IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»),
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza
il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello
residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e, al comma 2, individua la
disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;
Visti i decreti del 23 dicembre 2005 (decreto di apporto e decreto
di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e degli
altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato
art. 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare
denominato «Fondo Patrimonio Uno» (di seguito il «Fondo») i beni
immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005 (decreto
operazione) e del 29 dicembre 2005 (decreto di chiusura) con i quali
sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti
afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento
al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali
immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i «decreti attuativi
art. 4 decreto-legge 351/2001»);
Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2005 ai
sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l'«Accordo di
indennizzo»);
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
emanati, rispettivamente, il 26 aprile 2007, l'11 dicembre 2012 e il
1° settembre 2016, mediante i quali, in virtu' del citato Accordo di
indennizzo, si e' provveduto alla espunzione e/o sostituzione di
immobili ovvero di porzioni di immobili gia' trasferiti dallo Stato
al Fondo (di seguito i «decreti di indennizzo») come descritto negli
allegati ai medesimi decreti;
Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 febbraio 2006, n. 28, (di seguito l'«art. 4») che prevede che «A
migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo
decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004;
dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF
in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto
emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del
decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005
devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti
dei predetti decreti, tutte le unita' immobiliari, ad uso non
residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le
unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti ancorche' con
un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati
dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario
meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere
emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tutte le
unita' immobiliari, ad uso non residenziale, gia' di proprieta' del
medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono
ubicate le unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti,
come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi
richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti
dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell'economia
e delle finanze»;
Atteso che e' emersa la necessita', per taluni immobili, di
provvedere ad una piu' puntuale identificazione e che per detti beni
l'Agenzia del demanio ha gia' proceduto alla rettifica dei decreti di
individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al
Fondo ai sensi dello stesso art. 4;
Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall'Avvocatura
generale dello Stato attraverso il proprio Comitato consultivo,
secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di
cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe valere a
evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di
interpretazione autentica, anche nei confronti degli ufficiali
roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell'art. 3,
comma 19, del decreto-legge n. 351 del 2001, che si tratta di
particelle fin dall'origine incluse nei compendi immobiliari
trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte dell'esperto
valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»;
Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello Stato
nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i decreti
di individuazione dell'Agenzia del demanio e i decreti di
trasferimento del Ministero dell'economia e delle finanze o dei
Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella
differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
4 del decreto ministriale del 29 dicembre 2005,» nella quale «i
decreti dirigenziali del Ministero delle Finanze presuppongono un
accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire la relativa
certificazione, affinche' il decreto di migliore identificazione
interessi, con certezza, unita' gia' facenti parte del decreto di
individuazione originariamente adottato ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge n. 351/2001, e che, solo a causa di una imprecisione
dei dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei
medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Cio', anche al
fine di evitare che particelle non valutate nella stima del prezzo
finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al Fondo
che non ne ha pagato il relativo prezzo»;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 14 dicembre 2016 prot.
n. 2016/17062/DGP-SOT, con la quale e' stata trasmessa la
certificazione prot. n. 2016/16941/DGP-SOT ( di seguito «la
certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata al
presente decreto, completa dell'elenco, parte integrante della
medesima, di 13 (tredici) beni immobili gia' conferiti al Fondo,
redatta ai sensi dell'art. 4;
Visto che con la presentazione della certificazione e' stata
accertata da parte dell'Agenzia del demanio la necessita' di
individuare in modo inequivocabile gli immobili indicati nella
stessa, ricadenti nella proprieta' del Fondo, anche oggetto di
alienazione a terzi acquirenti;
Visto, altresi', il verbale dell'incontro tenutosi il 6 dicembre
2016 tra l'Agenzia del demanio e BNP Paribas REIM SGR p.A., in
qualita' di gestore del Fondo, per definire l'elenco allegato alla
certificazione e recepito nella stessa, contenente gli identificativi
catastali che rappresentano i corretti perimetri degli immobili a suo
tempo trasferiti e/o apportati al Fondo;
Considerato che per le unita' immobiliari di cui alla
certificazione costituente l'allegato al presente decreto, si rende
pertanto necessaria l'emanazione di un decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4;
Considerato che l'attivita' dell'Agenzia ha riguardato altresi' le
porzioni di due immobili siti in Brescia e Belluno a suo tempo
trasferite ma non ricomprese nella valutazione dell'esperto
indipendente e, in accordo con la proprieta', non inserite nel
perimetro meglio identificato ai sensi dell'art. 4;
Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la
stessa Agenzia del demanio ha attestato «che l'accertamento
all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente
sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del
demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta
modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»;
Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio
in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
all'art. 4, tenendo conto delle valutazioni di congruita' degli
immobili in sede di apporto o trasferimento;
Decreta:
Gli immobili di proprieta' del Fondo Patrimonio Uno, di cui alla
certificazione dell'Agenzia del demanio prot. n. 2016/16941/DGP-SOT,
trasferiti al medesimo in forza dell'art. 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 e dei relativi decreti attuativi, sono meglio
identificati e descritti nella menzionata certificazione allegata al
presente decreto.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2017
p. Il direttore generale del Tesoro: Vigliotti
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2017
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1,
Economia e finanze, foglio n. 247