IL CAPO DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29
novembre 2016, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20  dicembre
2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.
436,  nonche'  n.  438  del  16  febbraio  2017,  recanti   ulteriori
interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli  eccezionali
eventi calamitosi in rassegna; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre  2016  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi  sismici
del 2016 e del 2017»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno
colpito nuovamente il territorio delle regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda decade dello stesso mese; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio  2017,
recante la proroga dello stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi sismici che  hanno  colpito  il  territorio  delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il
30 ottobre 2016,  il  18  gennaio  2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese  di  gennaio
2017», con la quale lo stato di emergenza dichiarato con la  delibera
del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto  2016  e'  prorogato  di
centottanta giorni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  10  marzo  2017,
recante l'integrazione dello stanziamento  di  risorse  di  cui  alle
delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del
31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017,  di  70  milioni  di  euro,  a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5,  comma
5-quinquies, della citata legge n. 225 del 1992, per il proseguimento
dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della
grave situazione determinatesi a  seguito  degli  eventi  sismici  in
rassegna; 
  Visto in particolare  l'art.  42  del  sopra  citato  decreto-legge
convertito n.  189/2016,  che  demanda  al  capo  Dipartimento  della
protezione civile, sentito il commissario  straordinario,  l'adozione
di ordinanze finalizzate a garantire omogeneita'  operativa  tra  gli
interventi di prima emergenza e  quelli  funzionali  alla  successiva
ricostruzione per il subentro, senza soluzione di continuita',  delle
Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria  nelle  attivita'  avviate
durante la fase di prima emergenza,  disciplinate  con  le  ordinanze
adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Sentito  il  commissario   straordinario   del   Governo   per   la
ricostruzione; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proseguimento dell'attivita' del Dipartimento della Protezione civile
  nei territori interessati dagli eventi sismici fino  alla  scadenza
  dello stato di emergenza 
  1.  Il  Dipartimento   della   protezione   civile   prosegue   nel
coordinamento,  senza  soluzione  di  continuita',   delle   seguenti
attivita': 
    a)  monitoraggio  dell'attuazione  degli  appalti  specifici  per
l'allestimento delle Strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) di  cui
all'art.  1  dell'ordinanza  n.  394/2016,  oltre  che  delle  misure
alternative previste dall'art. 14 del decreto-legge n.  8/2017,  fino
al soddisfacimento dei relativi fabbisogni e, comunque, non oltre  la
scadenza dello stato di emergenza, avvalendosi del soggetto attuatore
nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, dott. Marco
Guardabassi; 
    b) coordinamento dello svolgimento delle verifiche di  agibilita'
degli  edifici  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  3,  comma   1,
dell'ordinanza n. 392/2016, come  integrato  dall'art.  1,  comma  5,
dell'ordinanza n. 422/2016, nonche'  dall'art.  1  dell'ordinanza  n.
405/2016, fino al soddisfacimento delle esigenze legate alla gestione
dell'emergenza; 
    c) coordinamento della gestione delle  risorse  finanziarie  rese
disponibili  per  la  gestione  della  situazione  di  emergenza   in
rassegna, attribuite con le delibere del Consiglio dei  ministri  del
25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio  2017  e
del 10 marzo 2017 citate in  premessa,  allocate  sul  cap.  766  del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  fino
alla liquidazione degli oneri maturati entro la scadenza dello  stato
di  emergenza,  sulla  base  delle  rendicontazioni  presentate   dai
soggetti attuatori e dalle amministrazioni ed  enti  interessati  per
l'attuazione delle misure attivate con  le  ordinanze  di  protezione
civile  richiamate  in  premessa,  ivi  compresa,   ove   necessario,
l'eventuale istruttoria per ulteriori stanziamenti ai sensi di quanto
previsto dall'art. 5, comma 1,  penultimo  periodo,  della  legge  n.
225/1992 e successive modifiche  ed  integrazioni;  il  coordinamento
dell'impiego e della rendicontazione delle  risorse  rinvenienti  dai
trasferimenti del Fondo di solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE)
secondo le modalita' stabilite dal regolamento (UE) n.  661/2014  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  15  maggio   2014,   che
confluiranno sul  medesimo  cap.  766  del  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    d) coordinamento degli interventi del volontariato di  protezione
civile a supporto delle esigenze di tutela dei beni culturali nonche'
della gestione dei rimborsi previsti a favore delle organizzazioni di
volontariato  di  protezione  civile  e  dei  datori  di  lavoro  dei
volontari ai sensi di quanto previsto  dagli  articoli  9  e  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194,  e
successive disposizioni attuative; 
    e)  coordinamento  dell'intervento  delle  risorse   dei   comuni
intervenuti   a   seguito   degli   eventi    sismici,    organizzato
dall'Associazione  nazionale  dei  comuni  d'Italia,   ai   fini   di
supportare gli enti locali interessati  dagli  eventi  calamitosi  in
premessa, ivi compreso  il  coordinamento  relativo  all'applicazione
delle connesse disposizioni in  materia  organizzativa  ed  operativa
contenute nelle ordinanze di protezione civile,  fino  alla  scadenza
dello stato di emergenza; 
    f) svolgimento delle funzioni disciplinate dall'art. 4, comma  3,
dell'ordinanza n. 408/2016 relativamente  agli  interventi  approvati
entro il termine di cui al  comma  2  nell'ambito  del  programma  di
ripristino e messa in sicurezza della rete stradale; 
    g) gestione delle attivita'  contrattuali  direttamente  attivate
dal Dipartimento della protezione civile a supporto delle  iniziative
connesse con la gestione emergenziale  fino  alla  conclusione  degli
effetti delle medesime, comunque non oltre la scadenza dello stato di
emergenza. 
  2. Il capo del Dipartimento della protezione civile  provvede  alla
progressiva   rimodulazione    dell'articolazione    operativa    del
Dipartimento sul territorio, prevedendo la cessazione  dell'attivita'
della Direzione di comando e controllo (Dicomac) di  cui  all'art.  2
dell'ordinanza n. 388/2016 entro il termine  del  7  aprile  2017.  A
decorrere da tale  data,  il  Dipartimento  della  protezione  civile
assicura,  senza  soluzione  di  continuita',  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al  comma  1  mediante  una  struttura  di  missione
appositamente costituita, i cui oneri di funzionamento sono  posti  a
carico delle risorse finanziarie rese  disponibili  per  la  gestione
della situazione di emergenza di cui in premessa.  In  ragione  degli
specifici ambiti di attivita',  la  predetta  struttura  di  missione
opera in raccordo con i rappresentanti delle componenti  e  strutture
operative del Servizio nazionale della  protezione  civile  impegnate
nelle attivita' di cui al comma 1, anche al  fine  di  continuare  ad
assicurare il concorso coordinato delle forze statuali sui  territori
interessati dagli eventi in premessa a supporto dei sistemi regionali
di protezione civile. Al personale in servizio presso la struttura di
missione  si  applica  quanto  previsto   dall'art.   7,   comma   2,
dell'ordinanza  n.  400/2016  e,  ove  necessario,  quanto   previsto
dall'art.  2  dell'ordinanza  n.  405/2016.   Nuclei   di   personale
appartenente  alla  struttura  di  missione   possono   operare   sul
territorio, se necessario, anche con  continuita'.  La  struttura  si
avvale, ove occorrenti, delle risorse e dei beni gia' a  disposizione
della Dicomac.