoma  (U.O.A.)  «Protezione  Civile»   della   Regione
Calabria provvede ad inviare al Dipartimento della protezione  civile
una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento  delle  iniziative  di  competenza  si  avvale   delle
strutture organizzative della regione  nonche'  della  collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 provvede  con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6018 aperta  ai
sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 330 del 1° aprile  2016,  che  viene  allo
stesso intestata, fino al 30 marzo 2019, salvo  proroga  da  disporsi
con   successivo   provvedimento   previa   relazione   che    motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
di cui al comma 2 puo' predisporre un piano contenente gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione  Calabria  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 marzo 2017 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                      Curcio