IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti
legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio
civile nazionale, individuando le relative procedure;
Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua
i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere
esercitata la delega;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale» e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e denominazioni
1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con
l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la
revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati
dall'articolo 8 della medesima legge.
2. Nel presente decreto sono denominati:
a) «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio
civile universale che si attua per piani annuali, articolati per
programmi di intervento;
b) «Piano annuale»: strumento che individua, sulla base del Piano
triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale
prioritari per l'Italia e per l'estero;
c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il servizio
civile universale;
d) «Programma di intervento»: documento proposto dagli enti
iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale,
contenente un insieme organico di progetti di servizio civile
universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o
piu' settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;
e) «Progetto di servizio civile universale»: elaborato contenente
modalita', tempi e risorse per la realizzazione delle attivita' di
servizio civile universale;
f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa dell'ente di
servizio civile universale nella quale si svolgono le attivita'
previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri
enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di
servizio civile universale;
g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto pubblico o
privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale;
h) «Consulta nazionale per il servizio civile universale»: organo
consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del
servizio civile universale;
i) «Operatore volontario del servizio civile universale»:
volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile
universale in Italia o all'estero;
l) «Rappresentanza degli operatori volontari»: organo di
rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello
nazionale e a livello regionale;
m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito dalla
legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui
all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonche' le risorse
comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile
universale.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 6 giugno 2016,
n. 106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio
civile universale) si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 6
giugno 2016, n. 106:
«Art. 8 (Servizio civile universale). - 1. Con il
decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera d),
si provvede alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione del servizio civile universale
finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11
della Costituzione, alla difesa non armata della patria e
alla promozione dei valori fondativi della Repubblica,
anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,
della Costituzione;
b) previsione di un meccanismo di programmazione, di
norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e
stranieri regolarmente soggiornanti, di eta' compresa tra
18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile
universale tramite bando pubblico e di procedure di
selezione e avvio dei giovani improntate a principi di
semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
c) definizione dello status giuridico dei giovani
ammessi al servizio civile universale, prevedendo
l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno
specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al
rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale
prestazione da ogni imposizione tributaria;
d) attribuzione allo Stato delle funzioni di
programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo
del servizio civile universale; realizzazione, con il
coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di
enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del
Terzo settore; possibilita' per le regioni, gli enti
locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del
Terzo settore di attivare autonomamente progetti di
servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso
soggetti accreditati;
e) previsione di criteri e modalita' di accreditamento
degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di
quanto previsto dall'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n.
64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;
f) previsione di criteri e modalita' di semplificazione
e di trasparenza delle procedure di gestione e di
valutazione dell'attivita' svolta dagli enti di servizio
civile universale, anche con riferimento ai contributi
finanziari erogati dalle competenti strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione
all'attuazione dei progetti di servizio civile universale,
a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;
g) previsione di un limite di durata del servizio
civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e,
comunque, non superiore a un anno, che contemperi le
finalita' del servizio con le esigenze di vita e di lavoro
dei giovani coinvolti, e della possibilita' che il servizio
sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri
dell'Unione europea nonche', per iniziative riconducibili
alla promozione della pace e della nonviolenza e alla
cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori
dell'Unione europea;
h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze
acquisite durante l'espletamento del servizio civile
universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di
istruzione e in ambito lavorativo;
i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il
servizio civile, quale organismo di consultazione,
riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base
del principio di rappresentativita' di tutti gli enti
accreditati, anche con riferimento alla territorialita' e
alla rilevanza per ciascun settore di intervento.».
- La legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163.
- La legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del
servizio civile nazionale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 6
giugno 2016, n. 106:
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di
produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni
bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento
delle finalita' della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del
libro primo del codice civile in materia di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza
scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non
riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti,
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo
settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di
impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di
competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in
relazione alle singole materie oggetto della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a
norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente il termine per l'esercizio della delega,
perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive
commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione
dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione
della presente legge le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformita' all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti
legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
- Per il testo dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016,
n. 106, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 8 luglio 1998, n. 230,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo
2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale):
«Art. 11 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1.
Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel
bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale
di regioni, province, enti locali, enti pubblici e
fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con
le modalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma
possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per
lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di
impiego specifici.
3. (Abrogato)
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1
determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240
miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' iscritte per gli anni medesimi nell'unita'
previsionale di base 16.1.2.1 «Obiezione di coscienza» del
centro di responsabilita' 16 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8
luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».