IL CAPO DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli
interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo
il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del
19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29
novembre 2016, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre
2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n.
436, nonche' n. 438 del 16 febbraio 2017, recanti ulteriori
interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali
eventi calamitosi in rassegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9
settembre 2016 con il quale e' stato nominato il commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi
interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno
colpito nuovamente il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017,
recante la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il
30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio
2017», con la quale lo stato di emergenza dichiarato con la delibera
del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 e' prorogato di
centottanta giorni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017,
recante l'integrazione dello stanziamento di risorse di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del
31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, di 70 milioni di euro, a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma
5-quinquies, della citata legge n. 225 del 1992, per il proseguimento
dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della
grave situazione determinatesi a seguito degli eventi sismici in
rassegna;
Visto in particolare l'art. 42 del sopra citato decreto-legge
convertito n. 189/2016, che demanda al capo Dipartimento della
protezione civile, sentito il commissario straordinario, l'adozione
di ordinanze finalizzate a garantire omogeneita' operativa tra gli
interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva
ricostruzione per il subentro, senza soluzione di continuita', delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate
durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze
adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Sentito il commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Proseguimento dell'attivita' del Dipartimento della Protezione civile
nei territori interessati dagli eventi sismici fino alla scadenza
dello stato di emergenza
1. Il Dipartimento della protezione civile prosegue nel
coordinamento, senza soluzione di continuita', delle seguenti
attivita':
a) monitoraggio dell'attuazione degli appalti specifici per
l'allestimento delle Strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) di cui
all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, oltre che delle misure
alternative previste dall'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017, fino
al soddisfacimento dei relativi fabbisogni e, comunque, non oltre la
scadenza dello stato di emergenza, avvalendosi del soggetto attuatore
nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, dott. Marco
Guardabassi;
b) coordinamento dello svolgimento delle verifiche di agibilita'
degli edifici secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1,
dell'ordinanza n. 392/2016, come integrato dall'art. 1, comma 5,
dell'ordinanza n. 422/2016, nonche' dall'art. 1 dell'ordinanza n.
405/2016, fino al soddisfacimento delle esigenze legate alla gestione
dell'emergenza;
c) coordinamento della gestione delle risorse finanziarie rese
disponibili per la gestione della situazione di emergenza in
rassegna, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e
del 10 marzo 2017 citate in premessa, allocate sul cap. 766 del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, fino
alla liquidazione degli oneri maturati entro la scadenza dello stato
di emergenza, sulla base delle rendicontazioni presentate dai
soggetti attuatori e dalle amministrazioni ed enti interessati per
l'attuazione delle misure attivate con le ordinanze di protezione
civile richiamate in premessa, ivi compresa, ove necessario,
l'eventuale istruttoria per ulteriori stanziamenti ai sensi di quanto
previsto dall'art. 5, comma 1, penultimo periodo, della legge n.
225/1992 e successive modifiche ed integrazioni; il coordinamento
dell'impiego e della rendicontazione delle risorse rinvenienti dai
trasferimenti del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSUE)
secondo le modalita' stabilite dal regolamento (UE) n. 661/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che
confluiranno sul medesimo cap. 766 del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) coordinamento degli interventi del volontariato di protezione
civile a supporto delle esigenze di tutela dei beni culturali nonche'
della gestione dei rimborsi previsti a favore delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei
volontari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e
successive disposizioni attuative;
e) coordinamento dell'intervento delle risorse dei comuni
intervenuti a seguito degli eventi sismici, organizzato
dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, ai fini di
supportare gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi in
premessa, ivi compreso il coordinamento relativo all'applicazione
delle connesse disposizioni in materia organizzativa ed operativa
contenute nelle ordinanze di protezione civile, fino alla scadenza
dello stato di emergenza;
f) svolgimento delle funzioni disciplinate dall'art. 4, comma 3,
dell'ordinanza n. 408/2016 relativamente agli interventi approvati
entro il termine di cui al comma 2 nell'ambito del programma di
ripristino e messa in sicurezza della rete stradale;
g) gestione delle attivita' contrattuali direttamente attivate
dal Dipartimento della protezione civile a supporto delle iniziative
connesse con la gestione emergenziale fino alla conclusione degli
effetti delle medesime, comunque non oltre la scadenza dello stato di
emergenza.
2. Il capo del Dipartimento della protezione civile provvede alla
progressiva rimodulazione dell'articolazione operativa del
Dipartimento sul territorio, prevedendo la cessazione dell'attivita'
della Direzione di comando e controllo (Dicomac) di cui all'art. 2
dell'ordinanza n. 388/2016 entro il termine del 7 aprile 2017. A
decorrere da tale data, il Dipartimento della protezione civile
assicura, senza soluzione di continuita', lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1 mediante una struttura di missione
appositamente costituita, i cui oneri di funzionamento sono posti a
carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione
della situazione di emergenza di cui in premessa. In ragione degli
specifici ambiti di attivita', la predetta struttura di missione
opera in raccordo con i rappresentanti delle componenti e strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile impegnate
nelle attivita' di cui al comma 1, anche al fine di continuare ad
assicurare il concorso coordinato delle forze statuali sui territori
interessati dagli eventi in premessa a supporto dei sistemi regionali
di protezione civile. Al personale in servizio presso la struttura di
missione si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 2,
dell'ordinanza n. 400/2016 e, ove necessario, quanto previsto
dall'art. 2 dell'ordinanza n. 405/2016. Nuclei di personale
appartenente alla struttura di missione possono operare sul
territorio, se necessario, anche con continuita'. La struttura si
avvale, ove occorrenti, delle risorse e dei beni gia' a disposizione
della Dicomac.