IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, che disciplinano la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese;
Visto in particolare, l'art. 203, comma 1, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il quale prevede che, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le
procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti
prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa, per le quali e' istituito presso il Ministero
dell'interno un apposito Comitato di coordinamento;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto l'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166;
Visto l'art. 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n.
54;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
2004, n. 54, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2014, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio
2015, n. 4;
Ritenuto di dover individuare procedure di monitoraggio idonee ad
assicurare il governo dei dati e delle informazioni in possesso dei
diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione
delle opere di cui agli articoli 200 e seguenti del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in modo da garantire una visione unitaria
e strategica;
Ritenuto necessario procedere all'individuazione delle competenze e
delle modalita' di costituzione, di composizione e di funzionamento
del predetto Comitato di coordinamento;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del monitoraggio antimafia
1. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la
prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa
nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese, di cui agli articoli 200 e seguenti del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono considerati rilevanti i dati
e le informazioni attinenti:
a) alle aree territoriali interessate dalla realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli
elaborati progettuali;
b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese
esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
c) alle procedure di affidamento delle opere e delle
infrastrutture, adottate ai sensi dell'art. 200, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nonche' ai loro affidatari e
sub-affidatari e alle imprese terze interessate a qualunque titolo
alla realizzazione dell'opera o dell'infrastruttura;
d) agli assetti societari relativi ai soggetti di cui alla
lettera c) e alla evoluzione di tali assetti nel corso della
realizzazione delle opere e delle infrastrutture;
e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare,
sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito
agli accessi ed agli accertamenti di cui all'art. 93 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) a ogni altro dato o informazione ritenuti rilevanti dal
Comitato di cui all'art. 3.