IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia
italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di
concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio
sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato
nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il
prof. Mario Melazzini;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in
particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali
ai fini della fornitura»;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica, nella seduta del 10-11 novembre 2009 verbale n.
73 che ha stabilito la riclassificazione da OTC-F (medicinali non
soggetti a prescrizione medica, che possono essere oggetto di
pubblicita' presso il pubblico limitata alle farmacie e agli altri
punti vendita) a SOP (medicinale non soggetto a prescrizione medica
ma non da banco) per il medicinale «Inalone», a base del principio
attivo beclometasone nella forma farmaceutica «50 microgrammi spray
nasale, sospensione» flacone 100 erogazioni;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica, nella seduta del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2017
verbale n. 20 che conferma quanto stabilito dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica, nella seduta del 10-11 novembre 2009
verbale n. 73 relativamente alla riclassificazione del medicinale
«Inalone» da OTC-F (medicinali non soggetti a prescrizione medica,
che possono essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico limitata
alle farmacie e agli altri punti vendita) a SOP (medicinale non
soggetto a prescrizione medica ma non da banco);
Ritenuto opportuno procedere alla modifica del regime di fornitura
del medicinale «Inalone» nella forma farmaceutica «50 microgrammi
spray nasale, sospensione» flacone 100 erogazioni.
Determina:
Art. 1
Modifica del regime di fornitura per il medicinale «Inalone» a base
del principio attivo beclometasone nella forma farmaceutica e
confezione «50 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone 100
erogazioni)
Il regime di fornitura per il medicinale INALONE a base del
principio attivo beclometasone - A.I.C. n. 024211056 «50 microgrammi
spray nasale, sospensione» flacone 100 erogazioni e' modificato nei
termini seguenti:
da: OTC-F medicinali non soggetti a prescrizione medica, che
possono essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico limitata
alle farmacie e agli altri punti vendita;
a: SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da
banco.