IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 126 del 3 giugno 2015 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Livorno, ubicato in Livorno, via delle Cateratte n. 88, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Considerato che il citato laboratorio con nota del 10 marzo 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); Considerato che per la Litio cloruro e' stato inserito il metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuta la necessita' di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015; Decreta: Art. 1 Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Livorno, ubicato in Livorno, via delle Cateratte n. 88, e' autorizzato, sono sostituite dalle seguenti: ======================================================= | Denominazione della prova | Norma/metodo | +===========================+=========================+ | Acidita' totale (5÷7 g/l) | OIV MA-AS313-01 R2015 | +---------------------------+-------------------------+ | Massa volumica a 20°C | | | (densimetria elettronica) |OIV MA-AS2-01A R2012 p.to| | (0,990÷1,015 g/cm3) | 5 | +---------------------------+-------------------------+ | Titolo alcolometrico | | | volumico (densimetria | OIV MA-AS312-01A R2009 | |elettronica) (4÷18% volume)| p.to 4B | +---------------------------+-------------------------+ | | DM 12/03/1986 SO GU 161 | |Litio cloruro (4÷12 g/1001)| 14/07/1986 allegato XXX | +---------------------------+-------------------------+