IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», ed in particolare  la  parte  quinta,  titolo
III, ed il relativo allegato X, in  cui  e'  prevista  la  disciplina
inerente al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo; 
  Vista la direttiva  comunitaria  1999/32/CE  del  26  aprile  1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo  di  alcuni  combustibili
liquidi, e successive modifiche ed integrazioni, le cui  disposizioni
di attuazione sono contenute nella  parte  quinta,  titolo  III,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel relativo allegato X; 
  Considerato  che  il  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  in
conformita' alla direttiva 99/32/CE, prevede un regime  di  controlli
sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati  ed  utilizzati
sul territorio nazionale e l'invio alla Commissione  europea  di  una
relazione annuale sul tenore di zolfo di tali combustibili; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  2015/253/UE  del  16
febbraio 2015, di  esecuzione  della  direttiva  1999/32/CE,  che  ha
disciplinato le modalita' di conduzione dei controlli sul  tenore  di
zolfo dei combustibili marittimi  ed  il  contenuto  delle  relazioni
annuali nella parte riferita ai combustibili marittimi; 
  Considerato che l'attuazione della decisione  2015/253/UE  richiede
l'introduzione di una serie di norme di dettaglio dirette a garantire
l'effettiva applicazione delle nuove  modalita'  di  controllo  e  di
elaborazione della relazione annuale, mediante l'aggiornamento  delle
attuali prescrizioni contenute nell'allegato X, parte I,  sezione  3,
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Visti gli articoli 281, comma  5,  e  298,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, secondo  cui  gli  allegati  alla  parte
quinta di tale decreto  legislativo  possono  essere  modificati  con
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro della  salute,  dello  sviluppo
economico  e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che, decorsi i termini previsti dall'art. 17-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende  acquisito  il  concerto  del
Ministro dello sviluppo economico; 
  Acquisiti i concerti del Ministro della salute e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il parere  della  Conferenza  unificata  istituita  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  espresso  nella
seduta del 22 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta  del
                   decreto legislativo n. 152/2006 
 
  1.  Nell'allegato  X,  parte  I,  alla  parte  quinta  del  decreto
legislativo n.  152/2006  sono  inserite  le  seguenti  modifiche  ed
integrazioni: 
    a) nella sezione 3, dopo il paragrafo 2 e' inserito  il  seguente
paragrafo 2-bis: 
  «2-bis. Modalita' di raccolta dei dati  e  delle  informazioni  sui
combustibili per uso marittimo. 
  2-bis.1. E' assicurato un numero  di  accertamenti  sul  tenore  di
zolfo  dei  combustibili  marittimi  svolto  mediante  controllo  dei
documenti di bordo e dei  bollettini  di  consegna  del  combustibile
almeno pari al10% del numero delle  navi  facenti  annualmente  scalo
presso il territorio italiano. Tale  numero  corrisponde  alla  media
annuale delle navi facenti scalo sul  territorio  italiano  calcolata
sulla base  dei  dati  registrati  nei  tre  anni  civili  precedenti
attraverso  il  sistema  SafeSeaNet  (sistema   di   gestione   delle
informazioni istituito dalla direttiva 2002/59/CE  per  registrare  e
scambiare informazioni sui risultati dei  controlli  ai  sensi  della
direttiva 1999/32/CE). A tal fine, una nave e' conteggiata  una  sola
volta per ciascun anno in cui ha effettuato  uno  o  piu'  scali  sul
territorio italiano. 
  2-bis.2. E' assicurato un numero  di  accertamenti  sul  tenore  di
zolfo dei combustibili marittimi svolto anche mediante  campionamento
e analisi almeno pari al 20%  degli  accertamenti  di  cui  al  punto
2-bis.1. Dal 1° gennaio 2020 tale percentuale e' elevata al 30%. 
  2-bis.3. E' assicurato  l'accertamento,  mediante  campionamento  e
analisi, sul tenore di zolfo dei combustibili  marittimi  al  momento
della consegna alle navi, per i fornitori di tali  combustibili  che,
nel corso di un anno civile, secondo  quanto  risulta  dai  dati  del
sistema di informazione dell'Unione  (sistema  che  utilizza  i  dati
sullo scalo delle singole navi nell'ambito del sistema SafeSeaNet)  o
dalla relazione di cui all'art. 298, comma  2-bis,  hanno  consegnato
almeno tre volte combustibili non  conforme  a  quanto  indicato  nel
bollettino di consegna. Tale accertamento deve essere svolto entro la
fine dell'anno successivo a quello in cui  e'  stata  riscontrata  la
consegna di combustibile non conforme. 
  2-bis.4. In caso di accertamento mediante  controllo  sui  campioni
sigillati che sono presenti a bordo e accompagnano il  bollettino  di
consegna del combustibile il  prelievo  e'  effettuato  conformemente
alla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI  della  Convenzione
MARPOL. 
  2-bis.5.  In  caso   di   accertamento   mediante   controllo   sui
combustibili presenti nei serbatoi della nave, si  devono  effettuare
uno o piu'  prelievi  istantanei  nel  punto  dell'impianto  servizio
combustibile in cui e' installata un'apposita valvola, secondo quanto
e' indicato nel sistema di tubature del  combustibile  della  nave  o
quanto e' previsto dal piano generale delle sistemazioni, sempre  che
tale sistema  o  tale  piano  siano  stati  approvati  dall'autorita'
competente dello Stato di bandiera  della  nave  o  da  un  organismo
riconosciuto che agisce per conto dell'autorita' stessa. Per impianto
servizio  combustibile  si  intende  il   sistema   a   sostegno   di
distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di  combustibile
dalle casse di servizio agli apparati motori ad olio combustibile. Se
il punto di prelievo non e' reperibile con le modalita' di cui sopra,
il prelievo istantaneo deve essere effettuato in un  punto,  proposto
dal  rappresentante  della  nave   (il   comandante   o   l'ufficiale
responsabile  per  i  combustibili  marittimi  e  per   la   relativa
documentazione)  ed  accettato  dall'autorita'  competente   per   il
controllo, in cui sia installata una  valvola  per  il  prelievo  dei
campioni che soddisfi tutte le seguenti condizioni: 
    a) e' accessibile in modo facile e sicuro; 
    b)  permette  di  tenere  conto  delle  differenti  qualita'   di
combustibile utilizzato in relazione a  ciascun  apparato  motore  ad
olio combustibile; 
    c) e' situato a valle della cassa di servizio da cui proviene  il
combustibile  utilizzato;  per  cassa  di  servizio  si  intende   il
serbatoio da cui proviene il combustibile per alimentare gli apparati
motori ad olio combustibile che sono situati a valle; 
    d) e' quanto piu' vicino possibile, in condizioni  di  sicurezza,
all'ingresso dell'apparato motore ad olio combustibile,  considerando
il tipo di combustibile, la portata, la temperatura e la pressione  a
valle del punto di campionamento stesso. 
  In tutti i casi e'  possibile  effettuare  un  prelievo  istantaneo
presso  diversi  punti  dell'impianto   servizio   combustibile   per
determinare se vi sia  una  eventuale  contaminazione  incrociata  di
combustibile in assenza di impianti servizio completamente separati o
in caso di configurazioni multiple delle casse di servizio. 
  2-bis.6. I campioni di combustibile prelevati  dai  serbatoi  della
nave devono  essere  raccolti  in  un  contenitore  che  permetta  di
riempire  almeno  tre  fiale   per   campioni   rappresentative   del
combustibile  utilizzato.  Le  fiale  per  campioni   devono   essere
sigillate dall'autorita' competente per il controllo con un mezzo  di
identificazione, affisso in presenza del  rappresentante  della  nave
(il  comandante  o  l'ufficiale  responsabile  per   i   combustibili
marittimi  e  per  la   relativa   documentazione).   Il   mezzo   di
identificazione deve essere uguale per tutte le tre fiale in tutti  i
controlli. Due fiale devono essere avviate alle  analisi.  Una  fiala
deve essere consegnata al rappresentante della nave con l'indicazione
di conservarla, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del
prelievo, in  modo  idoneo  nel  rispetto  delle  procedure  tecniche
attinenti alle  modalita'  di  conservazione  di  tale  tipologia  di
campioni. 
  2-bis.7.  Con  apposita  ordinanza  l'autorita'  marittima  e,  ove
istituita, l'autorita' portuale, prescrive  nell'ambito  territoriale
di competenza: 
    l'obbligo, per i fornitori di combustibili per uso marittimo,  di
comunicare a tale autorita', entro il mese  di  febbraio  di  ciascun
anno, le notifiche  e  le  lettere  di  protesta  ricevute  nell'anno
precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati; 
    l'obbligo, per il comandante o  l'armatore  delle  navi  battenti
bandiera italiana che  utilizzano  metodi  alternativi  di  riduzione
delle emissioni  e  che  effettuano  il  primo  scalo  in  territorio
italiano durante l'anno civile,  di  trasmettere  a  tale  autorita',
entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni  caso  prima  della
partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore,  una  descrizione
del metodo utilizzato; in caso di utilizzo  di  metodi  di  riduzione
delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20, deve essere inclusa la
descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di
tale comma.»; 
    b) nella sezione 3, al paragrafo 3: 
      al  punto  3.1.  le  parole   «effettuati   nel   corso   degli
accertamenti dell'anno civile  precedente  sui  combustibili  di  cui
all'art. 292, comma 2, lettere a), b) e  d)»  sono  sostituite  dalle
seguenti «effettuati nel corso degli  accertamenti  dell'anno  civile
precedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere  a)
e b). Per i combustibili per uso marittimo devono essere trasmessi  i
dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto dal  punto  3.6.
In occasione di  ciascun  controllo,  devono  essere  registrati  gli
elementi necessari a fornire i dati e le informazioni previsti»; 
      al punto 3.5. e' aggiunto il seguente  periodo  finale  «Per  i
combustibili per uso marittimo la relazione deve  riportare  tutti  i
dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto al punto 3.6.»; 
      dopo il punto 3.5., e' inserito il seguente punto 3.6.: 
    «3.6. Per la trasmissione dei dati  previsti  al  punto  3.1,  in
relazione  ai  combustibili  per  uso  marittimo,  e'  utilizzato  il
seguente elenco:»; 
      dopo il punto 3.6., come  inserito  dal  presente  decreto,  e'
inserito l'elenco contenuto nell'allegato del presente decreto; 
    c) nella sezione 3, alla  tabella  I,  sono  soppresse  le  righe
relative ai combustibili per uso marittimo e le note 2, 3 e 4; 
    d) nella sezione 5, dopo le parole «devono  rispettare,  ai  fini
dell'utilizzo,» sono inserite le seguenti «nelle acque  territoriali,
nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica,
appartenenti all'Italia, ivi inclusi i porti,». 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 22 marzo 2017 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda