IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visti gli articoli 28 e  29-ter  del  regolamento  per  la  sanita'
marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n.  636,  e
successive  modifiche.   recanti   disposizioni   per   il   rilascio
rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo
e dell'attestato  di  iscrizione  nell'elenco  dei  medici  di  bordo
supplenti; 
  Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto  n.
636/1895 sono previsti periodici atti di  revisione,  con  intervalli
non  superiori  a  cinque  anni,  per  il  rinnovo  della  originaria
autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato  di
iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  59
dell'11 febbraio 2014, concernente il «Regolamento di  organizzazione
del Ministero della salute»; 
  Visto il decreto 8 aprile 2015. concernente l'individuazione  degli
uffici dirigenziali di  livello  non  generale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
settembre maggio 2014, registrato dalla Corte dei conti  in  data  30
settembre 2014 (fgl. 4344), con il quale e' stato  conferito  al  dr.
Raniero Guerra  l'incarico  di  direttore  generale  della  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute; 
  Visto  il  precedente  decreto  dirigenziale  14   novembre   2014,
concernente la revisione generale  delle  autorizzazioni  all'imbarco
quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei
medici di bordo supplenti; 
  Considerato  che  ricorrono  le  condizioni  per   procedere   alla
revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale  medico  di
bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo
supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013; 
  Tenuto conto delle disposizioni previste  nel  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  2013 -  2016   adottato   da   questa
Amministrazione in data 31 gennaio 2014 ai sensi dell'art.  1,  comma
14, della legge 6 novembre 2017 n. 190, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Revisione parziale 
 
  1.  E'  indetta  la   revisione   parziale   delle   autorizzazioni
all'imbarco quale medico di bordo e  degli  attestati  di  iscrizione
nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal  1°  gennaio
2010 al 31 dicembre 2013; 
  2. Possono partecipare alla revisione i medici di bordo autorizzati
ed i medici  di  bordo  supplenti  che  non  avessero  effettuato  le
revisioni precedenti, considerando quanto ricordato in premessa circa
il rinnovo  periodico  della  originaria  autorizzazione  all'imbarco
quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco  dei
medici di bordo supplenti.