Estratto determina AAM/PPA n. 252/2017 del 6 marzo 2017 
 
    E'  autorizzata  la  seguente  variazione:  aggiornamento   degli
stampati in linea con le conclusioni della procedura RUP (Repeat  Use
Procedure). Modifica paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,  4.4,  4.5,  4.6,
4.8  e  5.1  del  riassunto  delle  caratteristiche   del   prodotto,
relativamente  al  medicinale  EXTRELIS,  nelle  seguenti   forme   e
confezioni: 
      A.I.C. n. 044730012 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite  con
film» 1×21+7 compresse in blister PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C. n. 044730024 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite  con
film» 3×21+7 compresse in blister PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C. n. 044730036 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite  con
film» 6×21+7 compresse in blister PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C. n. 044730048 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite  con
film» 13×21+7 compresse in blister PVC/PVDC-AL. 
    Procedura: NL/H/2651/001/II/007. 
    Titolare A.I.C.: Exeltis Healthcare S.L. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
  Sia i lotti gia' prodotti alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 1,  comma  2,  della  presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.