IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il regolamento d'esecuzione della citata  legge  n.  1096/71,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive  modifiche,  concernente  la  disciplina  della
produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce  in  dieci
anni il periodo  di  validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei
registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di  rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del
citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  1065/73,  che
prevede la cancellazione di una varieta'  dal  registro,  qualora  la
validita'  dell'iscrizione  medesima  sia  giunta  a  scadenza  e  la
possibilita'   di   stabilire   un   periodo   transitorio   per   la
certificazione, il controllo e la commercializzazione delle  relative
sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo  anno
successivo alla scadenze dell'iscrizione; 
  Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1065/73; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Considerato che, per le varieta' indicate nell'art. 2 del  presente
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  al  Registro  nazionale  secondo  quanto   stabilito
dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica n.  1065/73,  e  che  le  varieta'  stesse  non  rivestono
particolare interesse in ordine generale; 
  Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.  1  del  dispositivo
presentano i requisiti  previsti  dall'art.  17,  decimo  comma,  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  decimo  comma,  del  regolamento  di
esecuzione della legge 25  novembre  1971,  n.  1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e
successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di  varieta'
di specie ortive delle sotto elencate varieta', iscritte ai  predetti
registri con i decreti ministeriali riportati, e' rinnovata  fino  al
31 dicembre 2026: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico