IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
FESR  2014-2020,  adottato   con   decisione   C(2015)   4444   della
Commissione, del 23 giugno 2015  e  modificato  con  decisione  della
Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015; 
  Vista,  in  particolare,  l'Azione  3.6.1  del  suddetto  Programma
operativo, nel cui ambito e' prevista la possibilita'  di  istituire,
mediante l'utilizzo di risorse del Programma,  una  riserva  speciale
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  al
fine di rafforzare,  nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  gli  ordinari
interventi del Fondo di garanzia,  allo  scopo  ultimo  di  sostenere
l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese  nel
territorio di interesse, anche attraverso il rilascio di garanzie  su
portafogli di finanziamenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20  dicembre  2013,  recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale  europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi  e
la pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre  2013,  relativo  al  Fondo
europeo di sviluppo regionale  (FESR)  e  a  disposizioni  specifiche
concernenti l'obiettivo  «Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Vista l'informativa del 20 maggio 2016, con  la  quale  sono  stati
portati a conoscenza del Comitato di sorveglianza del  Programma  gli
esiti della «valutazione ex ante» prevista dall'art. 37, comma 2, del
citato regolamento (UE)  n.  1303/2013  per  l'implementazione  degli
strumenti finanziari; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  Programma
operativo  nazionale  «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020   FESR,
approvati dal Comitato di sorveglianza, con procedura scritta, il  16
dicembre 2015; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214 e successive modificazioni e integrazioni,  che  prevede  che  la
garanzia del Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso,  anche  su
portafogli  di  finanziamenti  erogati  alle  imprese  da  banche   e
intermediari finanziari; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  24  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6
luglio 2013, n. 157, recante «Modalita' di concessione della garanzia
del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a  piccole  e  medie
imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 6 dicembre 2012, n. 285, recante «Approvazione  delle  condizioni
di ammissibilita' e delle  disposizioni  di  carattere  generale  per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27  dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
dell'8  marzo  2014,  n.  56,  che  ha  introdotto,  in  applicazione
dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  modifiche  alle
«condizioni di ammissibilita' e disposizioni  di  carattere  generale
per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e,  in  particolare,  ai
«Criteri  di  valutazione  economico-finanziaria  delle  imprese  per
l'ammissione delle operazioni»  riportati  in  allegato  al  medesimo
decreto; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  24  aprile
2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana dell'8 maggio 2014, n. 105,  con  il  quale  sono
state approvate le «condizioni di ammissibilita'  e  disposizioni  di
carattere generale per la concessione della  garanzia  del  Fondo  su
portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2  settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 21 ottobre 2015, n. 245,  recante  «Modalita'  operative  per  lo
svolgimento delle verifiche e dei controlli  effettuati  dal  Gestore
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni
ammesse al Fondo»; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  sull'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto
forma di garanzie, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea C 155 del 20 giugno 2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   821/2014   della
Commissione, del 28 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 223 del 29 luglio 2014,  recante  modalita'  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le modalita' dettagliate  per  il
trasferimento  e  la  gestione  dei  contributi  dei  programmi,   le
relazioni sugli strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le  operazioni  e
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Ritenuto  opportuno,  nella  fase  di  prima   applicazione   della
istituenda  Riserva  speciale  del  Fondo  di   garanzia,   sostenere
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese delle regioni  del
Mezzogiorno  mediante  interventi  di  concessione  di  garanzie   su
portafogli di finanziamenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b)  «Programma  operativo»:  il  Programma  operativo   nazionale
«Imprese e competitivita'» FESR  2014-2020,  adottato  con  decisione
C(2015) 4444 della Commissione, del 23 giugno 2015 e  modificato  con
decisione della  Commissione  europea  C(2015)  8450  final,  del  24
novembre 2015; 
    c) «Autorita' di  gestione»:  la  Divisione  IV  della  Direzione
generale per  gli  incentivi  alle  imprese  del  Ministero,  cui  e'
assegnato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013,  il  ruolo  di
Autorita' di gestione del Programma operativo; 
    d) «Regioni del Mezzogiorno»:  le  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    e) «Regioni meno sviluppate»: le  regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia; 
    f)  «Regioni  in  transizione»:  le  regioni  Abruzzo,  Molise  e
Sardegna; 
    g) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
    h) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
    i) «regolamento  (UE)  n.  1303/2013»:  il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  europeo,  del  17
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
    l) «TUB»: il testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  e
successive modifiche e integrazioni; 
    m) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art.  13  del
TUB; 
    n) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti  all'albo
di cui all'art. 106 del TUB; 
    o) «confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi  di  cui
all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo  di  cui
all'art. 106 del TUB; 
    p) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    q) «Gestore del Fondo»: il soggetto,  selezionato  mediante  gara
pubblica, cui e' affidata la gestione del Fondo; 
    r) «d.m. 24 aprile 2013»: il decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 6 luglio 2013, n. 157 recante «Modalita' di  concessione
della garanzia del Fondo su portafogli  di  finanziamenti  erogati  a
piccole e medie imprese», e successive modificazioni e integrazioni; 
    s) «modalita' operative»: le condizioni di  ammissibilita'  e  le
disposizioni di carattere generale per la concessione della  garanzia
su portafogli di finanziamenti erogati  a  piccole  e  medie  imprese
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2014, di cui  al
comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana dell'8 maggio 2014, n.  105  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    t) «Riserva PON IC»: sezione speciale del Fondo, istituita con il
presente decreto in attuazione di quanto previsto dall'Azione  3.6.1.
del Programma operativo; 
    u) «garanzia»: la garanzia rilasciata dalla Riserva PON IC, anche
in  cofinanziamento  con  il  Fondo,  indipendentemente  dalla  forma
tecnica  con  la  quale  essa  e'  rilasciata  (garanzia  diretta   o
controgaranzia); 
    v)  «disposizioni  operative»:  le  disposizioni   di   carattere
generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell'economia
e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda  di
garanzia    e    consultabili    nei    siti    www.mise.gov.it     e
www.fondidigaranzia.it; 
    z) «capitale circolante»: la differenza tra le attivita' correnti
e le passivita' correnti di un'impresa; 
    aa) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come definite
nell'allegato I al regolamento di  esenzione,  iscritte  al  registro
delle imprese; 
    bb)  «professionisti»:  i  professionisti  iscritti  agli  ordini
professionali  e  quelli  aderenti  alle  associazioni  professionali
iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai  sensi  della  legge  14
gennaio 2013, n. 4 e  in  possesso  dell'attestazione  rilasciata  ai
sensi della medesima legge n. 4 del 2013; 
    cc) «soggetti beneficiari»: le  PMI  e  i  professionisti  aventi
almeno una sede produttiva ubicata nelle Regioni del Mezzogiorno,  ad
esclusione  dei  soggetti  operanti   nel   settore   finanziario   e
assicurativo e nei settori  dell'agricoltura  e  della  pesca,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento 31 maggio  1999,
n.  248  in  materia  di  confidi  operanti  nel  settore   agricolo,
agroalimentare e della pesca e nei limiti di  quanto  consentito  dal
Programma operativo; 
    dd) «soggetti finanziatori»: le banche, gli  intermediari  e  gli
altri  soggetti  finanziatori  come   definiti   dalle   disposizioni
operative; 
    ee) «soggetti richiedenti»: i soggetti che possono richiedere  la
garanzia del Fondo  su  singole  operazioni  finanziarie  cosi'  come
definiti dalle disposizioni operative, ovvero, nel caso  di  garanzie
su portafogli di finanziamenti, i soggetti richiedenti  definiti  dal
d.m. 24 aprile 2013 e dalle modalita' operative; 
    ff) «portafoglio di finanziamenti»: un insieme di  finanziamenti,
riferiti ai  soggetti  beneficiari,  aventi  caratteristiche  comuni,
quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della  quale
il finanziamento e' concesso, la durata dell'operazione, le  garanzie
accessorie richieste, ecc.; 
    gg) «tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica
nella quale la componente di rischio che sopporta  le  prime  perdite
del portafoglio di  finanziamenti  e'  isolata  attraverso  forme  di
protezione  del  credito  di  tipo  personale   o   attraverso   cash
collateral; 
    hh)  «tranche  junior»:  nelle  tranched  cover,  la  quota   del
portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate
dal medesimo portafoglio.