La Banca  d'Italia,  con  provvedimento  del  2  marzo  2017,  ha
disposto: 
      la  cessione  dei  crediti  in  sofferenza   disposta   con   i
provvedimenti n. 98852 del 26  gennaio  2016  e  n.  1553673  del  30
dicembre 2016 si intende avvenuta senza garanzia della  solvenza  dei
debitori ceduti  (cessione  pro  soluto)  nonche',  anche  in  deroga
all'art. 1266  del  codice  civile,  senza  garanzia  dell'esistenza,
titolarita',  validita',  opponibilita',  esigibilita'  ed  effettivo
incasso dei crediti ceduti e delle garanzie che li assistono; 
      REV e' impegnata a tenere Nuova Cassa di Risparmio  di  Ferrara
S.p.A. indenne da ogni rischio e onere (anche per  costi  di  difesa)
nascente dai  o  relativo  ai  citati  crediti  in  sofferenza  e  al
contenzioso ad essi  riferibile.  Su  richiesta  di  Nuova  Cassa  di
risparmio di Ferrara S.p.A., REV interviene ai  sensi  dell'art.  111
del codice di procedura civile  nei  giudizi  riguardanti  i  crediti
ceduti, consentendo all'estromissione di Nuova Cassa di Risparmio  di
Ferrara S.p.A. dai giudizi medesimi.