Estratto determina AAM/PPA n. 313 del 24 marzo 2017 
 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
KETALGESIC, nelle forme e confezioni di seguito indicate: 
      confezioni: 
        «25 mg capsule molli» 10 capsule  in  blister  pvc-pvdc/al  -
A.I.C. n. 027366032 (in base 10) 0U34NJ (in base 32); 
        «25 mg capsule molli» 20 capsule  in  blister  pvc-pvdc/al  -
A.I.C. n. 027366044 (in base 10) 0U34NW (in base 32); 
      forma farmaceutica: capsula molle; 
      principio attivo: Ketoprofene; 
      titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., con sede  legale  e  domicilio
fiscale in via della Monica n.  26  -  84083  Castel  San  Giorgio  -
Salerno. 
    E' adeguato lo standard terms della confezione gia' autorizzata: 
      da 027366018 - 30 capsule 25 mg: 
      a 027366018 - «25 mg capsule molli» 30 capsule pvc/al. 
    E', altresi', autorizzata la «modifica redazionale»: 
      da CODICE CAPSULA: 4 OVAL D; 
      a CODICE CAPSULA: 2 OVAL E. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OTC  -  medicinali  non
soggetti a prescrizione medica, da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare  dell'autorizzazione
all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'Agenzia  italiana  del  farmaco  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
farmaco generico e' esclusivo responsabile  del  pieno  rispetto  dei
diritti  di  proprieta'  industriale  relativi   al   medicinale   di
riferimento  e  delle  vigenti  disposizioni  normative  in   materia
brevettuale. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
farmaco generico e'  altresi'  responsabile  del  pieno  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 14, comma  2  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.