IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo   al'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71,  le  varieta'
riportate nel presente dispositivo, per le quali e' stato indicato  a
suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione
in purezza; 
  Visti i pareri espressi dal Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale
30 giugno 2016, nella riunione del 20 dicembre 2016; 
  Considerata la richiesta degli  interessati  volta  a  ottenere  la
variazione di detta responsabilita'; 
  Considerati i motivi che hanno determinato la necessita'  di  detta
variazione; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La responsabilita' della conservazione in  purezza  delle  sotto
elencate varieta', gia'  assegnate  ad  altre  ditte  con  precedenti
decreti, viene modificata come di seguito riportato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   Il presente decreto entrera' in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello   della   sua   pubblicazione   nella    Gazzetta    Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 aprile 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.