IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere; 
  Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e,  in  particolare,
l'art. 40  che  istituisce,  alle  dipendenze  dell'allora  Ministero
dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi avente la  competenza  specifica  per  la  materia  degli
idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla  ricerca
e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi   nel   mare
territoriale e nella piattaforma continentale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle
mineraria e delle cave, contenute nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di
prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel  mare
territoriale e nella piattaforma continentale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
484, recante la  disciplina  dei  procedimenti  di  conferimento  dei
permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma ed in mare; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e  successive
modificazioni,  che  ha   dettato   nuove   disposizioni   circa   il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  443,  che  ha
dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17  maggio
1999, n. 144; 
  Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali  da  adottare  per
l'intesa  tra  lo  Stato  e  le  Regioni,  in  materia  di   funzioni
amministrative relative a  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria; 
  Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e le successive modificazioni, intervenute  in
particolare con il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
78 recante il regolamento per il riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero dello sviluppo economico,  che  ha  istituito  la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM); 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni
integrative e correttive; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto il decreto  legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22  recante
riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione  delle
risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23
luglio 2009, n. 99 che, in  particolare,  all'art.  1,  comma  7,  ha
disposto  l'aggiunta,  alla  denominazione   di   Ufficio   nazionale
minerario per gli idrocarburi, delle parole «e le georisorse»; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  recante  disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  sviluppo  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive e successive modifiche; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015) e, in particolare, l'art. 1, commi 552 e 553  che
modificano l'art.  57  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito con modificazioni, dalla legge  n.  35/2012,  al  fine  di
semplificare  la   realizzazione   delle   opere   strumentali   alle
infrastrutture energetiche strategiche e  di  promuovere  i  relativi
investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali; 
  Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105  di  attuazione
della direttiva 2012/18/UE relativa  al  controllo  del  pericolo  di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145  di  attuazione
della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni  in  mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2016) ed in particolare l'art. 1, commi 239,  240,  241  e
242; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17  luglio
2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo
2015  recante  aggiornamento  del  disciplinare  tipo  in  attuazione
dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
  Visto il decreto direttoriale 15  luglio  2015,  recante  procedure
operative di attuazione del decreto  ministeriale  25  marzo  2015  e
modalita' di svolgimento delle attivita' di  prospezione,  ricerca  e
coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  dei   relativi
controlli; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre
2015 con il quale sono state delegati al direttore  generale  per  la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche  i
compiti e le risorse  finanziarie  necessari  all'espletamento  delle
funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico  delle
risorse minerarie ed energetiche, compresi il rilascio delle  licenze
e la gestione dei ricavi, in  base  a  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre
2015 recante modifiche al decreto  ministeriale  17  luglio  2014  di
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre
2016 con cui e' stata ricostituita la  CIRM,  riorganizzando  le  tre
Sezioni: la Sezione a) e b) sono state  mantenute  nell'ambito  della
Direzione generale per la sicurezza - UNMIG (di seguito DGS-UNMIG)  e
la Sezione c) e' stata invece assegnata alla Direzione  generale  per
la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche
(di seguito DGSAIE), date le nuove competenze da questa acquisite; 
  Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento  del  disciplinare
tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2015, per tenere conto delle nuove norme in  materia  di  prospezione
ricerca e coltivazione di idrocarburi 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del
Ministero, le modalita' di conferimento dei titoli concessori  unici,
dei permessi di  prospezione,  di  ricerca  e  delle  concessioni  di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella  terraferma,  nel
mare  territoriale  e  nella  piattaforma  continentale,  nonche'  le
modalita' di  esercizio  delle  attivita'  nell'ambito  degli  stessi
titoli minerari.