Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016: 
 
    Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17  dicembre  2016,  modificato  e
integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare: 
  l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il  Commissario
straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e  riparazione
degli immobili privati di cui al  Titolo  II,  Capo  I  del  medesimo
decreto,  sovraintendendo  all'attivita'  dei  Vice   Commissari   di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli stessi; 
  l'art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede  che  ai  fini  del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei  territori  interessati
dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  provvede  a  stabilire  i
parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici; 
  l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per  la
ricostruzione, fra l'altro,  curano  l'istruttoria  per  il  rilascio
delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti
relativi alla ricostruzione privata; 
  l'art. 5, comma 1, lettera a), n.  2),  il  quale  prevede  che  il
Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo
di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra
questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o
ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e
attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni
gravi; 
  l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il  Commissario
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art.
2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel  decreto  stesso,
provvede  all'erogazione  dei  contributi,  sulla  base   dei   danni
effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per
far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione  degli  immobili   ad   uso   abitativo   distrutti   o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
  l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita' dei contributi che
possono essere previsti per gli  interventi  di  ricostruzione  o  di
recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati  dalla  crisi
sismica; 
  l'art.  6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l'altro,  che   il
Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i  Vice
Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli
interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi
allegati alle domande di contributo; 
  l'art.  12,  comma  6,  il  quale  prevede  fra  l'altro  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi; 
  l'art.  13,  il  quale  demanda  ad  appositi   provvedimenti   del
Commissario straordinario la definizione delle modalita' e condizioni
per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori  danni  causati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  agli
immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge
gia' danneggiati da precedenti eventi sismici; 
  l'art. 30, comma 6, il quale prevede per  gli  operatori  economici
interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi
attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo  di  iscrizione
in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di  missione  istituita
presso il Ministero dell'interno a norma del  comma  1  del  medesimo
art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori; 
  l'art. 34, comma 7, il quale prevede che,  per  gli  interventi  di
ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.
2,  comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad   evitare
concentrazioni   di   incarichi   professionali   che   non   trovino
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28
novembre 2016, con  la  quale  e'  stata  dettata  la  disciplina  di
dettaglio per l'avvio degli  interventi  di  ricostruzione  immediata
sugli immobili che hanno riportato  danni  lievi,  e  in  particolare
l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto  stabilito  dall'art.
8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016  quanto  a  termini  e
modalita' di richiesta e  concessione  dei  contributi  per  i  detti
interventi; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19
dicembre  2016,  con  la  quale,  a  integrazione  della   precedente
ordinanza  n.  4,  sono  stati  individuati  i  criteri  e  i   costi
parametrici per l'erogazione dei contributi  per  gli  interventi  di
ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi; 
  Vista l'ordinanza n. 7  del  14  dicembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e' stato
approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del  decreto-legge  n.  189
del 2016, il Prezzario unico da  utilizzare  per  i  computi  metrici
estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di
concessione dei relativi contributi; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale e' stato
approvato il Protocollo  d'intesa  sottoscritto  fra  il  Commissario
straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica
e scientifica, a norma dell'art. 34  del  decreto-legge  n.  189  del
2016; 
  Considerato che, una volta adottate le  prime  misure  urgenti  per
l'immediata attivazione  delle  misure  suindicate,  occorre  dettare
disposizioni per il riconoscimento a regime dei  contributi  per  gli
interventi di ricostruzione e ripristino  con  miglioramento  sismico
degli immobili a uso abitativo distrutti o danneggiati  dagli  eventi
sismici; 
  Ritenuto che a tanto puo' provvedersi con  ordinanza  commissariale
nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art.  2,  comma  1,
lettera b),  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  trattandosi  di
disposizioni volte a indirizzare sia  l'attivita'  dei  soggetti  che
intendono avviare gli interventi suindicati  e  chiedere  i  relativi
contributi,  sia  le  valutazioni  degli  Uffici  speciali   per   la
ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande ai
sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge; 
  Rilevato che e' in via di istituzione  la  piattaforma  informatica
che, ai sensi del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  dovra'  essere
impiegata per  il  deposito  delle  domande  di  contributo  e  della
relativa documentazione, nonche' per l'istruttoria e  l'adozione  dei
provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei  Vice
Commissari, e che, fino all'entrata a regime della detta piattaforma,
la modalita' informatica da seguire per le  attivita'  suindicate  e'
l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC); 
  Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nelle  cabine  di
coordinamento del 16 marzo 2017 e del 28 marzo 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modifiche, in base ai quali i provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei Conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Ambito di applicazione e soggetti beneficiari 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione
dell'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n.  229  (d'ora  innanzi   «decreto-legge»),   sono   finalizzate   a
disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o
ricostruzione  degli  edifici  ad   uso   prevalentemente   abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all'art. 1
del citato decreto-legge. 
  2. Le Regioni e i Comuni possono, d'intesa, individuare porzioni di
territorio ritenute ad elevata pericolosita' sismica e  idrogeologica
ove gli interventi di cui al comma 1 non sono autorizzati  fino  alla
approvazione  della  perimetrazione  delle  aree  soggette  a   piano
attuativo  ai  sensi   dell'art.   5,   comma   1,   lettera   e),del
decreto-legge, per le quali  saranno  adottate  specifiche  norme  di
intervento. 
  3. Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dalla  presente
ordinanza i proprietari, gli usufruttuari od i  titolari  di  diritti
reali  di  garanzia  che  si  sostituiscano  ai   proprietari   delle
abitazioni gravemente danneggiate o distrutte,  comprese  in  edifici
dichiarati inagibili  con  ordinanza  sindacale,  utilizzate  per  le
finalita' di cui all'art. 6, comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  del
decreto-legge. 
  4. Limitatamente ai casi di cui all'art. 6, comma  2,  lettera  c),
del  decreto-legge,  possono  beneficiare  del  contributo  anche   i
familiari che si sostituiscono ai proprietari. Ai fini  del  presente
comma, per familiari si intendono i parenti o affini  fino  al  primo
grado ed il coniuge e le persone legate  da  rapporti  giuridicamente
rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. 
  5. Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dalla  presente
ordinanza anche i titolari di attivita' produttive ovvero i  soggetti
di cui all'art.  6,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  che
svolgevano, alla data del sisma, l'attivita'  in  unita'  immobiliari
ricomprese negli edifici di cui ai precedenti commi 1  e  2.  In  tal
caso i  requisiti  di  ammissibilita'  al  contributo  sono  elencati
nell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13
del 9 gennaio 2017 e gli eventuali danni ai beni  mobili  strumentali
all'attivita' produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono
essere ristorati con le modalita' stabilite dalla stessa ordinanza.