IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio,
del 21 aprile 1997;
Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre
2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
Vista la direttiva del Consiglio 2008/71/CE del 15 luglio 2008,
relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
Vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE)
n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
e, in particolare, l'art. 106, paragrafo 5;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE)
n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e,
in particolare, l'art. 219, paragrafo 1, in combinato disposto con
l'art. 228;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione,
dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di
adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri
settori zootecnici, che ha attribuito all'Italia una dotazione
finanziaria di euro 20.942.300;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del
17 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613
della Commissione, dell'8 settembre 2016, per quanto concerne gli
allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che prevede nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017 ed in particolare l'art. 15, che detta
disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole,
agroalimentari e zootecniche;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, del 7 aprile 2015, recante modalita' di applicazione
dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne
le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti
lattieri;
Considerato che l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, autorizza, tra l'altro, la spesa di due milioni di euro
per il settore equino nelle zone colpite dagli eventi sismici;
Considerato che l'art. 15, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) ad anticipare la somma di euro 22.942.300 per l'anno 2017, a
valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Acquisiti i pareri espressi dalla Regione Lazio, con comunicazione
del 24 febbraio 2017, dalla Regione Abruzzo con comunicazione del 27
febbraio 2017, dalla Regione Marche con comunicazione del 27 febbraio
2017 e dalla Regione Umbria con comunicazione del 27 febbraio 2017;
Considerato che il regolamento delegato (UE) 2016/1613, della
Commissione, dispone che i pagamenti sono ammissibili all'aiuto
dell'Unione solo se effettuati entro il 30 settembre 2017;
Considerato che, per effetto delle disposizioni del regolamento
delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, il
sostegno per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma
e' versato al massimo entro il 30 settembre 2018;
Considerato che l'art. 2 del regolamento delegato 2016/1613
consente agli Stati membri di concedere un sostegno supplementare
fino ad un massimo del 100% dell'importo assegnato ad ogni Stato
membro;
Considerato che per l'Italia e' possibile concedere un ulteriore
sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma
fino a un massimo del 100% dell'importo di cui all'allegato del
regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, cosi come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione,
del 17 febbraio 2017;
Considerato che gli Stati membri devono adottare misure sulla base
di criteri oggettivi e non discriminatori e che non provochino
distorsioni della concorrenza;
Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo, per l'erogazione
delle dotazioni finanziarie rese disponibili dal regolamento delegato
(UE) 2016/1613 e dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' quelle rese disponibili in applicazione del regolamento
delegato (UE) 2017/286, il numero di animali presenti in azienda ad
una data prestabilita od il numero di capi inviati al macello in un
periodo prestabilito;
Decreta:
Art. 1
Individuazione delle azioni finanziate
1. In applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della
Commissione, dell'8 settembre 2016, in seguito denominato
«Regolamento», sono concessi aiuti, nei limiti di spesa indicati, per
i seguenti obiettivi:
a) Sostegno agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati
in zone di montagna, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 1,
lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 euro 14.000.000.
b) Sostegno alle aziende di allevamento ovino e caprino per il
miglioramento della qualita' del gregge, euro 6.000.000.
c) Sostegno alle aziende di allevamento di suini che migliorano
la qualita' ed il benessere degli allevamenti ai sensi della
direttiva 2008/120 (CE), euro 8.348.600.