L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   la
determinazione, d'intesa con  le  Amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale  e  a  disposizioni  specifiche   concernenti   l'obiettivo
«Investimenti a favore  della  crescita  e  dell'occupazione»  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di  sviluppo  regionale  all'obiettivo  di
Cooperazione territoriale europea; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   288/2014   della
Commissione europea del 25  febbraio  2014  con  il  quale  e'  stato
approvato il modello per  i  Programmi  di  cooperazione  nell'ambito
dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  dell'11  marzo  2014  che  istituisce  uno  strumento   di
assistenza preadesione (IPA II); 
  Visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo 2014 che stabilisce norme e procedure  comuni
per l'attuazione degli strumenti  per  il  finanziamento  dell'azione
esterna dell'Unione; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa, tra l'altro, la ripartizione
annuale per Stato membro delle risorse globali per il  Fondo  europeo
di  sviluppo   regionale   a   titolo   dell'obiettivo   Cooperazione
territoriale europea; 
  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la
presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei
Fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo
adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; 
  Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28  gennaio  2015  recante  i
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei  Programmi  europei
per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Viste le decisioni della Commissione europea, di cui  alla  tabella
allegata,  con  le  quali  sono  stati  approvati  i  Programmi   che
beneficiano del sostegno del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale
nell'ambito  dell'obiettivo  di  Cooperazione  territoriale   europea
2014-2020; 
  Considerato che per detti Programmi e'  stato  gia'  assicurato  il
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183/1987 per  le  annualita'  2014  e  2015  con  i
decreti direttoriali Igrue n. 12/2016 e n. 20/2016 e  che,  pertanto,
occorre assicurare a medesimo titolo l'annualita' 2016, pari ad  euro
19.171.572,00, come previsto dai piani finanziari di  parte  italiana
trasmessi dall'Agenzia per  la  coesione  territoriale  con  le  note
riportate nella tabella allegata al presente decreto; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 10
febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987  per  l'annualita'  2016  dei
Programmi  dell'obiettivo  di   Cooperazione   territoriale   europea
2014-2020 riportati nella tabella  allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto,  ammonta  complessivamente  ad  euro
19.171.572,00. 
  2.  All'erogazione  delle  risorse  spettanti   in   favore   delle
amministrazioni titolari dei predetti Programmi provvede il Fondo  di
rotazione, sulla base delle  richieste  dalle  stesse  presentate  ai
sensi del regolamento (UE) 1303/2013. 
  3. Le amministrazioni  interessate  effettuano  tutti  i  controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2, e verificano che i  finanziamenti  comunitari  e  nazionali  siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa europea e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, le Amministrazioni  titolari
degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 febbraio 2017 
 
                                  L'Ispettore generale capo: di Nuzzo 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
225