LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche «Tuf»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato  e  che
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
e  le  direttive  2003/124/CE,   2003/125/CE   e   2004/72/CE,   come
rettificato in data 21 ottobre 2016 (di  seguito  anche  «regolamento
sugli abusi di mercato»); 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2016/1055   della
Commissione, del 29 giugno 2016, che  stabilisce  norme  tecniche  di
attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici  per  l'adeguata
comunicazione al  pubblico  delle  informazioni  privilegiate  e  per
ritardare la comunicazione al pubblico di  informazioni  privilegiate
ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il  regolamento  (UE)  n.
600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento  (UE)
n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento  (UE)  n.
909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione
europea e ai depositari centrali di titoli; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli  indici  usati  come  indici  di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti  finanziari  o
per misurare la  performance  di  fondi  di  investimento  e  recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE  e  del  regolamento
(UE) n. 596/2014; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione,  del
17 maggio 2016, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  596/2014  per
quanto  riguarda  le  norme  tecniche   di   regolamentazione   sulle
modalita',  le  procedure  e  i  sistemi  opportuni  applicabili   ai
partecipanti  al  mercato  che  comunicano  le  informazioni   quando
effettuano sondaggi di mercato; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione,
del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di  attuazione  sui
sondaggi di mercato per quanto riguarda i  sistemi  e  i  modelli  di
notifica ad  uso  dei  partecipanti  al  mercato  che  comunicano  le
informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento
(UE) n. 596/2014; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione,
dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di  attuazione  per
quanto riguarda i tempi, il formato  e  il  modello  delle  notifiche
trasmesse alle autorita' competenti a norma del regolamento  (UE)  n.
596/2014; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione,
del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche  di  attuazione  per
quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi
accesso a informazioni privilegiate e  il  relativo  aggiornamento  a
norma del regolamento (UE) n. 596/2014; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione,
del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche  di  attuazione  per
quanto riguarda il formato e il modello per  la  notifica  e  per  la
comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone  che
esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di  direzione,
in conformita' al regolamento (UE) n. 596/2014; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione,  del
9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per  quanto
riguarda le  norme  tecniche  di  regolamentazione  sui  dispositivi,
sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da  utilizzare
per prevenire, individuare e segnalare  le  pratiche  abusive  e  gli
ordini o le operazioni sospetti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione,  del
9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per  quanto
riguarda le norme tecniche  di  regolamentazione  sulle  disposizioni
tecniche per  la  corretta  presentazione  delle  raccomandazioni  in
materia di investimenti  o  altre  informazioni  che  raccomandano  o
consigliano una strategia di investimento e per la  comunicazione  di
interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  2016/1052  della  Commissione,
dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE)  n.  596/2014  per
quanto  riguarda  le  norme  tecniche   di   regolamentazione   sulle
condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e
alle misure di stabilizzazione; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2016/909  della  Commissione,
dell'1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n.  596/2014  per
quanto riguarda le norme tecniche  di  regolamentazione  relative  al
contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorita' competenti  e
alla  compilazione,  pubblicazione   e   tenuta   dell'elenco   delle
notifiche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione,  del
26 febbraio 2016, che integra il regolamento  (UE)  n.  596/2014  con
norme tecniche di regolamentazione sui  criteri,  la  procedura  e  i
requisiti relativi all'istituzione di una prassi di  mercato  ammessa
nonche' i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la  modifica
delle relative condizioni di accettazione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione,  del
17 dicembre 2015, che integra il regolamento  (UE)  n.  596/2014  per
quanto riguarda l'esenzione di  taluni  organismi  pubblici  e  delle
banche centrali di Paesi terzi, gli indicatori di  manipolazioni  del
mercato, le soglie di comunicazione, l'autorita'  competente  per  le
notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare  durante  periodi  di
chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che  esercitano
funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione  soggette  a
notifica; 
  Vista  la  direttiva  2014/57/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in  caso
di abusi di mercato; 
  Vista  la  direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione  degli  obblighi
di trasparenza riguardanti le  informazioni  sugli  emittenti  i  cui
valori  mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato, come modificata da ultimo dalla  direttiva  2013/50/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione  del
19 maggio 2016  che  integra  la  direttiva  2004/109/CE  per  quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione  relative  all'accesso
alle  informazioni  previste   dalla   regolamentazione   a   livello
dell'Unione; 
  Vista la delibera  del  14  maggio  1999,  n.  11971  e  successive
modificazioni,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il   regolamento
concernente la disciplina degli emittenti in attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la delibera del  29  ottobre  2007,  n.  16191  e  successive
modificazioni,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il   regolamento
concernente la disciplina  dei  mercati  in  attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la  delibera  del  12  marzo  2010,  n.  17221  e  successive
modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento  recante
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate; 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Considerato che il regolamento sugli abusi di mercato si applica  a
decorrere dalla data del 3 luglio 2016, fatto salvo  quanto  previsto
dall'art. 39, paragrafi 2,  con  riferimento  alle  disposizioni  ivi
richiamate,  e  4,  come  modificato  dal  citato  Regolamento   (UE)
2016/1033; 
  Considerato che, secondo quanto previsto dal  citato  art.  39  del
regolamento, i riferimenti alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento
(UE) n. 600/2014 anteriormente al 3 gennaio 2018 si  intendono  fatti
alla direttiva 2004/39/CE e che  ove  le  disposizioni  del  medesimo
regolamento facciano riferimento agli OTF, ai mercati di crescita per
le PMI,  alle  quote  di  emissioni  o  ai  prodotti  oggetto  d'asta
correlati, tali disposizioni non si applicano agli OTF, ai mercati di
crescita per le PMI, alle quote di emissioni o  ai  prodotti  oggetto
d'asta correlati fino al 3 gennaio 2018; 
  Considerato  che,  per  effetto  della  diretta  applicazione   del
regolamento sugli abusi di mercato  e  dei  relativi  atti  normativi
sopra richiamati, devono ritenersi non applicabili le norme nazionali
che contrastano con le disposizioni di diretta derivazione europea  e
che  e'   pertanto   necessario   procedere   all'abrogazione   delle
disposizioni contenute nei citati regolamenti di attuazione del Tuf e
del codice civile che ad essi si sovrappongono; 
  Considerati  l'ambito  e  le  finalita'  dei  poteri  regolamentari
conferiti alla Consob ai  sensi  dell'art.  113-ter,  commi  3  e  5,
dell'art. 114, commi 1, 3, 7, 9 e 10,  dell'art.  114-bis,  comma  3,
dell'art. 115-bis, dell'art. 116, comma 1, dell'art.  132,  comma  1,
dell'art. 133, dell'art. 154-ter, comma 6, dell'art.  180,  comma  1,
lettera c), dell'art. 181, comma 2, dell'art. 183, dell'art. 187-ter,
comma 7, dell'art. 187-nonies, del Tuf, nonche'  ai  sensi  dell'art.
2391-bis del codice civile; 
  Considerato  che  e'  opportuno  procedere  alla  revisione   delle
disposizioni regolamentari  che  non  incidono  sulla  disciplina  in
materia di abusi di mercato, al fine di  garantire  il  coordinamento
delle fonti normative, sulla base  dei  citati  poteri  regolamentari
conferiti alla Consob; 
  Considerato  che  la  disciplina  in   materia   di   obblighi   di
comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, modalita',
termini e  ritardo  della  stessa,  e'  contenuta  nell'art.  17  del
regolamento sugli abusi di mercato,  nel  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2016/1055 e nel regolamento delegato (UE) 2016/522; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 114,  comma  2,  del  Tuf,  «Gli
emittenti quotati impartiscono le disposizioni  occorrenti  affinche'
le societa' controllate forniscano tutte le  notizie  necessarie  per
adempiere gli obblighi di  comunicazione  previsti  dalla  legge.  Le
societa'   controllate   trasmettono   tempestivamente   le   notizie
richieste», fermo restando  che  gli  obblighi  di  comunicazione  al
pubblico delle informazioni privilegiate si applicano unicamente agli
emittenti  quotati,   per   le   informazioni   che   li   concernono
«Direttamente», ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1,  del  regolamento
sugli abusi di mercato; 
  Considerato che, limitatamente agli obblighi  di  comunicazione  al
pubblico previsti in capo agli emittenti quotati di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera w), del Tuf, si applicano le  disposizioni  generali
in materia di diffusione, stoccaggio e  deposito  delle  informazioni
regolamentate,  ai  sensi  della  direttiva   2004/109/CE   e   delle
corrispondenti norme nazionali di recepimento; 
  Considerato che la sezione B dell'allegato accluso  al  regolamento
delegato (UE) n. 1437/2016 prevede  le  classi  e  sottoclassi  delle
informazioni  previste   dalla   regolamentazione   da   prendere   a
riferimento per il punto di accesso unico europeo  alle  informazioni
regolamentate, e dunque per i meccanismi di stoccaggio autorizzati; 
  Considerato  che  e'  opportuno  prevedere  il  mantenimento  degli
obblighi di comunicazione al pubblico da parte degli emittenti valori
mobiliari  delle  deliberazioni  con  le  quali  l'organo  competente
approva il progetto di bilancio, la  proposta  di  distribuzione  del
dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato
e, se del caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive; 
  Considerato che nei confronti degli emittenti strumenti  finanziari
diffusi presso il pubblico in misura  rilevante,  si  applica  l'art.
114, ad eccezione  del  comma  7,  per  effetto  del  rinvio  a  tale
disposizione contenuto  nell'art.  116,  comma  1,  del  Tuf,  ove  i
medesimi emittenti  non  siano  comunque  tenuti  ad  adempiere  agli
obblighi previsti dal regolamento sugli abusi di  mercato  in  quanto
ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'art.  2,  paragrafo
1, del medesimo regolamento; 
  Considerato che gli obblighi di  comunicazione  alla  Consob  e  al
pubblico  delle  operazioni,  aventi   ad   oggetto   azioni   emesse
dall'emittente  o  altri  strumenti  finanziari  ad  esse  collegati,
compiute da «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  di
controllo o di direzione in un emittente quotato e  i  dirigenti  che
abbiano  regolare  accesso  a  informazioni  privilegiate   (...)   e
detengano il potere di adottare decisioni  di  gestione  che  possono
incidere sull'evoluzione e sulle  prospettive  future  dell'emittente
quotato»  e  dalle  persone  strettamente  legate  a  tali  soggetti,
risultano disciplinati dall'art. 19 del regolamento  sugli  abusi  di
mercato,  dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)   2016/522   e   dal
regolamento di esecuzione (UE) 2016/523; 
  Considerato che e' opportuno modificare la  disciplina  applicabile
in ordine alle modalita' con le quali gli emittenti  quotati  possono
effettuare  l'acquisto   di   azioni   proprie   e   della   societa'
controllante,  che  siano  idonee  ad  assicurare   la   parita'   di
trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del Tuf e coerenti
con la disciplina recata dall'art. 5 del regolamento sugli  abusi  di
mercato e dal regolamento delegato (UE) 2016/1052; 
  Considerato  che  e'  opportuno  esercitare  la  facolta'  prevista
dall'art. 19, paragrafo 9, del regolamento sugli  abusi  di  mercato,
determinando l'ammontare della soglia  di  cui  al  paragrafo  8  del
predetto articolo a  €  20.000,  previa  comunicazione  all'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati della  decisione  di
adottare una soglia superiore  a  €  5.000,  nonche'  della  relativa
motivazione con specifico riferimento  alle  condizioni  del  mercato
finanziario italiano, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli
oneri per i soggetti sottoposti alla vigilanza; 
  Considerato  che,  per  effetto  dell'applicazione  diretta   delle
richiamate  disposizioni  europee,  gli  obblighi  di   comunicazione
previsti dall'art. 114, comma 7, del Tuf,  continuano  ad  applicarsi
nei confronti di «Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10
per cento del capitale  sociale,  nonche'  ogni  altro  soggetto  che
controlla l'emittente quotato» e alle persone strettamente  legate  a
tali soggetti; 
  Considerato  che  e'  opportuno  prevedere  una  disciplina   degli
obblighi di comunicazione applicabili agli azionisti rilevanti quanto
piu' coerente con quella prevista  dal  regolamento  sugli  abusi  di
mercato per i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di
controllo o  di  direzione,  al  fine  di  razionalizzare  il  quadro
normativo, con  particolare  riferimento  alla  determinazione  della
soglia rilevante; 
  Considerato che nelle «Questions and Answers on  the  Market  abuse
regulation» del 27  gennaio  2017  (ESMA70-21038340-40),  l'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha chiarito che,  ai
fini del computo della soglia prevista per gli obblighi  di  notifica
delle operazioni effettuate dai soggetti che esercitano  funzioni  di
amministrazione, di controllo o di direzione  di  un  emittente,  non
devono essere aggregate tali operazioni con quelle  effettuate  dalla
persone strettamente legate a tali soggetti; 
  Considerato altresi' che  e'  opportuno  modificare  lo  schema  di
comunicazione e le relative istruzioni, contenuti nell'allegato 6 del
regolamento concernente la disciplina degli emittenti, ai fini  della
comunicazione delle operazioni compiuta  dagli  azionisti  rilevanti,
tenuto conto che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523  reca  il
formato e il modello per  la  notifica  e  per  la  comunicazione  al
pubblico  delle  operazioni  effettuate  da  persone  che  esercitano
funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; 
  Considerato che la disciplina concernente la diffusione al pubblico
di ricerche e raccomandazioni di investimento,  dati  o  statistiche,
risulta contenuta negli articoli 20 e 21 del regolamento sugli  abusi
di mercato, nonche' nel regolamento delegato (UE) 2016/958; 
  Considerato che l'art. 114, comma 9, lettera b),  del  Tuf  demanda
alla Consob il compito di stabilire  le  modalita'  di  pubblicazione
delle ricerche e delle informazioni prodotte o diffuse  da  emittenti
quotati o da soggetti abilitati, nonche' da soggetti in  rapporto  di
controllo con essi; 
  Considerato  peraltro  che  e'  opportuno  demandare  ad   apposita
comunicazione la definizione delle condizioni in presenza delle quali
la Consob puo' richiedere ai predetti soggetti  la  pubblicazione  di
raccomandazioni di investimento, essendo  tali  condizioni  attinenti
piu' specificamente alle prassi di vigilanza  applicate  al  fine  di
garantire la tutela degli investitori e la  trasparenza  del  mercato
dei capitali; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, lettera m), del
regolamento  sugli  abusi  di  mercato,  «Le   autorita'   competenti
dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale,  dei  seguenti
poteri di controllo e di indagine: (...) di adottare tutte le  misure
necessarie a garantire che il pubblico  sia  correttamente  informato
con riguardo, tra l'altro, alla correzione di  informazioni  false  o
fuorvianti divulgate, anche imponendo all'emittente o  ad  altri  che
abbiano pubblicato o  diffuso  informazioni  false  o  fuorvianti  di
pubblicare una dichiarazione di rettifica»; 
  Considerato che l'art. 114, comma 10,  del  Tuf,  attribuisce  alla
Consob il potere di valutare, preventivamente e in via  generale,  la
sussistenza   delle   condizioni    al    ricorrere    delle    quali
l'autoregolamentazione  applicabile  ai  giornalisti   sia   ritenuta
equivalente e consenta di conseguire gli  stessi  effetti  di  quella
prevista in  materia  di  raccomandazioni  di  investimento,  per  le
finalita' indicate dagli articoli 20, paragrafo 3, comma 3, e 21, del
regolamento sugli abusi di mercato; 
  Considerato che la disciplina in materia di obblighi di istituzione
e aggiornamento dei registri delle persone  che  hanno  accesso  alle
informazioni privilegiate, previsti per gli emittenti quotati e per i
soggetti che agiscono  a  nome  o  per  conto  loro,  sono  contenute
nell'art. 18 del regolamento sugli abusi di mercato e nel regolamento
di esecuzione (UE) 2016/347; 
  Considerato  che  la  disciplina  regolamentare   in   materia   di
ammissione delle prassi di mercato,  ai  sensi  degli  articoli  180,
comma 1, lettera c), e 181, comma 2, del Tuf, e' contenuta  nell'art.
13 del regolamento sugli abusi di mercato e nel regolamento  delegato
(UE) 2016/908; 
  Considerato  che  l'individuazione   degli   indicatori   e   delle
fattispecie manipolative, di cui all'art. 187-ter, commi 6 e  7,  del
testo  unico  finanziario,  risulta  disciplinata  dall'art.   12   e
dall'allegato I del regolamento sugli abusi di mercato,  nonche'  dal
regolamento delegato (UE) 2016/522; 
  Considerato che gli obblighi di segnalazione di ordini e operazioni
sospetti risultano disciplinati dall'art. 16  del  regolamento  sugli
abusi di mercato e dal regolamento delegato (UE) 2016/957; 
  Considerato che e' opportuno modificare gli  articoli  102,  103  e
103-bis, del regolamento concernente la disciplina  degli  emittenti,
al fine di realizzare un allineamento  terminologico  delle  predette
disposizioni in materia di  OICR  ammessi  alla  negoziazione  in  un
mercato regolamentato con quanto previsto dalla parte II  del  citato
regolamento, per effetto  delle  modifiche  apportate  alla  delibera
dell'8  gennaio  2015,  n.  19094,  di  recepimento  della  direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi; 
  Considerate le osservazioni pervenute in risposta al  documento  di
consultazione  sulle  proposte  di  modifica   dei   regolamenti   di
attuazione del Tuf, pubblicato in data 24 ottobre 2016; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modificazioni 
 
  1. Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato  con
delibera del 14 maggio 1999, n.  11971  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nella parte II, titolo I, capo V, sezione II: 
      i) all'art. 34-sexies,  comma  1,  le  parole  «Fermo  restando
quanto previsto dall'art. 114,  comma  12,  del  testo  unico,»  sono
soppresse; 
      ii) l'art. 34-septies e' abrogato; 
    b) nella parte III, titolo II, capo I: 
      i) all'art. 65, i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      ii) all'art. 65-ter, comma 1, le parole «nell'allegato 3N» sono
sostituite dalle seguenti: «Nell'allegato, sezione B, del regolamento
delegato (UE) n. 1437/2016»  e  dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il
seguente: «1-bis. Per le  informazioni  diverse  da  quelle  indicate
nell'allegato, sezione B, del regolamento indicato dal comma  1,  che
devono essere diffuse con le modalita' indicate  nel  presente  capo,
gli stessi soggetti attribuiscono il codice identificativo "REGEM".»; 
      iii) all'art. 65-septies, il comma 4 e' abrogato; 
      iv) dopo l'art. 65-undecies e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  65-undecies.1  (Compiti  della  societa'  di  gestione   del
mercato) - 1. La societa' di gestione del mercato puo' stabilire, con
il regolamento previsto dall'art. 62 del testo  unico,  il  contenuto
minimo dei  comunicati  e  le  modalita'  di  rappresentazione  delle
informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di
fatti. 
  2. Gli emittenti strumenti  finanziari  osservano  le  disposizioni
adottate dalla societa' di gestione ai sensi del comma 1.»; 
    c) nella parte III, titolo II, capo II, sezione I: 
      i) l'art. 65-duodecies e' abrogato; 
      ii) all'art. 66, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli
obblighi di informazione delle informazioni privilegiate sono assolti
mediante apposito comunicato diffuso con le  modalita'  indicate  nel
capo I», e i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      iii) gli articoli 66-bis, 67 e 68 sono abrogati; 
    d) nella parte III, titolo II, capo II, sezione II: 
      i) gli articoli da 69 a 69-septies sono abrogati; 
      ii) all'art. 69-octies, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:
«1.   La   Consob   valuta   preventivamente   se   le    norme    di
autoregolamentazione dei giornalisti  consentono  di  conseguire  gli
stessi effetti delle prescrizioni contenute nel regolamento  (UE)  n.
596/2014 e nelle relative norme tecniche di regolamentazione.», e  al
comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo:  «La
Consob trasmette contestualmente le stesse al Ministero dell'economia
e delle finanze, ai fini della notifica alla Commissione europea.»; 
      iii) all'art. 69-novies, la rubrica dell'articolo e' sostituita
dalla seguente:  «Trasmissione  alla  Consob  e  pubblicazione  delle
raccomandazioni», e il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  La
Consob puo' richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di  provvedere
immediatamente     alla     pubblicazione     di      raccomandazioni
d'investimento.»; 
    e) nella parte III, titolo  II,  capo  II,  sezione  III,  l'art.
69-decies e' abrogato; 
    f) nella parte III, titolo II, capo II, sezione V, dopo l'art. 78
e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 78-bis (Trasparenza delle deliberazioni). - 1. Gli  emittenti
valori mobiliari informano il pubblico, con le modalita' previste nel
capo I, delle deliberazioni con le quali l'organo competente  approva
il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del  dividendo,
il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e, se  del
caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.»; 
    g) nella parte III, titolo II, capo II, sezione VI: 
      i) all'art. 84-bis, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Qualora le deliberazioni con le quali l'organo competente degli
emittenti   indicati   dal   comma   1   sottopone   all'approvazione
dell'assemblea i piani di compensi siano soggette  agli  obblighi  di
comunicazione previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014,
nel comunicato da diffondere al pubblico con  le  modalita'  indicate
dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, sono  contenute,
in aggiunta alle altre informazioni da  pubblicarsi  ai  sensi  della
predetta norma, almeno le seguenti informazioni: 
    a) la descrizione dei soggetti destinatari nella  forma  prevista
nell'allegato 3A, schema 7, paragrafo 1; 
    b) gli elementi essenziali relativi  alle  caratteristiche  degli
strumenti finanziari su cui si basano i piani di  compensi,  indicate
nell'allegato 3A, schema 7, paragrafo 4; 
    c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani. 
  4. La disposizione di cui al comma  3  si  applica  agli  emittenti
azioni  relativamente  ai  piani  di  compensi  basati  su  strumenti
finanziari,  deliberati  dalle  societa'  controllate  a  favore  dei
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del  consiglio  di
gestione,  nelle  medesime  societa'  controllate  ovvero  in   altre
societa' controllanti o controllate.»; 
      ii) gli articoli 87 e 87-bis sono abrogati; 
    h) nella parte III, titolo II, capo IV: 
      i) all'art. 102: 
        1) nella rubrica la parola «OICR» e' sostituita dalla parola:
«FIA»; 
        2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I gestori,  con
riferimento a ciascun FIA chiuso ammesso con il proprio consenso alla
negoziazione in un mercato  regolamentato  in  Italia,  osservano  le
disposizioni del capo I e  del  capo  II,  sezione  I,  del  presente
titolo, nonche' le disposizioni del titolo VII.»; 
        3) il comma 3 e' abrogato; 
        4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I  soggetti  di
cui al comma 1 danno notizia delle informazioni, atti o documenti  di
cui all'art.  3,  comma  4,  del  regolamento  ministeriale  previsto
dall'art.  39  del  testo  unico  e   delle   deliberazioni   assunte
dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza,
mediante diffusione di un annuncio con le modalita' indicate nel capo
I del presente titolo. Si applica  l'art.  84  con  riferimento  alle
informazioni sull'esercizio  dei  diritti  dei  partecipanti  ai  FIA
chiusi.»; 
      ii) all'art. 103: 
        1) nella rubrica la parola «OICR» e' sostituita dalla parola:
«FIA»; 
        2) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  I  gestori,
entro il giorno successivo all'approvazione, mettono  a  disposizione
del pubblico, presso la sede sociale, con le modalita'  indicate  nel
capo  I  e  secondo  quanto  previsto  dai   rispettivi   ordinamenti
nazionali, la relazione  annuale,  corredata  della  relazione  degli
amministratori, e la  relazione  semestrale  di  ciascun  FIA  chiuso
gestito, le cui quote o azioni siano ammesse alla negoziazione in  un
mercato regolamentato in Italia.»; 
        3) il comma 2 e' abrogato; 
        4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «I gestori che,  su
base  volontaria,  intendono  comunicare  al  pubblico   informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria
annuale e  semestrale,  si  attengono  a  quanto  previsto  dall'art.
82-ter, descrivendo gli eventi di particolare importanza  per  i  FIA
chiusi verificatisi  nel  periodo  di  riferimento  e  gli  eventuali
effetti degli stessi sulla composizione  degli  investimenti  e,  per
quanto possibile, sul risultato economico.»; 
        5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. I  gestori  rendono  disponibili  nel  proprio  sito  internet,
consentendone  l'acquisizione  su  supporto  duraturo,  e  mantengono
costantemente aggiornati: 
    a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi; 
    b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla  Banca
d'Italia in ordine al contenimento e frazionamento del rischio  e  ai
criteri di valutazione dei FIA chiusi; 
    c) il regolamento di gestione o lo statuto.»; 
        6) nel comma 6, le parole «degli OICR» sono sostituite  dalle
seguenti: «dei FIA»; 
      iii) all'art. 103-bis: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con riferimento
a ciascun  OICR  aperto  ammesso  alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato in Italia, i gestori rendono  disponibili  nel  proprio
sito internet e  mantengono  costantemente  aggiornati  il  KIID,  il
prospetto  o  il  documento  per  la  quotazione,  e  gli   eventuali
supplementi, la documentazione contabile nonche'  il  regolamento  di
gestione o lo statuto degli  OICR,  consentendone  l'acquisizione  su
supporto durevole.»; 
        2) nel comma 2, dopo le parole «previste dall'art.  19»  sono
aggiunte le seguenti: «e dall'art. 22, comma 5, ove applicabile,»,  e
le parole «la banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti:  «il
depositario»; 
        3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    i) nella parte III, titolo II, capo VI: 
      i) l'art. 109 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 109 (Informazione su eventi e circostanze  rilevanti).  -  1.
Gli obblighi di comunicazione delle informazioni rilevanti  ai  sensi
dell'art. 114, comma 1, del testo  unico  da  parte  degli  emittenti
strumenti  finanziari  diffusi  si  considerano  assolti  quando,  al
verificarsi di un complesso di circostanze o di  un  evento,  sebbene
non ancora  formalizzati,  il  pubblico  sia  stato  informato  senza
indugio mediante apposito comunicato diffuso ad almeno due agenzie di
stampa, ovvero avvalendosi di uno  SDIR,  e  tramite  la  contestuale
pubblicazione nel proprio sito internet, ove disponibile. 
  2. Gli emittenti indicati dal comma 1 assicurano che: 
    a) il comunicato contenga gli elementi idonei  a  consentire  una
valutazione completa e corretta  degli  eventi  e  delle  circostanze
rappresentati nonche' collegamenti e raffronti con il  contenuto  dei
comunicati precedenti; 
    b) ogni modifica significativa delle informazioni gia' rese  note
al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalita' indicate nel
capo I; 
    c) la comunicazione al  pubblico  di  informazioni  su  eventi  e
circostanze rilevanti e il  marketing  delle  proprie  attivita'  non
siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante. 
  3. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 non si applicano
nei casi in cui, in relazione ai medesimi strumenti  finanziari,  gli
stessi emittenti siano comunque tenuti  agli  obblighi  previsti  dal
regolamento (UE) n. 596/2014.»; 
      ii) dopo l'art. 109-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 109-ter (Ritardo della comunicazione).  -  1.  Gli  emittenti
strumenti finanziari diffusi possono ritardare  la  comunicazione  al
pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti al fine
di non pregiudicare i loro legittimi interessi. 
  2. Le circostanze rilevanti ai sensi del comma 1  includono  quelle
in  cui  la  comunicazione   al   pubblico   di   informazioni   puo'
compromettere   la   realizzazione   di   un'operazione   da    parte
dell'emittente ovvero puo', per ragioni inerenti  alla  non  adeguata
definizione degli eventi  o  delle  circostanze,  dare  luogo  a  non
compiute valutazioni da parte  del  pubblico.  Tra  tali  circostanze
rientrano almeno le seguenti: 
    a) nel caso in cui la solidita'  finanziaria  dell'emittente  sia
minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non  rientrante
nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di  insolvenza.
La comunicazione al pubblico delle informazioni puo' essere  rinviata
per  un  periodo  limitato  di  tempo,   qualora   essa   rischi   di
compromettere gravemente gli interessi degli  azionisti  esistenti  o
potenziali,  in  quanto   pregiudicherebbe   la   conclusione   delle
trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario  a  lungo
termine dell'emittente; 
    b) le decisioni  adottate  o  i  contratti  conclusi  dall'organo
amministrativo di un  emittente  la  cui  efficacia  sia  subordinata
all'approvazione  di  un   altro   organo   dell'emittente,   diverso
dall'assemblea,  qualora  la  struttura  dell'emittente  preveda   la
separazione tra i due organi, a condizione che  la  comunicazione  al
pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con  il
simultaneo annuncio che l'approvazione  e'  ancora  in  corso,  possa
compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte  del
pubblico. 
  3. I soggetti che ritardano  la  comunicazione  al  pubblico  delle
informazioni devono controllare l'accesso alle  informazioni  stesse,
al fine  di  assicurarne  la  riservatezza,  mediante  l'adozione  di
efficaci misure che consentano: 
    a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da
quelle che ne hanno necessita' per l'esercizio  delle  loro  funzioni
nell'ambito dell'emittente; 
    b)  di  garantire  che  le  persone  che  hanno  accesso  a  tali
informazioni riconoscano i doveri giuridici e  regolamentari  che  ne
derivano; 
    c) l'immediata comunicazione al pubblico  delle  informazioni  su
eventi e circostanze rilevanti, qualora i medesimi soggetti non siano
stati in grado di assicurarne la  riservatezza,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'art. 114, comma 4, del testo unico  in  relazione  alla
comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza. 
  4. I soggetti che ritardano  la  comunicazione  al  pubblico  delle
informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 3, del testo  unico  danno
notizia alla Consob  dell'avvenuto  ritardo,  indicando  le  connesse
circostanze, immediatamente dopo  la  diffusione  al  pubblico  della
medesima informazione. 
  5.  La  Consob,  avuta  comunque  notizia  di  un   ritardo   nella
comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e  circostanze
rilevanti, puo' richiedere  ai  soggetti  interessati,  valutando  le
circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio  a
tale  comunicazione.  In  caso  di  inottemperanza  la  Consob   puo'
provvedere direttamente a spese degli interessati.»; 
    j) nella parte III, titolo  III,  capo  I,  sezione  I,  all'art.
119-bis: 
    i) al comma 3, la lettera c-ter  e'  sostituita  dalla  seguente:
«c-ter) ai diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di
stabilizzazione in conformita' all'art. 5  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014 e delle relative norme  tecniche  di  attuazione  purche'  i
diritti di voto inerenti a  tali  azioni  non  siano  esercitati  ne'
altrimenti    utilizzati    per    intervenire     nella     gestione
dell'emittente.»; 
      ii)  al  comma  4,  le  parole  «all'art.  11  della  direttiva
2006/49/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art.  4,  paragrafo
1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013»; 
      k) nella parte III, titolo V: 
      i) la rubrica del titolo e' sostituita dalla seguente:  «Tutela
delle  minoranze,  acquisto  di  azioni  proprie  e   operazioni   di
stabilizzazione»; 
      ii) all'art.  144,  comma  1,  le  parole  «della  societa'  di
gestione del» sono sostituite dalle seguenti: «di un»,  e  le  parole
«tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»; 
      iii) all'art. 144-bis; 
        1) al comma 1, lettere b) e c), dopo le parole  «sui  mercati
regolamentati»  sono   aggiunte   le   seguenti:   «o   sui   sistemi
multilaterali di negoziazione», e dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti: 
    «d-bis) nello  svolgimento  dell'attivita'  di  internalizzazione
sistematica secondo modalita' non  discriminatorie  e  che  prevedano
l'esecuzione in via automatica e non discrezionale  delle  operazioni
in base a parametri preimpostati; 
    d-ter) con le modalita' stabilite da prassi  di  mercato  ammesse
dalla  Consob  ai  sensi  dell'art.  13  del  regolamento   (UE)   n.
596/2014.»; 
        2) dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Gli
acquisti di azioni proprie disciplinati dall'art. 132 del testo unico
possono essere altresi' effettuati alle condizioni indicate dall'art.
5 del regolamento (UE) n. 596/2014.»; 
        3) al comma 2, le parole «al comma 1» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»; 
        4) al comma 5, le parole «nei commi 3 e  4»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel comma 3»; 
      iv) dopo l'art. 144-bis, sono aggiunti i seguenti articoli: 
  «Art. 144-bis.1 (Esenzioni per le operazioni di acquisto di  azioni
proprie e stabilizzazione). - 1. Le operazioni di acquisto di  azioni
proprie e stabilizzazione non costituiscono abusi di  mercato  quando
ricorrono le condizioni indicate dall'art. 5 del regolamento (UE)  n.
596/2014. 
  Art. 144-bis.2 (Comunicazione  delle  operazioni  di  compravendita
degli strumenti finanziari). - 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 5
del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme  tecniche  di
attuazione, gli emittenti azioni, ovvero i gestori di FIA  chiusi  le
cui quote o  azioni  siano  ammesse  alla  negoziazione  nei  mercati
regolamentati, informano il pubblico e la Consob, con le modalita'  e
nei termini indicati nell'allegato 3F, delle  operazioni  individuate
nello  stesso  allegato,  aventi  ad  oggetto  i   propri   strumenti
finanziari,  effettuate  da  loro  stessi  o  da  societa'  da   essi
direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da  essi
appositamente incaricati.»; 
    l) nella parte III, titolo VII: 
      i) il capo I e' abrogato; 
      ii) il capo II e' sostituito dal seguente: 
  «Capo II - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni
di amministrazione, di controllo o di direzione, nonche' da  soggetti
rilevanti e da persone strettamente legate ad essi 
  Sezione  I  -  Operazioni  effettuate  da  persone  che  esercitano
funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone
strettamente legate ad essi 
  Art.  152-quinquies.1  (Operazioni  effettuate   da   persone   che
esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e
da persone strettamente legate ad  essi).  -  1.  Per  le  operazioni
effettuate da coloro che esercitano funzioni di  amministrazione,  di
controllo o di direzione, nonche' dalle persone a  loro  strettamente
associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014,  la  soglia
prevista dall'art. 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento,  e'
stabilita in ventimila euro. 
  Sezione II - Operazioni  effettuate  da  soggetti  rilevanti  e  da
persone strettamente legate ad essi 
  Art. 152-sexies (Definizioni).  -  1.  Nella  presente  Sezione  si
intendono per: 
    a)  "emittente   quotato":   le   societa'   indicate   nell'art.
152-septies, comma 1, del presente regolamento; 
    b) "strumenti finanziari collegati alle azioni": 
      b.1) gli strumenti finanziari che permettono di  sottoscrivere,
acquisire o cedere le azioni; 
      b.2) gli strumenti  finanziari  di  debito  convertibili  nelle
azioni o scambiabili con esse; 
      b.3) gli strumenti finanziari derivati  sulle  azioni  indicati
dall'art. 1, comma 3, del testo unico; 
      b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti  alle  azioni,
rappresentanti tali azioni; 
    c) "soggetti rilevanti":  chiunque  detenga  una  partecipazione,
calcolata ai sensi dell'art. 118, pari almeno al  10  per  cento  del
capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni  con
diritto  di  voto,  nonche'  ogni  altro   soggetto   che   controlla
l'emittente quotato; 
    d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti": 
      d.1) il coniuge non separato legalmente,  i  figli,  anche  del
coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori,  i
parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; 
      d.2) le persone giuridiche, le societa' di persone e i trust in
cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate  alla  lettera
d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della  funzione
di gestione; 
      d.3)  le  persone  giuridiche,   controllate   direttamente   o
indirettamente da un  soggetto  rilevante  o  da  una  delle  persone
indicate alla lettera d.1); 
      d.4) le societa' di persone i  cui  interessi  economici  siano
sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto  rilevante  o  di
una delle persone indicate alla lettera d.1); 
      d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante  o
di una delle persone indicate alla lettera d.1). 
  Art. 152-septies  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  Gli  obblighi
previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'art. 114, comma 7,
del testo unico si applicano: 
    a) alle societa' italiane emittenti azioni negoziate nei  mercati
regolamentati italiani o comunitari; 
    b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato  che
non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come
Stato membro d'origine. 
  2. Gli obblighi  previsti  nei  confronti  dei  soggetti  rilevanti
dall'art. 114, comma 7, del testo unico si applicano alle  operazioni
di acquisto,  vendita,  sottoscrizione  o  scambio  di  azioni  o  di
strumenti finanziari collegati alle azioni. 
  3. Non sono comunicate: 
    a) le operazioni il  cui  importo  complessivo  non  raggiunga  i
ventimila euro entro  la  fine  dell'anno;  successivamente  ad  ogni
comunicazione non  sono  comunicate  le  operazioni  il  cui  importo
complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro
entro la fine  dell'anno;  per  gli  strumenti  finanziari  collegati
derivati  l'importo  e'  calcolato  con   riferimento   alle   azioni
sottostanti; 
    b) le operazioni  effettuate  tra  il  soggetto  rilevante  e  le
persone ad esso strettamente legate; 
    c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato  e  da
societa' da esso controllate; 
    d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa
di investimento che concorrano alla costituzione del  portafoglio  di
negoziazione di tale ente o  impresa,  quale  definito  dall'art.  4,
paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013,  purche'  il
medesimo soggetto: 
      tenga  organizzativamente  separati  dalla  tesoreria  e  dalle
strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le  strutture
di negoziazione e di market making; 
      sia in grado di identificare le azioni detenute ai  fini  della
attivita' di negoziazione e/o market making, mediante  modalita'  che
possano essere oggetto di verifica  da  parte  della  Consob,  ovvero
mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; 
e, qualora operi in qualita' di market maker, 
      sia autorizzato dallo Stato membro  d'origine  ai  sensi  della
direttiva  2004/39/CE  allo  svolgimento  dell'attivita'  di   market
making; 
      fornisca alla Consob l'accordo di market making con la societa'
di gestione del mercato e/o con l'emittente  eventualmente  richiesto
dalla legge e dalle  relative  disposizioni  di  attuazione,  vigenti
nello Stato  membro  UE  dove  il  market  maker  svolge  la  propria
attivita'; 
      notifichi alla Consob che intende svolgere o  svolge  attivita'
di market  making  sulle  azioni  di  un  emittente  azioni  quotate,
utilizzando il modello TR-2  contenuto  nell'allegato  4;  il  market
maker  deve  altresi'  notificare  senza  indugio  alla   Consob   la
cessazione dell'attivita' di market making sulle medesime azioni. 
  4. Gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 7, del  testo  unico,
non  si  applicano  qualora  i  soggetti  rilevanti  o   le   persone
strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare  le  operazioni
effettuate ai sensi dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 
  Art. 152-octies (Modalita' e tempi della comunicazione alla  Consob
e al pubblico). - 1. I soggetti rilevanti comunicano  alla  Consob  e
pubblicano le operazioni sulle azioni e  sugli  strumenti  finanziari
collegati, compiute da  loro  stessi  e  dalle  persone  strettamente
legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese  successivo  a
quello in cui e' stata effettuata l'operazione. 
  2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma  1  puo'  essere
effettuata,  per  conto  dei   soggetti   rilevanti   ivi   indicati,
dall'emittente  quotato,  a  condizione  che,  previo  accordo,  tali
soggetti rilevanti  inviino  le  informazioni  indicate  al  comma  1
all'emittente  quotato,  nei  termini  ivi  indicati.  In  tal   caso
l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno
di  mercato  aperto  successivo  a  quello  in  cui  ha  ricevuto  le
informazioni dai predetti soggetti rilevanti. 
  3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma  1  puo'  essere
effettuata, per conto di tutti i soggetti  rilevanti,  dall'emittente
quotato entro i termini indicati dal comma 2. 
  4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le  modalita'  indicate
nell'allegato 6. 
  5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al
ricevimento,  alla  gestione  e  alla  diffusione  al  mercato  delle
informazioni previste dal presente Titolo. 
  6. I soggetti rilevanti  rendono  nota  alle  persone  strettamente
legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime
persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art.
114, comma 7, del testo unico.». 
  2. L'allegato 1L del regolamento concernente  la  disciplina  degli
emittenti, recante  «Comunicazione  ai  sensi  dell'art.  34-septies,
comma 3 del regolamento», e' abrogato. 
  3. All'allegato 3 del regolamento concernente la  disciplina  degli
emittenti sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nell'allegato  3A,   recante   «Contenuto   delle   relazioni
illustrative dell'organo amministrativo»,  schema  n.  7,  «Documento
informativo che forma oggetto di relazione  illustrativa  dell'organo
amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare  i  piani  di
compensi basati su strumenti finanziari», le parole  «dell'art.  114,
comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dell'art.   17   del
regolamento (UE) n. 596/2014»; 
    b) nell'allegato 3B, recante «Documenti informativi relativi alle
operazioni     significative     di      acquisizione/cessione      e
fusione/scissione»,  i   riferimenti   all'art.   68   del   predetto
regolamento sono soppressi; 
    c) nell'allegato 3F, le parole «societa'  di  gestione  di  fondi
chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «gestori di FIA chiusi»; 
    d)  l'allegato  3N,  recante  «Codici  per  la  diffusione  delle
informazioni regolamentate», e' abrogato; 
    e) negli allegati 3I, recante «Requisiti tecnici e funzionali dei
sistemi di  diffusione  dell'informazione»,  3L,  recante  «Requisiti
tecnici e funzionali dei meccanismi di  stoccaggio»,  e  3O,  recante
«Report per l'attestazione  dei  requisiti  dello  SDIR»,  le  parole
«allegato 3N»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «art.  65-ter  del
regolamento emittenti». 
  4. L'allegato 6 del regolamento  concernente  la  disciplina  degli
emittenti,  recante  «Comunicazione  alla  Consob  e  diffusione   al
pubblico delle informazioni relative alle  operazioni  effettuate  da
soggetti rilevanti e da persone  strettamente  legate  ad  essi»,  e'
sostituito dall'allegato 6 accluso alla presente delibera.