Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare: l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici; l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata; l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi; l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita' dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica; l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo; l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi; l'art. 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalita' e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge gia' danneggiati da precedenti eventi sismici; l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori; l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale e' stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalita' di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi; Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi; Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato che, una volta adottate le prime misure urgenti per l'immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili a uso abitativo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici; Ritenuto che a tanto puo' provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attivita' dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge; Rilevato che e' in via di istituzione la piattaforma informatica che, ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, dovra' essere impiegata per il deposito delle domande di contributo e della relativa documentazione, nonche' per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, e che, fino all'entrata a regime della detta piattaforma, la modalita' informatica da seguire per le attivita' suindicate e' l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC); Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nelle cabine di coordinamento del 16 marzo 2017 e del 28 marzo 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei Conti; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione e soggetti beneficiari 1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora innanzi «decreto-legge»), sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge. 2. Le Regioni e i Comuni possono, d'intesa, individuare porzioni di territorio ritenute ad elevata pericolosita' sismica e idrogeologica ove gli interventi di cui al comma 1 non sono autorizzati fino alla approvazione della perimetrazione delle aree soggette a piano attuativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e),del decreto-legge, per le quali saranno adottate specifiche norme di intervento. 3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i proprietari, gli usufruttuari od i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalita' di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge. 4. Limitatamente ai casi di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge, possono beneficiare del contributo anche i familiari che si sostituiscono ai proprietari. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o affini fino al primo grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. 5. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche i titolari di attivita' produttive ovvero i soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera e), del decreto-legge che svolgevano, alla data del sisma, l'attivita' in unita' immobiliari ricomprese negli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2. In tal caso i requisiti di ammissibilita' al contributo sono elencati nell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all'attivita' produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati con le modalita' stabilite dalla stessa ordinanza.